TAR Cagliari, sez. I, decreto decisorio 2024-09-10, n. 202400251

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, decreto decisorio 2024-09-10, n. 202400251
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202400251
Data del deposito : 10 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 10/09/2024

N. 00652/2022 REG.RIC.

N. 00251/2024 REG.PROV.PRES.

N. 00652/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 652 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sulla minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;

Liceo Statale Scienze Umane – Economico Sociale – Linguistico-OMISSIS-, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del verbale di ripresa dello scrutinio finale del Consiglio di classe della classe Terza A - scienze umane - del 6 settembre 2022;

- del verbale delle prove scritte di matematica del Consiglio di classe della Terza A - s.u. del 6 settembre 2022;

- del verbale delle prove scritte di inglese del Consiglio di classe della Terza A s.u. del 6 settembre 2022;

- della comunicazione mail della prof.ssa -OMISSIS- del 10 settembre 2022;

- del registro elettronico da cui risulta che la studente -OMISSIS- è ripetente in terza;

- “ove occorrer possa”, del verbale di scrutinio finale del Consiglio di classe del 13 giugno 2022.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), 85 c.p.a.;

Visto l'atto depositato il 6 settembre 2024, con il quale parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso;

Ritenuto che il ricorso sia quindi divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ma che sussistano giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio.

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