TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2017-11-10, n. 201700481

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2017-11-10, n. 201700481
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 201700481
Data del deposito : 10 novembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/11/2017

N. 00481/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00600/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 600 del 2010, proposto da:
Costruzioni Cerimele S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato S D P, con domicilio eletto presso lo studio Aurelia Carosi in L'Aquila, via Monte Camicia, 1/A;

contro

Comune di Roccaraso, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato V C, con domicilio eletto presso lo studio Roberto Colagrande in L'Aquila, via Ulisse Nurzia 26 - Pile;

per l'annullamento

- della nota 24 agosto 2010, n. 5349, con la quale il Comune di Roccaraso comunica alla ricorrente l’incompletezza della documentazione allegata all’istanza di lottizzazione;

in via subordinata, per l’accertamento

-del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Roccaraso sull’istanza di lottizzazione 29 luglio 1986, prot. n. 3879;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roccaraso in Persona del Sindaco P.T.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 novembre 2017 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso notificato in data 15 novembre 2010 e depositato in data 26 novembre 2010 la Costruzioni Cerimele s.r.l., premette, in punto di fatto, di aver depositato al Comune di Roccaraso in data 29 luglio 1986, documentata richiesta (alla quale era attribuito il prot. n. 3879) di lottizzazione convenzionata per la realizzazione di una civile abitazione sul terreno di proprietà ricadente, secondo l’allora vigente strumento urbanistico, in zona C (ampliamento del centro cittadino) distinto in catasto al foglio n. 4, particelle n. 59 e n.60.

Stante l’inerzia del Comune, in data 9 giugno 2010 la società diffidava il Comune a concludere il procedimento.

Con nota 24 agosto 2010, n. 5349 il Comune comunicava alla società istante che la pratica era priva della documentazione progettuale e degli atti necessari per procedere all’istruttoria ed, in particolare, del parere previsto dall’art. 13 della legge 64 del 1974 e della documentazione prevista dagli articoli 23 e 19 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18. L’ente locale, invitava, pertanto la società Costruzioni Cerimele s.r.l. ad integrare l’istanza con la documentazione necessaria.

La ricorrente chiede quindi l’annullamento della nota comunale 24 agosto 2010, n. 5349 e, in via subordinata, l’accertamento del silenzio inadempimento del Comune.

Ad avviso della ricorrente l’atto impugnato (e comunque l’operato del Comune) è illegittimo per i seguenti motivi: I) violazione e falsa applicazione dell’art. 22 della legge 30 aprile 1999, n.136 e dell’art. 23 della legge regionale 12 aprile 1983, n.18, ai sensi dei quali i piani attuativi di iniziativa privata devono essere approvati entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza, nonché per violazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il quale sancisce l’obbligo della pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso;
violazione dei principi di buon andamento, del giusto procedimento e di buona fede;
eccesso di potere per sviamento ed ulteriori profili.

2.- Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Roccaraso, il quale eccepisce l’inammissibilità del ricorso per la tardiva impugnazione del silenzio e l’infondatezza del ricorso, perché la mancata conclusione del procedimento è imputabile alla società, la quale non ha corredato l’istanza di lottizzazione della documentazione necessaria né ha provveduto a depositare la documentazione richiesta dal Comune con la nota 24 agosto 2010, n. 5349.

3.- Alla pubblica udienza dell’8 novembre 2017 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

4.- L'azione proposta, in base ai suoi elementi sostanziali, va qualificata come domanda di accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Comune di Roccaraso sull’istanza di lottizzazione del 29 luglio 1986, prot. n. 3879.

Ed invero, la funzione dell'azione giurisdizionale avverso il silenzio inadempimento, per come codificata agli artt. 31 e 117 D.Lgs. n. 104/2010 (CPA) è quella di ottenere l'accertamento dell'obbligo della pubblica amministrazione di provvedere sull'istanza del privato e, quindi, in definitiva, l'adozione di una decisione espressa sulla pretesa con la stessa avanzata, con la conseguenza che la determinazione che vale a interrompere l'inerzia è solo quella idonea a concludere (con valenza dispositiva) il procedimento e non anche l'adozione di un atto meramente soprassessorio, interlocutorio o endoprocedimentale.

Ne deriva che la nota impugnata (24 agosto 2010, n. 5349), con la quale il Comune di Roccaraso comunica alla ricorrente l’incompletezza della documentazione allegata all’istanza di lottizzazione è un atto interlocutorio inidoneo a concludere il procedimento, di natura endoprocedimentale e come tale non impugnabile, che lascia residuare in capo all’istante la tutela avverso il silenzio inadempimento.

Qualificata la natura della domanda come azione proposta ai sensi degli artt. 31 e 117 del c.p.a. occorre precisare, in punto di rito che, in conformità a quanto sancito dall’ art. 87, comma 4, c.p.a., la trattazione in pubblica udienza dell’azione avverso il silenzio, che ai sensi del medesimo art. 87 si svolge con il procedimento in camera di consiglio, non costituisce motivo di nullità della decisione.

5.- Il ricorso è irricevibile per tardività, così come eccepito dal Comune intimato.

Il procedimento di formazione dei piani di lottizzazione di iniziativa privata è disciplinato dall’art. 23 della L.R. 12/04/1983, n. 18, il quale prevede che: <<Decorsi 120 giorni dalla presentazione degli atti, senza che il Comune abbia assunto provvedimenti deliberativi, i richiedenti possono inoltrare al Comune un atto extra giudiziale di diffida, trasmettendone copia alla Provincia, la quale, decorso l'ulteriore periodo di 30 giorni senza che il Consiglio comunale abbia deliberato, provvede in via sostitutiva nei 60 giorni successivi a mezzo di apposito Commissario ad acta, all'uopo designato dal Presidente>>.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15, che ha aggiunto il comma 4 bis all’art. 2 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, disposizione poi recepita dall’art. 31 del c.p.a. (approvato con d.lgs. 02/07/2010, n. 104) il ricorso avverso il silenzio inadempimento può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente fin tanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini previsti per la conclusione del procedimento, fatta salva la riproponibilità dell’istanza, qualora ne ricorrano i presupposti.

La previsione, da parte del legislatore, di un termine finale trascorso il quale l’azione per l’accertamento del silenzio inadempimento non è più proponibile ha lo scopo di tutelare l’amministrazione, onde evitare che la situazione di incertezza si protragga all’infinito. Dunque, dopo un anno di inerzia il privato non può più sollecitare il soggetto pubblico con un’azione giudiziaria, ma, se ha interesse alla conclusione del procedimento ha l’onere di attivare un nuovo procedimento.

Nel procedimento in questione, la mancata osservanza da parte del Comune del termine per determinarsi sull’istanza avente ad oggetto l'approvazione della proposta di piano di lottizzazione non comporta decadenza del relativo potere, che ben può essere esercitato anche qualora l'interessato abbia attivato gli strumenti di tutela previsti dall’art. 23 della L.R. 12/04/1983, n. 18;
a questi ultimi del resto non è estranea la funzione di "spingere" l'amministrazione comunale, che voglia evitare di essere privata per effetto dell'intervento surrogatorio provinciale della possibilità di esercitare una propria essenziale funzione, qual è quella del governo dell'uso del territorio, a far fronte alle proprie responsabilità.

Orbene, nella specie, se è vero che il Comune si è reso inadempiente perché avrebbe dovuto concludere il procedimento entro il termine di 120 giorni dalla presentazione dell’istanza di lottizzazione, non risulta che la società ricorrente, trascorso il termine di 120 giorni dal deposito dell’istanza di lottizzazione presentata in data 29 luglio 1986 abbia richiesto l’intervento sostitutivo della Provincia. Né, dalla documentazione in atti emerge che la società abbia riavviato il procedimento attraverso la riproposizione al Comune di Roccaraso dell’istanza di lottizzazione.

La ricorrente si è limitata a diffidare il Comune a concludere il procedimento, in data 9 giugno 2010, dopo ben ventiquattro anni dalla sua istanza di attivazione del procedimento di lottizzazione.

Di conseguenza, il presente ricorso (notificato in data 15 novembre 2010 e depositato in data 26 novembre 2010) proposto ben oltre il termine decadenziale di un anno dalla scadenza del termine per provvedere, è irricevibile.

6.- Sussistono gravi ed eccezionali ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.

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