TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-04-10, n. 202406896
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Testo completo
Pubblicato il 10/04/2024
N. 06896/2024 REG.PROV.COLL.
N. 11940/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11940 del 2015, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Nicola Massafra, Maria Raffaella Adilardi, con domicilio eletto presso lo studio Nicola Massafra in Roma, largo Ecuador 6;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Sergio Siracusa, domiciliataria ex lege in Roma, via Tempio di Giove, 21;
per l'annullamento
delle dd.dd. rep. n. -OMISSIS- e prot. -OMISSIS- nonché rep. n. -OMISSIS- e prot. -OMISSIS- recanti il rigetto dell'istanza di condono protocollo n. -OMISSIS- per l'avvenuta realizzazione di abusi edilizi in Roma via -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 23 febbraio 2024 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso indicato in epigrafe sono stati impugnati gli atti con i quali è stata respinta l’istanza di condono protocollo n.-OMISSIS- afferente alla realizzazione di abusi edilizi in Roma via -OMISSIS- chiedendosene l’annullamento.
2. L’amministrazione si è costituita depositando in corso di causa documenti e memoria e chiedendo il respingimento del ricorso.
3. Preliminarmente occorre ricordare che in data 01.03.1995, la-OMISSIS-, di -OMISSIS- quale dichiarato comodatario, inoltrava istanza volta ad ottenere concessione in sanatoria ai sensi della legge n. 724/94 (istanza prot. n. -OMISSIS-del 17.05.1995) per l’avvenuta realizzazione di abusi edilizi in Roma, Via -OMISSIS-, relativamente ad un manufatto ad uso residenziale di mq 100.
Dal modello in forma cartacea di presentazione della domanda si evinceva pure che la ricorrente Società era stata notiziata ed aveva scienza della domanda presentata dalla -OMISSIS-"possessore in comodato".
Con dichiarazione sostitutiva allegata ad atto notorio, l’amministratore della -OMISSIS- dichiarava che le predette opere abusive consistevano nella realizzazione di un manufatto ad uso abitazione.
Dal modello di elaborazioni calcoli allegato alla lettera di invito al ritiro della concessione edilizia in sanatoria prot. n.-OMISSIS-, datato 27.07.1999 e trasmesso dall’U.C.E alla -OMISSIS-, si evinceva che gli importi da corrispondere in oblazione, oneri concessori e diritti di segreteria erano stati elaborati con erronea commisurazione del quantum in riferimento alla consistenza dell’abuso ab origine posto in essere (100 mq) mentre in realtà l’abuso era ben più consistente.
Da una serie di vicende penali emergeva infatti che si era verificata un’evidente “ alterazione della documentazione presente agli atti del fascicolo di interesse ”, sostanziante, secondo il Comune, una falsa rappresentazione delle opere abusive realizzate.
Pertanto, in data 7.08.2014 con nota prot. n.-OMISSIS- l’U.C.E. provvedeva a comunicare alla ricorrente Società, in qualità di proprietaria, il preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 e dell’art. 6, comma 2, L. Regionale n. 12/04, relativamente alle opere abusive residenziali di mq 100,00 modificate a mq 345.
Non avendo la ricorrente prodotto osservazioni in ordine al preavviso di rigetto entro il termine previsto ex lege , in data 9.06.2015, l’U.C. provvedeva ad emettere Determinazioni Dirigenziali n. -OMISSIS-e n. -OMISSIS-di reiezione dell’istanza di condono avanzata dalla ricorrente (-OMISSIS-), stante quanto disposto dall’art. 40, comma 1, L. 47/85, per cui “…se la domanda presentata, per la rilevanza delle omissioni o delle inesattezze riscontrate, deve ritenersi dolosamente infedele, si applicano le sanzioni di cui al capo I ”.
Infine, con relazione di servizio redatta dalla PLRC, U.O. XIV Gruppo “MONTE MARIO” prot. -OMISSIS-in data 1.12.2015, si dava atto che, a seguito di sopralluogo condotto in Via -OMISSIS-, in data 11.11.2015, gli organi municipali ebbero ad accertare che “ alla presenza del Sig. -OMISSIS-, quale legale rapp. -OMISSIS- abbiamo effettuato il sopralluogo nella predetta località accertando che il manufatto oggetto della domanda di condono edilizio prot.-OMISSIS- risulta composto da un piano seminterrato avente rampa d’accesso, un piano terra ed un piano primo. Il manufatto si presenta tutto allo stato rustico ” e si allegavano n. 3 rilievi fotografici.
4. Avverso tali atti la ricorrente presentava il ricorso indicato in epigrafe, chiedendo l’annullamento dei menzionati provvedimenti deducendo i seguenti motivi di censura:
I. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza del provvedimento e della procedura.