TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-05-16, n. 202302962

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-05-16, n. 202302962
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202302962
Data del deposito : 16 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/05/2023

N. 02962/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04921/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4921 del 2019, proposto da
M N, rappresentata e difesa dall'avvocato F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Barano d’Ischia alla Via Starza n. 3;



contro

Comune di Barano D’Ischia, in persona del Sindaco p. t., non costituito in giudizio;



per l'annullamento

della ordinanza di rimozione e demolizione opere e strutture del Responsabile del Servizio Edilizia Privata del Comune di Barano d’Ischia n. 45/2019, emessa il 16.09.2019, notificata alla ricorrente in data 18 settembre 2019;

di tutti gli altri atti preordinati, connessi e consequenziali, ivi espressamente incluso l’asserito progetto di demolizione contenente la valutazione tecnico-economica occorrente per la demolizione d'ufficio, in danno del contravventore, pari ad un importo di € 227.485,65, mai notificato né reso noto alla ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 maggio 2023 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato il 15 novembre 2019 e depositato il successivo 10 dicembre, la sig.ra M N ha impugnato il provvedimento descritto in epigrafe col quale il Responsabile dell’Ufficio Tecnico settore Edilizia privata e urbanistica del Comune di Barano D’Ischia ha ordinato la demolizione, ad horas, delle opere ivi descritte abusivamente realizzate in località Testaccio alla Via Finestra in zona sottoposta a vincoli paesaggistici (D.M. 19.6.1958; PTP dell’isola di Ischia) e con la precisazione che il progetto per la demolizione d’ufficio in danno del contravventore comporta un costo di € 227.485,65 salvo conguaglio al consuntivo.

2) A sostegno del gravame, la ricorrente deduce le seguenti censure di violazione di legge (artt. 7, 13, 38, 44 L. 47/85; artt. 27, 36 DPR 380/01; artt. 3, 7 L. 241/90; art. 164 D.lgs. n. 490/99; L.R. 10/82; art. 167 D.lgs. 41/04; DPR 616/77 artt. 82) ed eccesso di potere:

I) L’ordinanza impugnata è assolutamente generica e non reca alcuna chiara e precisa indicazione delle asserite opere oggetto della demolizione ingiunta. In allegato alla stessa non è stato neanche notificato, l’asserito progetto di demolizione contenente la valutazione tecnico-economica occorrente per la demolizione d'ufficio, in danno del contravventore, pari al considerevole importo di € 227.485,65.

Inoltre, l’Amministrazione ha omesso di considerare che per le stesse opere era stata depositata in data 14.11.2019 istanza di sanatoria ex art. 36 del D.P.R. n. 380/01.

II) Poiché per le opere realizzate è stata presentata in data 14.11.2019 prot. 8144, istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, non v'è dubbio che per le stesse operi la sospensione ai sensi dell'art. 38 L. 47/85, con l'effetto che il procedimento sanzionatorio non poteva essere adottato.

III) Avendo la ricorrente presentato istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica, l’ordine di rimessione in pristino è illegittimo, e va annullato, dovendo invece l’amministrazione prima pronunciarsi esplicitamente sulla suindicata istanza e soltanto dopo irrogare la sanzione della demolizione-rimessione in pristino.

IV) Il provvedimento in questione reca - come si è detto - ai sensi dell’art. 27 del DPR 380/01, l’ordine di demolizione ripristino ad horas, ovvero entro 48 ore dalla notifica senza concessione dello spazio temporale dei 90 giorni richiesto ex lege.

In ogni caso, tali interventi non necessitavano del permesso di costruire, risultando, all'uopo, sufficiente la SCIA, ovvero la D.I.A., la cui mancanza - come è noto - comporta la sola applicazione di una sanzione pecuniaria, ai sensi dell'art. 37 del D.P.R n. 380/2001.

V) Il provvedimento impugnato è illegittimo anche perché non preceduto, da una valida "comunicazione di avvio del procedimento".

VI) Nel provvedimento impugnato manca una qualificazione giuridica dell’intervento abusivo e la sanzione viene correlata solo ad una violazione di leggi apoditticamente asserita e

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