TAR Napoli, sez. II, sentenza breve 2015-07-09, n. 201503650
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N. 03650/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00603/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 603 del 2015, proposto da:
G A, rappresentato e difeso dall'avv. F B e domiciliato, ai sensi dell’art. 25 c.p.a., presso la Segreteria del TAR Campania in Napoli, piazza Municipio;
contro
Comune di Arzano, in persona del Commissario Prefettizio M S , rappresentato e difeso dall'avv. A M e con lo stesso elettivamente domiciliato in Napoli, viale A. Gramsci n. 19;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
del provvedimento n. 28 del 07.11.2014 protocollo n. 21308 del 10.11.2014 a firma del funzionario responsabile del settore Area Pianificazione e Gestione Territoriale, con il quale si ordina la demolizione delle opere realizzate in Arzano alla via Atellana 22;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzano;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2015 il dott. Francesco Guarracino e uditi l’avv. Anna Lioniello, per delega dell’avv. F B, per il ricorrente, e l’avv. Emanuela Rizzi, per delega dell’avv. A M, per il Comune di Arzano;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm., che non si sono opposte alla definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;
Considerato:
- che il ricorrente impugna il provvedimento in epigrafe - recante l’ordine di demolizione di opere di ampliamento (mediante incorporazione di una parte di un altro locale allo stesso piano) e cambio di destinazione d’uso ad abitazione di un “locale attività” posto al secondo piano dell’edificio sito in Arzano alla via Atellana 22, realizzate in assenza di permesso di costruire ed in contrasto con la destinazione urbanistica di zona (D- zona industriale) – sostenendo che l’immobile è conforme ad una richiesta di permesso di costruire presentata, ai sensi della legge regionale n. 1/2011, in data 11 luglio 2012, sulla quale si sarebbe formato il silenzio assenso;
- che il Comune si è difeso replicando che la formazione del silenzio assenso necessita che l’istanza sia completa di tutti gli indispensabili elementi tecnici di valutazione, di cui il ricorrente non ha fornito prova, e che, in particolare, sarebbe mancante la relazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell’opera allo strumento urbanistico vigente, quale requisito essenziale della domanda;soggiunge che la formazione del silenzio assenso è esclusa dalla legislazione regionale, la quale, in caso di inerzia, prevede l’intervento sostitutivo dell’ente competente;
Ritenuto il ricorso infondato, alla luce della giurisprudenza di questa stessa Sezione (sent. n. 6032 del 21 novembre 2014) secondo cui:
- - in base all’art. 20, comma 1, del D.P.R. 380/01, la domanda per il rilascio del permesso di costruire deve essere accompagnata «da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all’efficienza energetica»;
- la veridicità dell’asseverazione è presidiata dall’irrogazione di sanzioni penali e disciplinari in caso di mendacio che responsabilizzano l’interessato, concorrendo a definire un equilibrio tra le esigenze della semplificazione amministrativa e la necessità di prevenire il pericolo di una più facile proliferazione degli interventi edilizi contrari alla strumentazione urbanistica ed alle altre normative di settore;
- la completa assenza di qualsiasi asseverazione del genere da parte del progettista abilitato esclude in radice la possibilità della formazione di un titolo abilitativo tacito sulla domanda della società istante, assorbendo ogni questione sulla compatibilità tra il regime semplificato dell’art. 20 del D.P.R. n. 380/01 e la legislazione regionale;
Rilevato, infatti, che la copia dell’istanza di permesso di costruire agli atti del giudizio non è corredata da alcuna dichiarazione di un tecnico abilitato e che, neppure a fronte della specifica eccezione sollevata dal Comune, il ricorrente nulla ha obiettato o prodotto al riguardo;
Considerato inoltre, senza pregiudizio alcuno per il carattere conclusivo delle suesposte ragioni, che la Sezione ha chiarito che nella regione Campania l’istituto del silenzio assenso non può trovare applicazione in presenza della normativa regionale (ll.rr. n.19 del 28 novembre 2001 e n. 10 del 18 novembre 2004) che disciplina l’esercizio dell’intervento sostitutivo da parte dell’amministrazione competente, il cui tenore letterale porta a qualificare il comportamento inerte tenuto dal comune, non come assenso, ma come mero inadempimento (cfr. TAR Campania, Napoli, sez. II, 11 ottobre 2013, n. 4559);
Ritenuto che le spese di giudizio, poste ordinariamente a carico della parte soccombente, vadano liquidate nella misura indicata in dispositivo;