TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2022-05-30, n. 202206971
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Pubblicato il 30/05/2022
N. 06971/2022 REG.PROV.COLL.
N. 05752/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5752 del 2021, proposto da
S C, rappresentata e difesa dagli avvocati M D P, A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ages ex - Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell'Interno –Dipartimento Affari Int.-Direzione Centrale per le Autonomie, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensiva,
- del decreto del Prefetto reggente dell'Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali prot. n. 7565 del 14.5.2021 e della relativa nota di trasmissione prot. n. 7578 del 14.5.2021, notificati in pari data a mezzo pec, con cui è stato sostituito il precedente decreto del Prefetto reggente dell'Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali prot. n. 6920 del 10.5.2021 ed è stato disposto il rigetto della domanda di ammissione al corso “Se.F.A 2020”, presentata dalla ricorrente e la conseguente non ammissione della stessa al predetto corso;
- del decreto del Prefetto reggente dell'Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali prot. n. 6920 del 10.5.2021 e della relativa nota di trasmissione prot. n. 7010 del 10.5.2021, notificate in pari data a mezzo pec, con cui è stata rigettata la domanda di ammissione al corso “Se.F.A 2020”, presentata dalla ricorrente, ed è stata disposta la conseguente non ammissione della stessa al suddetto corso;
- del preavviso di rigetto della domanda di ammissione al corso di specializzazione “Corso Se.F.A 2020”, emesso dall'amministrazione resistente e notificato a mezzo pec il 31.3.2021;
- ove occorra e per quanto di interesse dell'art. 2 del bando prot. n. 16178 del 29.12.2020, per il corso di specializzazione per segretari comunali previsto dall'art. 14, comma 2, del D.P.R. n. 465/97, per il conseguimento dell'idoneità a segretario nei Comuni con più di 65.000 abitanti, nei Comuni capoluoghi di provincia e nelle province, denominato “Se.F.A 2020”, laddove si interpreti nel senso di escludere la partecipazione al prefato corso ai segretari che abbiano svolto servizio effettivo presso sedi di segreteria in Comuni aventi un numero di abitanti compreso tra 3.001 e 10.000 (Comune di 3^classe) e 10.001 e 65.000 (Comune di 2^classe), anche prima del conseguimento formale dell'iscrizione in fascia B;
- di tutti gli atti dell'istruttoria, nessuno escluso, anche non conosciuti;nonché degli altri atti antecedenti o conseguenti, presupposti, consequenziali o comunque connessi, anche non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e di Ages ex - Albo Nazionale Segretari Comunali e Provinciali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 febbraio 2022 il Cons. M C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.La dott.ssa S C, segretario comunale, iscritto in fascia professionale “B”, a seguito di decreto Prefettizio, riferisce di aver trasmesso in via telematica la domanda di ammissione al Corso di specializzazione Se.F.A. 2020, di cui al bando approvato con Decreto del Prefetto responsabile della gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali, prot. n. 16178 del 29 dicembre 2020, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dall’art.2 del Bando “Requisiti di ammissione”.
Espone di aver svolto servizio effettivo presso Comuni aventi un numero di abitanti compreso tra 3.001 e 10.000 (Comune di 3^ classe), tra i 10.001 e 65.000 (Comune di 2^ classe), nonché presso le Unioni di Comuni e/o Comunità Montane con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti e di essere in possesso dell’iscrizione in fascia professione “B”.
1.1. In particolare con riferimento al servizio effettivo prestato presso sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti, la dottssa C ha allegato le relative certificazioni rilasciate dagli Enti e, in particolare:
- nota prot. n. 787 del 20.1.2021, del Comune di Mazzarrone (CT) - abitanti n. 3.966 - attestante la prestazione del servizio di reggenza a scavalco espletata, tra gli anni dal 2017 al 2020, per un periodo complessivo di 39 mesi e 2 giorni (3 anni, 3 mesi e 2 giorni);
- nota prot. n. 708 del 18.1.2021, del Comune di Chiaramonte Gulfi (RG) – abitanti n.8.035 - attestante la prestazione del servizio di reggenza a scavalco resa, tra gli anni 2019 e 2020, per un periodo complessivo di 13 mesi e 13 giorni (1 anno, un mese e 13 giorni);
- nota rilasciata dall’Unione di Comuni “Valdemone” - abitanti n. 4.620 - attestante la prestazione del servizio di Segretario Comunale resa ininterrottamente dal 16.8.2016 al 30.6.2017 e dunque per 10 mesi e 16 giorni.
L’interessata ha prodotto, altresì, le certificazioni relative al periodo di servizio effettivo espletato presso sedi di segreteria con popolazione compresa tra 10.001 e 65.000 abitanti e nello specifico ha allegato:
- nota prot. n. 1128 del 22.1.2021, del Comune di Palagonia - n. abitanti 16.207 – che attesta il servizio effettivo di reggenza a scavalco prestato, tra gli anni 2018 e 2020, per un periodo complessivo di 6 mesi e 7 giorni;
- nota prot. n. 815 del 5.1.2021, del Comune di Scordia - n. abitanti 16.587 - che assevera lo svolgimento effettivo del servizio di reggenza a scavalco nell’anno 2018, per un periodo complessivo di 7 mesi;
- nota prot. n. 1125 del 22.1.2021, rilasciata dal Comune di Palagonia, in qualità di Comune Capofila della Convenzione tra i Comuni di Palagonia e Scordia, la cui somma di abitanti è pari a n. 32.992, che certifica il servizio effettivo di segretario comunale supplente, reso per un periodo di un mese (dal 1.11.2020 al 30.11.2020).
Infine ha allegato alla domanda di partecipazione le certificazioni relative al servizio effettivo prestato quale segretaria comunale presso le Unioni di Comuni e/o Comunità Montane con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti e, in dettaglio:
- nota prot. n. 10 del 12.1.2021, rilasciata dall’Unione dei Comuni Madonie, alla quale aderiscono 17 comuni, per numero complessivo di 52.393 abitanti, attestante la funzione di Segretario ricoperta dalla deducente per un periodo effettivo di 11 mesi (dal 30.1.2020 al 31.12.2020);
- nota prot. 11 del 22.1.2021, emessa dall’Unione dei Comuni IBleide, il cui numero di abitanti è 13.593, ove si attesta la nomina quale Segretario dell’Unione dal 1.8.2020 e tutt’ora in corso.
1.2.Con nota del 31.03.2021 l’Amministrazione ha notificato il Preavviso di rigetto, ai sensi dell’art.10 bis della L.241/90, alla predetta domanda sulla base della seguente motivazione: “Non ha acquisito l’iscrizione nella fascia professionale B, intesa – ai sensi dell’art.9 del bando “norme di salvaguardia “- nel senso del conseguimento del trattamento giuridico ed economico proprio della classe di un Comune corrispondente alla fascia de quo (enti da 3.001 a 10.000 abitanti), come individuato dall’art.12. comma 2, del D.P.R. n.465/1997, in quanto alla data di scadenza del bando, non ha mai assunto servizio in sedi con popolazione compresa tra 3001 e 10.000 abitanti. Per l’effetto, non possono essere valutati i periodi di servizio svolti presso le unioni dei comuni di cui alle attestazioni allegate alla domanda di partecipazione”.
La dott.ssa. C ha presentato le proprie osservazioni dimostrando di aver ricevuto, ai sensi dell’art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 465/1997, il trattamento giuridico ed economico proprio della classe di un comune corrispondente alla fascia B (enti da 3001 a 10.000 abitanti), con allegazione di specifica documentazione comprovante che alla data di scadenza del bando aveva conseguito il trattamento giuridico ed economico di fascia B proprio della classe di un comune da 3001 a 10.000 abitanti (Comune di Mazzarrone) e che le era stato erogato il trattamento giuridico ed economico di fascia professionale B anche dai Comuni di Scordia e di Palagonia (2a classe), enti con rispettivamente 16.587 e 16.207 abitanti, nei periodi in cui ella vi ha prestato servizio (anni 2018 e 2019).
Ottenuta la dimostrazione del conseguimento del trattamento giuridico ed economico, che aveva erroneamente ritenuto mancante, l’Amministrazione avrebbe dovuto procedere altresì alla valutazione dei periodi di servizio svolti presso le Unioni di Comuni, come da attestazioni allegate alla domanda di partecipazione e sopra riportate.
1.3. Ciononostante, con decreto prot. n. 6920 del 10.5.2021 e relativa nota di trasmissione l’Amministrazione ha rigettato la domanda di ammissione presentata dall’interessata “ considerato che, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione previsto dal citato art. 10-bis, la dott.ssa C S non ha presentato, per iscritto, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti;Atteso che, per i motivi ostativi sopra indicati, la Sua domanda di ammissione al corso Se.F.A 2020 non può essere accolta”.
1.4. Successivamente, il 14.5.2021, l’Amministrazione ha notificato il decreto prot. n. 7565 del 14.5.2021 che ha sostituito il precedente decreto prot. n. 6920 giustificando disguidi tecnici per la mancata valutazione delle osservazioni della interessata e preso atto ed esaminate le osservazioni presentate, ha rigettato la domanda di ammissione al Corso “Se.F.A 2020, ritenendo “ di dover confermare il contenuto del preavviso di rigetto di cui alla nota prot. n. 2021-0006821”, con la conseguente non ammissione al predetto Corso.
2. Avverso il provvedimento di esclusione al Corso e gli altri atti indicati in epigrafe la dott.ssa C ha proposto ricorso deducendo i seguenti articolati motivi di impugnazione:
1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 2 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 del bando di ammissione al corso e del relativo Allegato A. Eccesso di potere;contraddittorietà;arbitrarietà;irragionevolezza;errore sui presupposti di fatto e di diritto;sviamento : secondo l’Amministrazione resistente, la ricorrente non potrebbe accedere al Corso di specializzazione per l’iscrizione in fascia professionale “A” per la presunta e mancata acquisizione dell’iscrizione in fascia professionale “B”, intesa nel senso del “ conseguimento del trattamento giuridico ed economico proprio della classe di un comune corrispondente alla fascia de quo (enti da 3001 a 10.000 abitanti), come individuato dall’art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 465/1997 ”. Alla data di scadenza del bando la ricorrente invece sostiene di aver conseguito il trattamento giuridico ed economico di fascia “B” proprio della classe di un comune da 3001 a 10.000 abitanti (Comune di Mazzarrone) con erogazione del trattamento giuridico ed economico di fascia professionale “B” anche dai Comuni di Scordia e di Palagonia (2a classe), enti con rispettivamente 16.587 e 16.207 abitanti, nei periodi di prestazione del servizio (anni 2018 e 2019), come chiarito nelle osservazioni dopo l’atto di preavviso, non risultando prescritta l’allegazione e l’autocertificazione relativa al trattamento giuridico ed economico di cui all’art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 456/1997.
2. Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001. Violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 2 e dell’art. 14 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997. Violazione dell’art. 97 della Costituzione. Eccesso di potere. Contraddittorietà. Travisamento dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione del principio del favor partecipationis: l’esclusione dal Corso sarebbe irrazionale perché il presupposto dell’introduzione di requisiti di anzianità sarebbe quello di volere assicurare alla P.A. la partecipazione e l’accesso a determinate qualifiche soltanto di soggetti con adeguata esperienza già acquisita. In tal caso non avrebbe alcun rilievo il momento in cui il servizio sarebbe stato reso. In base all’art. 31 del CCNL per l’iscrizione in fascia “A” sarebbe richiesto al segretario comunale, oltre all’iscrizione nella fascia professionale “B”, di aver prestato servizio effettivo per almeno due anni in sedi con popolazione compresa tra i 10.001 e 65.000 abitanti. La maturazione di tale esperienza consentirebbe l’accesso al Corso di specializzazione di cui all’art.14, comma 2, del DPR n.465/1997, denominato Se.F.A., con iscrizione nella fascia professionale “A” al superamento dello stesso. La norma non opererebbe alcuna differenza in merito al momento di svolgimento del servizio, limitandosi a richiedere unicamente la prestazione per un periodo almeno biennale. Nessun “successivamente a”, come invece suggerito dall’Amministrazione resistente, sarebbe riportato in seno all’art. 31 del CCNL. La ratio della norma non lascerebbe dubbi e un’interpretazione contraria volta a distinguere per accedere al corso, tra il servizio effettivo prestato prima dell’iscrizione ufficiale in fascia “B” e il servizio effettivo prestato dopo aver ottenuto l’iscrizione nella fascia professionale “B”, sarebbe illegittima. Tale conclusione sarebbe imposta sia da una lettura in senso funzionale e sostanziale della norma, sia dalla sua interpretazione letterale, come anche sostenuto nella sentenza della sezione n. 6596 del 2020. Nel caso di specie, già prima del conseguimento ufficiale, da parte della ricorrente dell’iscrizione in fascia professionale “B”, avvenuta il 3.8.2020 in seguito al superamento del cd. Spe.s, l’Amministrazione si sarebbe servita della sua esperienza e del suo operato per coprire sedi vacanti in Comuni di II classe e III classe, erogandole altresì il trattamento economico di fascia “B”. Tali servizi sarebbero stati ratificati dal Prefetto della Provincia di Palermo (servizio reso presso il Comune di Mazzarrone - il Comune di Chiaramonte Gulfi - il Comune di Palagonia - il Comune di Scordia).Inoltre la ricorrente avrebbe esercitato funzioni appartenenti ad una fascia superiore di segretario comunale, ovverosia in sedi con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti, tra 10.001 e 65.000 e presso le Unioni di Comuni e/o Comunità Montane con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti, ricevendo il trattamento giuridico ed economico di fascia “B”, già prima dell’iscrizione in tale fascia, avutasi il 3.8.2020. La Prefettura avrebbe altresì ratificato i servizi prestati. Il servizio effettivamente svolto dalla ricorrente sarebbe valido ai fini del requisito dell’anzianità prescritto per l’accesso al corso (in particolare, ai sensi dell’art. 2 del bando: almeno due anni presso sedi con numero di abitanti tra 3.001 e 10.000 e almeno due anni di servizio quale segretario presso una sede di segreteria con popolazione compresa tra i 10.001. Il servizio effettivamente svolto dalla ricorrente sarebbe valido ai fini del requisito dell’anzianità prescritto per l’accesso al Corso (in particolare, ai sensi dell’art. 2 del bando: almeno due anni presso sedi con numero di abitanti tra 3.001 e 10.000 e almeno due anni di servizio quale segretario presso una sede di segreteria con popolazione compresa tra i 10.001 e 65.0000 abitanti e/o quale segretario generale presso Unioni di Comuni e/o Comunità Montane con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti).
3. Illegittimità dell’art. 2 del Bando. Violazione degli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione. Violazione dell’art. 14 del D.P.R. n. 465 del 4.12.1997. Violazione dell’art. 31 del CCNL dei Segretari Comunali e Provinciali del 16.05.2001: la clausola del bando, laddove si interpreti nel senso che essa consideri l’anzianità del servizio effettivamente prestato solo se svolto dopo l’iscrizione formale in fascia professionale “B”, intesa, ai sensi dell’art. 9 del bando “norme di salvaguardia“- nel senso del “ conseguimento del trattamento giuridico ed economico proprio della classe di un comune corrispondente alla fascia de quo (enti da 3.001 a 10.000 abitanti), come individuato dall’art.12. comma 2, del D.P.R. n.465/1997”, contrasterebbe con il dettato normativo di cui all’art. 31 del CCNL di Categoria. Tale articolo non fisserebbe la validità dell’iscrizione in fascia professionale “B” al conseguimento del trattamento giuridico ed economico bensì solo all’idoneità conseguita in seguito al superamento del Corso di specializzazione cd. SPE.S. Conferire maggiore rilievo all’anzianità maturata solo dopo l’iscrizione in fascia “B” rispetto alla medesima esperienza, maturata già precedentemente all’iscrizione in tale fascia, porterebbe ad una inversione dei criteri di logica a presidio del principio di eguaglianza. Pertanto, la clausola del bando, laddove interpretata in senso lesivo e in contrasto con la normativa di rango primario nonché con l’art. 31 del CCNL di categoria, sarebbe affetta da annullabilità.
La ricorrente ha quindi concluso chiedendo l’annullamento degli atti impugnati, previa sospensione, nonché l’ammissione della stessa con riserva al Corso in questione.
3.Si è costituito in giudizio il Ministero intimato in resistenza ed ha depositato documentazione relativa al procedimento nonché la relazione del Dipartimento competente con la quale ha rilevato la correttezza del provvedimento di non ammissione al Corso di specializzazione della ricorrente per la insussistenza dei requisiti alla data del 29.1.2021 di scadenza del bando, in quanto la ricorrente non avrebbe maturato l’anzianità di servizio prevista dal bando e dal CCNL di categoria per poter essere ammesso al corso per l’iscrizione alla fascia professionale “A”. L’anzianità di servizio non sarebbe data dagli anni di possesso di un’idoneità, ma dagli anni di servizio prestati ricoprendo incarichi per i quali è richiesta l’idoneità acquisita. Il Ministero resistente ha quindi concluso per la reiezione del ricorso.
4. Con ordinanza n.3550 del 2021 la domanda cautelare è stata accolta ai fini dell’ammissione con riserva di parte ricorrente alla partecipazione al Corso in questione.
5.In prossimità dell’odierna udienza parte ricorrente ha prodotto memoria conclusionale con la quale ha ulteriormente argomentato sulla propria posizione difensiva e sulla erroneità della tesi sostenuta dall’Amministrazione resistente ed ha insistito sulla domanda di accoglimento del ricorso.
Alla udienza pubblica del 25 febbraio 2022, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.La controversa vicenda verte sulla legittimità dell’esclusione della ricorrente dalla ammissione alla frequentazione del Corso di specializzazione per segretari comunali previsto dall’art. 14, comma 2, del d.P.R. n. 465/1997, denominato “Se.F.A. 2020” per la carenza del requisito per l’ammissione al Corso, riguardo la mancata acquisizione dell’iscrizione in fascia professionale “B”, intesa nel senso del “ conseguimento del trattamento giuridico ed economico proprio della classe di un comune corrispondente alla fascia de quo (enti da 3001 a 10.000 abitanti), come individuato dall’art. 12, comma 2, del D.P.R. n. 465/1997”. Secondo l'Amministrazione, l’accesso al Corso SEFA sarebbe subordinato all’acquisizione dell’iscrizione in fascia “B” nonché al conseguimento del trattamento giuridico economico proprio della fascia professionale “B”, protratto per due anni periodo non riconosciuto alla ricorrente parimenti alla mancata valutazione dei periodi di servizio svolti presso le Unioni dei comuni di cui alle attestazioni allegate alla domanda di partecipazione. Parte ricorrente lamenta la non corretta interpretazione da parte dell’Amministrazione del bando e della normativa di settore.
2.Il ricorso è fondato per le seguenti considerazioni.
2.1. Preliminarmente il Collegio ricostruisce la disciplina che ha regolamentato la procedura.
Con decreto del Prefetto responsabile per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali prot. n.16178 del 29.12.2020 è stato approvato il bando di ammissione al Corso di specializzazione per segretari comunali previsto dall’art. 14, comma 2, del d.P.R. n. 465/97, per il conseguimento dell’idoneità a segretario nei Comuni con più di 65.000 abitanti, nei Comuni capoluoghi di provincia e nelle provincie, poi denominato “Se.F.A.2020”.
L’art.14 del d.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, richiamato dal bando, prevede che: “ Idoneità a segretario generale” 1. Fino all'introduzione di una diversa disciplina recata dal contratto collettivo nazionale di lavoro, l'idoneità a segretario generale, per la nomina a sedi di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, si consegue mediante superamento delle prove selettive previste dal piano di studi di apposito corso di specializzazione presso la Scuola superiore di cui all'articolo 17, comma 77, della legge. Il numero degli idonei non può superare il settanta per cento dei partecipanti al corso di specializzazione. Colui che non consegue l'idoneità non può partecipare al corso per l'anno successivo.
2. Con le stesse modalità di cui al comma 1 si consegue l'idoneità a segretario generale di classe prima per sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia e di province.
3. Il conseguimento dell'idoneità comporta l'iscrizione nelle rispettive fasce professionali dell'albo.
4. I corsi di specializzazione possono essere svolti a livello regionale o interregionale e sono disciplinati con provvedimento del consiglio nazionale di amministrazione”.
Il predetto art. 14 del d.P.R.n.465/1997 richiama espressamente la disciplina del CCNL e in particolare quanto disposto con l’art. 31 da detto CCNL “ Fasce professionali ” che al comma 1 prevede: “ 1. I segretari comunali e provinciali sono classificati in tre fasce professionali denominate A, B e C:
a) nella fascia professionale C, sono inseriti i segretari, idonei alla titolarità di sedi di comuni fino a 3.000 abitanti, a seguito del conseguimento dell’abilitazione concessa dalla Scuola Superiore di cui all’art.98, comma 4, del T.u.e.l. n.267/2000;
b) nella fascia professionale B, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del corso di specializzazione della Scuola Superiore di cui all’art.14, comma 1, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi di comuni fino a 65.000 abitanti, non capoluogo di provincia;al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio nella fascia C;
c) nella fascia professionale A, sono inseriti i segretari, idonei, a seguito del superamento del secondo corso di specializzazione della Scuola Superiore, di cui all’art.14, comma 2, del DPR n.465/1997, alla titolarità di sedi di comuni con popolazione superiore a 65.000 abitanti, di comuni capoluogo di provincia nonché di province;al corso di specializzazione sono ammessi i segretari con almeno due anni di servizio in enti con popolazione compresa tra i 10.001 e 65.000 abitanti”.
In particolare l’art. 2 del Bando prevede i seguenti requisiti di ammissione: “ Al corso di specializzazione Se.F.A. 2020 sono ammessi i segretari che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione stabilita nel presente bando, dopo aver acquisito l’iscrizione alla fascia professionale B, abbiano espletato almeno due anni di servizio effettivo presso sedi di segreteria con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti e, successivamente abbiano espletato almeno due anni di servizio effettivo presso sedi di segreteria con popolazione compresa fra 10.001 e 65.000 abitanti, o siano in possesso di almeno due anni di servizio in qualità di segretario presso Unioni di Comuni e/o Comunità Montane con popolazione complessiva superiore a 10.000 abitanti.
L’anzianità richiesta è quella relativa al servizio in qualità di segretario comunale titolare e/o di segretario comunale reggente, anche a scavalco, e/o di segretario comunale supplente.
Ai fini del computo dei requisiti richiesti, potranno essere cumulati i periodi riferiti alle diverse tipologie di servizi, purché svolti non contemporaneamente.
Per le convezioni di segreteria, si tiene conto in ogni caso, della somma della popolazione degli enti interessati”.
Il bando di ammissione al Corso, nelle Premesse a pag. 2, primo rigo richiama espressamente l’art. 31 del C.C.N.L.
2.2. Il Decreto prefettizio impugnato di “non ammissione” al Corso di Specializzazione “Se.F.A 2020” motiva tale esclusione perché la ricorrente: “ non ha acquisito l’iscrizione nella fascia professionale B, intesa – ai sensi dell’art.9 del bando “norme di salvaguardia “- nel senso del conseguimento del trattamento giuridico ed economico proprio della classe di un Comune corrispondente alla fascia de quo (enti da 3.001 a 10.000 abitanti), come individuato dall’art.12. comma 2, del D.P.R. n.465/1997, in quanto, alla data di scadenza del bando, non ha mai assunto servizio in sedi con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti”, precisando che “ per l’effetto non possono essere valutati i periodi di servizio svolti presso le Unioni dei comuni di cui alle attestazioni allegate alla domanda di partecipazione”.
2.3. Dalla motivazione dell’atto impugnato emerge che l’Amministrazione ha fornito, nella sostanza, l’interpretazione del riconoscimento della decorrenza dell’iscrizione in fascia “B” al momento dell'acquisizione della titolarità di una sede di segreteria di classe III - con popolazione compresa tra i 3.001 e 10.000 abitanti- ed ha contestato alla ricorrente il mancato possesso alla data di presentazione della domanda del requisito di partecipazione dell’iscrizione alla fascia “B”, quale trattamento giuridico-economico nonché il mancato servizio in sedi con popolazione compresa tra i 3.001 e 10.000 abitanti, omettendo la valutazione dei periodi di servizio svolti presso le Unioni dei comuni.
Secondo quanto prospettato dall’Amministrazione resistente nel provvedimento impugnato e ribadito nella memoria difensiva, l’anzianità di servizio maturata dalla ricorrente sia nelle sedi di segreteria di Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti sia presso le sedi tra 10.001 e 65.000 abitanti sia presso le Unioni di Comuni e/o Comunità Montane con popolazione superiore a 10.000 abitanti non avrebbe rilevanza poiché tali servizi non sarebbero stati svolti “successivamente” al dato formale della sua iscrizione in fascia professionale “B” che, tra l’altro, andrebbe “intesa come acquisizione dell'inquadramento giuridico-economico ex art. 12, c. 2, del D.P.R. n. 465/1997” e di cui la ricorrente sarebbe priva, in quanto avvenuta il 3.8.2020 in seguito al superamento del Corso cd. Spe.s.
L’Amministrazione nel provvedimento impugnato con il richiamo all’art. 12, comma 2, del d.P.R. 465/1997 ha inteso adottare una interpretazione riguardo alla iscrizione nella fascia professionale “B” facendo riferimento al trattamento giuridico ed economico dei segretari comunali ivi disciplinato.
Rileva il Collegio che dal tenore del Bando (art. 2 sopra richiamato) si evince che il servizio valido ai fini dell’ammissione al Corso inizia a decorrere dal momento dell’iscrizione in fascia B, momento che va identificato, secondo quanto previsto dal predetto art. 31, comma 1, lett. b), del