TAR Roma, sez. I, ordinanza collegiale 2009-06-22, n. 200900782

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, ordinanza collegiale 2009-06-22, n. 200900782
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 200900782
Data del deposito : 22 giugno 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02766/2007 REG.RIC.

N. 00782/2009 REG.ORD.COLL.

N. 02766/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 2766 del 2007, proposto da:
R M, rappresentato e difeso dagli avv. M A L, F L, A M, con domicilio eletto presso M A L in Roma, via Dora, 1;

contro

Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa;
Consiglio di Stato, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

S R, A G, P A, P P, S M, M S;
C M ed A, rappresentato e difeso dall'avv. L D R, con domicilio eletto presso L D R in Roma, via della Consulta, 50;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto n. 28/07 di nomina dei vincitori del corso-concorso di riqualificazione per l'accesso all'area c pos. economica c1 profilo professionale di collaboratore amministrativo.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consiglio di Stato;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di C M ed A;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 giugno 2009 il dott. Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Visti gli artt. 14, 15 e 16 del RD 17/08/1907;


Rileva il collegio che occorre disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, ovvero di tutti i soggetti risultati idonei nella graduatoria impugnata, ancorché in posizione non utile.

Considerato il numero dei destinatari, si ritiene che possa essere autorizzata sin d’ora la notificazione per pubblici proclami, mediante la pubblicazione di un sunto del ricorso sia sulla G.U. che sul B.U.R.C., con specifica indicazione dei nominativi di ciascuno;

ritenuto che le notifiche debbano essere eseguito nel termine di 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza e che il ricorso con la prova dell’avvenuta notifica debba essere depositato nei successivi 10 giorni;

ritenuto inoltre che possa sin d’ora essere fissata l’udienza del 12 dicembre 2009 per la prosecuzione del giudizio;

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