TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-10-17, n. 202417954

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2024-10-17, n. 202417954
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202417954
Data del deposito : 17 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2024

N. 17954/2024 REG.PROV.COLL.

N. 15713/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15713 del 2019, proposto da C C Multimedia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A V, D S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione, Consip Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento,

previa sospensione, dei seguenti atti:

1) delibera del Consiglio ANAC n. 1059, adottata in data 13.11.2019, notificata in pari data, con la quale l'Autorità: a) ha disposto l'iscrizione nell'Area B del casellario informatico dell'annotazione non interdittiva circa la revoca dell'abilitazione della Soc. C C alle Categorie nn. 7, 11 e 14 del Me.PA, per aver reso false dichiarazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui all'art. 80, c. 5, lett. c), d.lgs. 50/2016; b) ha comminato una sanzione pecuniaria pari ad euro 500,00;

2) nota ANAC prot. n. 93998 del 22.11.2019, notificata in pari data, di comunicazione del provvedimento sanzionatorio;

3) provvedimento CONSIP prot. n. 38203/2018 del 21.11.2018 di segnalazione ai sensi dell'art. 80, c. 12, d.lgs. 50/2016 e per gli effetti dell'art. 213, c. 13, d.lgs. 50/2016;

4) art. 8 del Regolamento ANAC per la gestione del Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 213, comma 10, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

5) ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, se ed in quanto lesivi, quali: 5.1)

Linee guida ANAC n. 6, approvate con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 1293 del 16 novembre 2016; 5.2) nota di comunicazione di avvio del procedimento USAN/18/95711/VL, prot. n. 13544 del 19.2.2019; 5.3) nota di comunicazione delle risultanze istruttorie, prot. n. 85024 del 25.10.2019; 5.4) provvedimento CONSIP prot. n. 35212/2018 del 31.10.2018 di revoca dell'abilitazione alle categorie nn. 7, 11 e 14 del Me.PA.; 5.5) provvedimento CONSIP prot. n. 30771/2018 del 2.10.2018; 5.6) art. 29 del Regolamento unico ANAC in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’art 8, comma 4, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, del 26.2.2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anac - Autorità Nazionale Anticorruzione e di Consip Spa;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 giugno 2024 il dott. F M T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La società ricorrente ha impugnato, unitamente agli atti presupposti e connessi indicati in epigrafe, la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1059 del 13 novembre 2019 con cui è stata iscritta l’annotazione nel Casellario informatico della revoca dell’abilitazione della ricorrente con riferimento alle categorie nn. 7, 11 e 14 del Me.PA, con contestuale irrogazione di una sanzione pecuniaria, per falsa dichiarazione resa dal ricorrente in sede di partecipazione alla gara per la partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 36, comma 6, del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50, indetta da Consip S.p.A.

L’istante ha dedotto l’illegittimità dell’atto in ragione di articolati motivi di ricorso, chiedendone l’annullamento, previa concessione di tutela cautelare.

Si è costituita l’Anac, contestando il ricorso.

La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza di smaltimento del 21 giugno 2024.

Il ricorso è infondato.

Giova ricordare l’iter storico processuale della vicenda.

La stazione appaltante Consip S.p.A., con segnalazione acquisita dall’Anac in data 21 novembre 2018, ha comunicato la revoca dell’abilitazione dell’operatore economico COM CAVI S.p.A. dal Me.PA., categorie 7, 11 e 14, nell’ambito della gara finalizzata alla partecipazione al mercato elettronico della pubblica amministrazione, per falsa dichiarazione resa dal legale rappresentante, ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’art. 80, comma 5, lett. c).

In particolare, la stazione appaltante ha comunicato che, in data 13 agosto 2018, in sede di rinnovo delle dichiarazioni rilasciate per l’abilitazione alle categorie del Me.PA. il ridetto legale rappresentante non aveva comunicato una sentenza di condanna del

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