TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-07-20, n. 202300404

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2023-07-20, n. 202300404
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202300404
Data del deposito : 20 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/07/2023

N. 00404/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00116/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO I

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 116 del 2023, proposto da
EP S.p.A., in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I. tra E.P. S.p.A. e Turrini Ristorazione s.r.l., Turrini Ristorazione S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9536505CDF, rappresentati e difesi dagli avvocati A P, G E, L S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A P in Napoli, via San Giacomo 40;



contro

Agenzia Regionale di Informatica e Committenza - ARIC, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato A D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, via Nicola Fabrizi n. 61;
Regione Abruzzo, Regione Lazio - Direzione Regionale Centrale Acquisti (Drca), Laziocrea S.p.A., non costituiti in giudizio;



per l’annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- della nota protocollo n. 301816 del 17 marzo 2023 con cui la Regione Lazio - Direzione Regionale Centrale Acquisti, nel riscontrare alle richieste dell’ATI ricorrente “ Prot. Regione Lazio n. 0231349 del 01 marzo 2023 e n.0241949 del 03 marzo 2023, di verifica di un eventuale malfunzionamento della Piattaforma di e-procurement S.TEL.LA. ” ha affermato che: “(…) La verifica svolta non ha evidenziato alcuna anomalia né errori applicativi riferibili alla piattaforma. Il Fornitore ha effettuato la generazione del pdf delle buste a ridosso della scadenza della gara, ha poi provato a caricare le buste firmate mediante comando "Importa pdf buste" utilizzando un formato non ammesso (.rar) alle 11.57, con relativo avviso. Alle 11.59.52 ha cliccato nuovamente sul comando "Importa pdf buste" per eseguire l'importazione, il sistema alle ore 12.01.10 ha restituito il messaggio di errore è stato superato “Il termine di presentazione dell'Offerta ”;

- nonché ove occorra del Manuale operativo “MOE031” quale allegato parte integrante della legge di gara, se ed in quanto lesivo degli interessi dell'ATI ricorrente;

- nonché, ove occorra, di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, anche indirettamente richiamato nei suddetti atti, ivi compresa la lex specialis ;

- nonché di ogni altro atto ad essi preordinato, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo dell'ATI ricorrente;

nonché per la declaratoria di inefficacia degli eventuali provvedimenti di ammissione e/o aggiudicazione per tutti i n. 5 Lotti medio tempore intervenuti tra l’ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza e le imprese partecipanti;

- di inefficacia del contratto eventualmente medio tempore stipulato tra la ARIC - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza e l'impresa controinteressata in favore delle Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo;

nonché per la condanna al risarcimento del danno in forma specifica ovvero, in subordine, per equivalente economico;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza - ARIC;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 luglio 2023 il dott. M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con Determina n. 415 del 20 dicembre 2022, l’Agenzia Regionale di Informatica e Committenza (d’ora in poi, ARIC), odierna resistente, ha indetto una procedura di gara per l’affidamento del “ servizio di ristorazione occorrente alle aziende sanitarie della Regione Abruzzo e della Regione Molise ” articolata in n. 5 Lotti, il cui Bando è stato pubblicato sulla G.U. in data 23 dicembre 2022.

Il Disciplinare di gara, segnatamente a pag. 5, prevedeva che “ Ai sensi dell’art. 58 del D.lgs 50/2016, la presente procedura è interamente svolta attraverso l’utilizzo del sistema “Sistema Acquisti Telematici della Regione Lazio – S.TEL.LA” (d’ora in poi anche “Piattaforma”) (…) Le modalità di accesso ed utilizzo del sistema sono indicate nel presente Disciplinare di gara e nelle istruzioni operative per lo svolgimento della procedura, scaricabili nella sezione “Help” – “Manuali Operativi” – “Manuali per le Imprese ”.

Il termine ultimo per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione era fissato alla data dell’8 febbraio 2023 ore 12:00, poi prorogato dall’ARIC al giorno 28 febbraio 2023 ore 12:00.

In data 27 febbraio 2023, ossia il giorno prima della scadenza del termine per le offerte, l’ATI EP /Turrini, odierna ricorrente, secondo quanto dalla stessa affermato nel ricorso, aveva già caricato nella Piattaforma di e-procurement S.TEL.LA. (su cui è stata svolta la gara di che trattasi) parte della documentazione di gara richiesta e alcuni dei file caricati erano in formato RAR.

Il giorno successivo, ossia il 28 febbraio 2023, parte ricorrente ha proceduto all’ultimazione dell’offerta, procedendo al caricamento di ulteriori file sul portale nell’imminenza della scadenza del termine per le offerte ma non riuscendo ad ultimare il caricamento delle proprie offerte entro le ore 12:00.

In particolare, come emerge dalla nota della Regione Lazio n. 301816 del 17 marzo 2023, di cui in epigrafe, un incaricato della società EP S.p.A. ha proceduto al caricamento delle offerte con operazioni che hanno avuto inizio alle ore 11,47, col completamento della sezione “ Caricamento lotti ”, e le predette operazioni sono poi continuate con caricamento di file RAR non consentito dal sistema, che alle ore 11:59 ha comunicato l’errore con la dicitura “ Estensione 'rar' non consentita per il caricamento ZIP Buste Firmate ”.

Alle ore 11:59 e 52 secondi l’incaricato di EP S.p.A. ha effettuato l'importazione del file pdf buste con segnalazione al termine del processo (ore 12:01 e 10 secondi) che erano stati superati i termini di scadenza: “ Il termine di presentazione dell’Offerta indicato nel campo “Rispondere Entro il” è stato superato ”.

Parte ricorrente non è quindi riuscita a caricare a sistema la propria offerta e, pertanto, preso atto di quanto accaduto, in pari data la capogruppo mandataria EP S.p.A. ha segnalato la circostanza, ritenuta frutto di un asserito malfunzionamento del sistema, alla Stazione Appaltante e, poi, con nota del 23 marzo 2023, i difensori della società hanno inviato all’ARIC istanza di annullamento in autotutela, cui non è seguita risposta da parte della Stazione appaltante.

Preso atto di tale mancata risposta, parte ricorrente ha proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, depositato in data 14 aprile 2023, avverso la nota della Regione Lazio n. 301816 del 17 marzo 2023, sopra menzionata, con cui la Regione Lazio ha dato atto che non era avvenuto nessun malfunzionamento nella Piattaforma di e-procurement S.TEL.LA, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, deducendo il seguente articolato motivo:

- Violazione e falsa applicazione dell’art. 79, comma 5-bis, del D.lgs 50/2016 - Violazione e falsa applicazione dell’art. 52 e 30 del D.lgs 50/2016 - Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 9 32 41 e 97 Costituzione - Violazione e falsa applicazione dei principi della trasparenza - massima concorrenza, par condicio competitorum - par condicio tra i concorrenti, favor partecipationis , legittimo affidamento – Eccesso di potere - Sproporzione – Illogicità- Irragionevolezza.

Si è costituita in giudizio, in data 28 aprile 2023, l’ARIC, depositando poi, in data 8 maggio 2023, relativa memoria.

All’esito dell’udienza in camera di consiglio del 10 maggio 2023, è stata emessa l’ordinanza n. 89/2023, con cui è stata respinta la proposta domanda cautelare “ ritenendosi prive di pregio le doglianze relative ad un preteso malfunzionamento del sistema informatico, anche alla luce della relazione depositata in atti, con cui si rappresenta che nessuna interruzione o malfunzionamento ha interessato il sistema informatico in questione ”.

Avverso tale ordinanza parte ricorrente ha proposto appello cautelare

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