TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2013-06-11, n. 201305829
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N. 05829/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02561/1995 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2561 del 1995, proposto da:
G G, rappresentato e difeso dagli avv. B C e G C, con domicilio eletto presso il primo in Roma, via Tacito, 50;
contro
Commissione di Avanzamento dei Sottufficiali dell'Esercito;Comando 3^ Reggimento Aves Aldebaran di Bresso, Comando 21^ Gruppo Squadroni Orsa Maggiore di Elmas, Ministero della Difesa, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti di
M G, n.c.;
per l'annullamento
dell’esito negativo dell’avanzamento a scelta al grado superiore.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comando 3^ Reggimento Aves Aldebaran di Bresso e del Comando 21^ Gruppo Squadroni Orsa Maggiore di Elmas e del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 marzo 2013 il dott. Domenico Landi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notificato il 23 febbraio 1995, depositato nei termini, il Maresciallo Capo dell’Esercito Guido Guasconiha chiesto l’annullamento della comunicazione dell’esito avanzamento, aliquota 31 maggio 1994, del 21 dicembre 1994 prot. n. 022.4/8926, della graduatoria di merito per l’avanzamento a scelta dei sottufficiali dichiarati idonei, nonché del relativo quadro di avanzamento, nei punti in cui escludono il ricorrente dal primo terzo dei sottufficiali iscritti nel quadro di avanzamento a scelta, con ciò rifiutandogli la promozione al grado superiore con decorrenza immediata, ed, ove occorra, del foglio matricolare del ricorrente, nel punto in cui non risulta annotata la sentenza istruttoria di proscioglimento per estinzione dei delitti ascritti (amnistia).
A sostegno del gravame il ricorrente deduce le seguenti censure:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 35 legge n. 212 del 1983 e 97 Costituzione. Eccesso di potere per illogicità e per sviamento.
Il ricorrente sostiene che il punteggio attribuitogli sarebbe “troppo basso”, mentre ad altri parigrado che lo precedono in graduatoria sarebbero stati attribuiti punteggi superiori a causa delle omesse registrazioni, nel rispettivo documento matricolare, dei procedimenti penali di cui erano stati fatti oggetto. Sostiene, inoltre, che l’attribuzione nell’anno 1995, della qualifica di “nella media” costituirebbe un evento sporadico, a fronte della qualifica di “eccellente” che gli sarebbe stata costantemente conferita.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art.1, primo comma, del D.M. 23 giugno 1992.
Il ricorrente lamenta la mancata annotazione nel foglio matricolare del parigrado iscritto in quadro, G M, della intervenuta amnistia nel procedimento penali per i reati a lui ascritti.
Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata a mezzo dell’Avvocatura Generale dello Stato, la quale, nella memoria conclusiva, osserva che il ricorso non reca alcuna indicazione circa la notifica dello stesso al controinteressato parigrado M, mentre nel merito contesta le tesi avversarie ed insiste per il rigetto del ricorso siccome infondato.
Alla pubblica udienza del 13 marzo 2013 la causa è passata in decisione.
DIRITTO
Oggetto della presente impugnativa è l’esito della valutazione di avanzamento relativa all’aliquota del 31 maggio 1994, nella quale il ricorrente è stato dichiarato idoneo ma non promosso, perché non compreso nel primo terzo del quadro di avanzamento.
Il ricorso si appalesa ammissibile in quanto correttamente notificato al contro interessato Giorgio M, mentre nel merito è infondato.
Occorre ribadire che, con specifico riferimento ai giudizi espressi dalle Commissioni di avanzamento, non è consentito al giudice di legittimità di procedere all’esame comparativo dei sottufficiali valutati, al fine di verificare la congruità del punteggio attribuito, in quanto la discrezionalità tecnica attribuita alla Commissione è sindacabile solo in presenza di valutazione macroscopicamente incoerenti o irrazionali, così da comportare un vizio della funzione.
Da ciò discende che l’incoerenza della valutazione, la sua abnormità, in contrasto con i precedenti di carriera, nonché la violazione delle regole di tendenziale uniformità del criterio di giudizio debbono emergere dall’esame della documentazione con assoluta immediatezza. Il Collegio condivide pienamente l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale il sindacato giurisdizionale di legittimità sule valutazioni della Commissione di avanzamento non può infrangere il carattere tipico della promozione a scelta, introducendovi connotazioni di merito comparativo.
Nel caso di specie il sindacato del giudice amministrativo deve indirizzarsi nella verifica del corretto esercizio del potere valutativo, proprio della Commissione, nell’attribuzione del punteggio di ogni singolo sottufficiale e, per non sconfinare nel merito dell’azione amministrativa, deve limitarsi al riscontro di eventuali palesi irrazionalità nell’assegnazione del punteggio, emergenti ictu oculi per la loro macroscopica evidenza.
Alla luce delle suesposte considerazioni il Collegio non ritiene che, nel caso in esame, possa configurarsi il lamentato eccesso di potere in senso assoluto, solo se si considera che dall’esame della documentazione caratteristica del ricorrente si rileva come lo stesso, nell’arco della sua carriera, abbia conseguito 12 volte la qualifica di “eccellente”, 7 volte quella di “superiore alla media” ed una volta la qualifica “nella media” che rappresenta certamente una valutazione non lusinghiera. Va, peraltro, aggiunto che anche quando il ricorrente è stato giudicato “eccellente” raramente tale qualifica è stata accompagnata da espressioni elogiative, mentre, al contrario, vengono evidenziate le mende del carattere che, fin dall’inizio della carriera, hanno permeato il comportamento in servizio del ricorrente.
Va, infine, sottolineato che il ricorrente ha riportato anche censure sotto il profilo disciplinare in quanto, nel grado di Maresciallo ordinario, gli sono state irrogate due sanzioni disciplinari di corpo. Anche per quanto riguarda la censura di eccesso di potere in senso relativo, la stessa non si appalesa fondata.
Infatti, per quanto concerne il parigrado M ,preso a confronto, dall’esame della sua documentazione caratteristica si rileva come lo stesso, a fronte di una qualifica di “nella media” e di una di “superiore alla media” nel grado di Sergente Maggiore, abbia conseguito nell’arco della sua carriera per 19 volte la massima qualifica senza registrare alcuna flessione di rendimento. Va, inoltre, precisato che per quanto riguarda la compilazione della documentazione caratteristica del M, la stessa appare corretta, atteso che il procedimento penale in cui era rimasto coinvolto il M si era concluso con amnistia, senza esser seguito da alcun procedimento disciplinare.
Conclusivamente il ricorso va respinto, mentre le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.