TAR Genova, sez. II, sentenza 2021-04-09, n. 202100309

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2021-04-09, n. 202100309
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202100309
Data del deposito : 9 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/04/2021

N. 00309/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00226/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 226 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Eni Trading & Shipping spa e Porto Petroli di Genova spa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, entrambe rappresentate e difese dall'avvocato P R, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via D'Annunzio, n. 2/44;



contro

Ministero Infrastrutture e Trasporti-Capitaneria di Porto di Genova, in persona del Ministro in carica, per legge con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato e con domicilio presso gli uffici di quest’ultima a Genova, viale Brigate Partigiane, n. 2;



nei confronti

Gruppo Antichi Ormeggiatori del Porto di Genova soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Maria Carbone e Francesco Munari, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo a Genova, largo S. Giuseppe, n. 3/23b;
Autorità Portuale di Genova, non costituita in giudizio;



per l'annullamento,

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

del decreto n. 394 del 30.12.2015 della Capitaneria di Porto di Genova recante la rideterminazione delle tariffe di ormeggio e battellaggio nel Porto di Genova per la parte in cui vengono stabilite le tariffe nel « Bacino portuale di Multedo-Porto Petroli, inclusi i monormeggi », nonché degli atti presupposti, connessi e consequenziali;

per quanto riguarda i motivi aggiunti:

della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 15.12.2015 n. 26052 e relativi allegati;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per il Ministero Infrastrutture e Trasporti-Capitaneria di Porto di Genova e del Gruppo Antichi Ormeggiatori del Porto di Genova soc. coop. a r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2021 il dott. A E B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Le ricorrenti impugnano il decreto della Capitaneria del Porto di Genova con cui sono state stabilite le tariffe per il triennio 2016-2018 del servizio di ormeggio e battellaggio, gestito dal concessionario Gruppo Antichi Ormeggiatori, con riferimento al « Bacino portuale di Multedo – Porto Petroli, inclusi i monormeggi ».

In particolare, una ricorrente è società armatrice di navi che scalano il Porto Petroli, ed è quindi direttamente assoggettata al pagamento delle tariffe.

L’altra ricorrente è società concessionaria del Porto Petroli e lamenta come l’aumento dei costi per gli utenti determini una minor appetibilità del terminal da questa gestito – e, quindi, una riduzione delle proprie chance di guadagno.

2. Il decreto viene censurato in quanto prevede tariffe differenziate a seconda della zona del Porto nel quale il servizio viene espletato, distinguendo il bacino portuale di Pra’ e quello di Multedo-Porto Petroli dal Porto antico.

3. Si è costituita in giudizio l’Avvocatura dello Stato, per conto del MIT e della Capitaneria di Porto, eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dell’impugnativa.

4. Si è costituito altresì il controinteressato Gruppo Antichi Ormeggiatori del Porto di Genova scarl, chiedendo anch’esso il rigetto del ricorso.

5. Con ordinanza n. 368 del 2020, pronunciata all’esito dell’udienza del 09.06.2020, il Tribunale ha ordinato alla Capitaneria di Porto di Genova di produrre in giudizio gli atti dell’istruttoria posta alla base del decreto impugnato.

6. I documenti sono stati depositati il 01.10.2020.

7. In vista dell’udienza di discussione, fissata per l’11.11.2020, le parti hanno prodotto scritti difensivi e ulteriori documenti.

8. Proprio in relazione alla documentazione depositata dal controinteressato – e in particolare alla nota del MIT prot. 26052 del 15.12.2015 – le ricorrenti hanno chiesto termini per la proposizione di motivi aggiunti.

9. Con ordinanza n. 784 del 2020, resa all’esito dell’udienza dell’11.11.2020, il Tribunale ha acconsentito alla richiesta della parte attrice e rinviato la trattazione della causa.

10. Con motivi aggiunti depositati l’11.12.2020, le ricorrenti hanno chiesto l’annullamento anche della nota del MIT prot. 26052 del 15.12.2015.

11. Nel prosieguo del giudizio, le parti hanno depositato ulteriori difese scritte.

12. All’udienza del 17.02.2021, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

13. In via pregiudiziale, il controinteressato eccepisce la sopravvenuta carenza d’interesse in capo alle ricorrenti, perché il provvedimento impugnato sarebbe stato abrogato a seguito dell’adozione del decreto di approvazione delle tariffe per il triennio 2019-2021, rimasto inoppugnato.

14. L’eccezione è infondata in ragione dell’« autonomia di ciascuna ordinanza rispetto alle precedenti », già messa in luce da questa Sezione nella sentenza n. 277 del 2018, nonché del fatto che l’eventuale accoglimento del ricorso determinerebbe l’obbligo per l’Amministrazione di ridefinire “ora per allora” le tariffe per il triennio 2016-2018 (in questo senso si v., tra le tante, Cons. St., sez. VI, sent. n. 2133 del 2018 nonché sez. III, sent. n. 4512 del 2016) e questo comporterebbe, per le ricorrenti, un vantaggio quantomeno di natura “strumentale”, destinato poi a tradursi in un vantaggio “finale” ove le nuove tariffe fossero più convenienti, determinando così l’insorgere di un diritto alla restituzione delle maggiori somme eventualmente già corrisposte.

Per queste ragioni, l’accoglimento del ricorso produrrebbe comunque un’utilità giuridicamente meritevole di tutela in capo alle ricorrenti e questo è sufficiente perché l’azione possa essere scrutinata nel merito.

15. Ancora in via pregiudiziale, si eccepisce che la ricorrente Porto Petroli spa, società concessionaria delle aree e dei pontili di Multedo, sia priva d’interesse ad agire, in quanto non è gravata dai costi dei servizi tecnico-nautici, che sono sopportati integralmente dagli armatori delle navi, e non avrebbe dimostrato che l’applicazione della tariffa comporta una riduzione dell’« appetibilità » del suo terminal e a una contrazione del numero delle navi da essa servite; il difetto d’interesse a ricorrere viene eccepito anche in capo a Eni Trading & Shipping spa, la quale non avrebbe dimostrato di subire un danno economico a seguito dell’applicazione del provvedimento impugnato.

16. L’eccezione è infondata, perché si deve ritenere, come già argomentato da questa Sezione nella sentenza n. 277 del 2018, che « l’interesse alla contestazione delle tariffe si origini dalla stessa qualità di operatore del settore » – qualità che Eni ha dimostrato mediante la produzione delle fatture emesse a suo carico per il servizio ormeggio presso il Porto petroli.

Il medesimo principio ben può applicarsi anche a Porto Petroli spa, la cui qualità di concessionario non è contestata: è infatti logico presumere – in quanto “più probabile che non” – che la determinazione della tariffa per un servizio cui gli utenti dell’area portuale oggetto della concessione sono obbligati a ricorrere possa comunque avere delle ripercussioni dirette sui volumi di traffico da e per l’area stessa e questa circostanza è sufficiente a fondare legittimazione e interesse ad agire del concessionario (in termini analoghi, pur nella diversità del caso di specie, si v. TAR Lazio, Roma, sent. n. 13588 del 2019, che ha affermato la legittimazione e l’interesse di alcune compagnie di navigazione e della concessionaria del porto di Civitavecchia a impugnare gli atti con cui erano stati determinati i diritti d’uso dell’infrastruttura portuale da applicare ai passeggeri croceristi, in ragione delle « possibili ripercussioni che il maggior costo dei biglietti potrà avere sui volumi di traffico »).

17. Non vi sono quindi ragioni ostative all’esame del ricorso e dei motivi aggiunti nel merito.

18. Il ricorso principale si fonda su un unico motivo, con cui le ricorrenti denunciano: eccesso di potere per errore e travisamento dei fatti, omessa o insufficiente istruttoria, difetto di motivazione, illogicità, disparità di trattamento, sviamento di potere, ingiustizia grave e manifesta; violazione dei principi di eguaglianza e d’imparzialità, violazione delle circolari ministeriali prot. n. 5203674 del 19.09.1994, n. 15191 del 2006, n. 25998 del 2015 e della nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 15.12.2015; abuso di posizione dominante.

Nella stessa prospettazione attorea, i vizi sono indissolubilmente intrecciati e si sostanziano nella contestazione che la decisione di dividere il Porto di Genova, ai fini tariffari, in tre aree operative, non si sia fondata su una adeguata istruttoria, che tenesse conto dello stato dei luoghi e delle modalità di svolgimento del servizio – istruttoria che, in tesi, avrebbe dimostrato come non sussistano differenze tra le zone tali da giustificare una diversa tariffa; il difetto d’istruttoria avrebbe altresì determinato una disparità di trattamento tra gli operatori, perché a

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