TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2010-07-26, n. 201028497

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2010-07-26, n. 201028497
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201028497
Data del deposito : 26 luglio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11362/2008 REG.RIC.

N. 28497/2010 REG.SEN.

N. 11362/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 11362 del 2008, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
F D, rappresentato e difeso dagli avv. A B, R T, G V, con domicilio eletto presso lo studio legale del primo, in Roma, via Gradisca n. 7;

contro

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali ed Corpo Forestale dello Stato, in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello stato presso i cui uffici sono domiciliati ex lege, in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;

nei confronti di

Silletti Giuseppe Nicola, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato n. 164del 17.11.2008, con il quale è stata approvata la graduatoria del personale ammesso a frequentare il corso di formazione dirigenziale per l’accesso alla qualifica di primo dirigente;

del verbale del Consiglio di Amministrazione del C.F.S. della seduta del 9.10.2008,

della nota prot. n. 2110/ris del 18.11.2008 con la quale l’amministrazione ha comunicato l’inizio del corso di formazione per il giorno 26.11.2008;

e per il risarcimento dei danni conseguenti;


Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole e del C.F.S.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2010 il cons. Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il provvedimento impugnato è stata definita la graduatoria del personale del Corpo Forestale dello Stato ammesso al corso di formazione dirigenziale indetto ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.Lgs.

3.4.2001 n. 155, per l’accesso a posti di primo dirigente, come individuati disponibili alla data del 31.12.2005.

Il ricorrente è tra i candidati non ammessi al corso, perché collocati in posizione non utile nella graduatoria.

Con l’impugnativa contesta sostanzialmente la carenza di motivazione e di istruttoria in ordine all’attribuzione del punteggio attitudinale. Chiede, altresì, il risarcimento dei danni.

Con il decreto del Presidente di questa Sezione n. 5713/2008 del 5.12.2008 è stata accolta la istanza di sospensione cui ha fatto seguito l’ordinanza collegiale n. 5871/2008 del 15.12.2008 di conferma.

Con decreto del Presidente di questa Sezione il ricorrente è stato autorizzato, su sua richiesta, a notificare il ricorso per pubblici proclami a tutti i candidati inseriti nella graduatoria. La prova dell’avvenuta notifica è stata depositata agli atti del giudizio.

Con atto di motivi aggiunti, a seguito della presa di conoscenza dei verbali di scrutinio, il ricorrente lamenta che la formazione della graduatoria di cui trattasi non si sarebbe uniformata ai criteri determinati dal Consiglio di amministrazione del CFS del 15.5.2007 sotto i profili ampiamente dedotti in ricorso.

Con l’ordinanza istruttoria n. 1267/2009 del 16.10.2009 sono stati richiesti documentati chiarimenti all’amministrazione;
l’istruttoria è stata eseguita con il deposito della richiesta relazione da parte dell’amministrazione in data 17.12.2009, con allegata memoria difensiva.

Con la successiva memoria del 24.4.2010 l’amministrazione ha reiterato le proprie difese.

Con la successiva memoria del 29.4.2010 il ricorrente ha controdedotto, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Il ricorso è passato in decisione all’udienza del 10.5.2010 alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

DIRITTO

La selezione in argomento è stata indetta per la copertura di sessantotto posti di primo dirigente nel Corpo Forestale dello Stato e ha preso in esame gli elementi di giudizio definiti dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 15.5.2007 per lo scrutinio di merito comparativo nei termini di cui all’art. 8, comma 1, lett. a), del D.Lgs.

3.4.2001 n. 155 (riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo Forestale dello Stato, a norma dell’art. 3, comma 1, della L. 31.3.2000 n. 78). Sono stati presi in considerazione i posti disponibili al 31.12.2005.

In particolare, per la valutazione dell’attitudine ad assumere maggiori responsabilità e ad assolvere le funzioni della qualifica superiore (categoria VIII), per la quale può essere attribuito un massimo di punti 20, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che deve tenersi conto oltre che della media dei punteggi attribuiti per la corrispondente voce nei rapporti informativi, della personalità del funzionario quale risulta dai precedenti di tutto il corso della carriera e da tutti gli elementi rilevabili dal fascicolo personale.

Nello specifico è stabilito che occorre tener presenti i seguenti parametri.

“Funzioni svolte: viene valutato il livello qualitativo delle funzioni svolte con riguardo alla rilevanza dell’Ufficio e della sede, al grado della responsabilità assunta e al tipo di lavori svolti, nella misura in cui essi rivelino un particolare grado di preparazione e di competenza professionale.

Sedi: vengono prese in considerazione le sedi di servizio sotto l’aspetto degli incarichi ivi rivestiti, della permanenza in esse e delle loro dimensioni.

Organizzazione e gestione del personale: viene espresso un giudizio sul complesso delle capacità organizzative e gestionali dimostrate nel concreto espletamento degli incarichi.

Capacità relazionali: viene dato rilievo all’immagine offerta dal funzionario sia nell’ambito dell’Amministrazione che negli ambienti esterni, anche con riferimento alle capacità relazionali evidenziate.

Personalità: viene espresso un giudizio sulla completa personalità dello scrutinando tenendo altresì conto della disponibilità manifestata verso le esigenze di servizio, in particolare sotto il profilo della mobilità, quale risulta da tutte le sedi di servizio e dagli incarichi ricoperti”.

Il Consiglio di Amministrazione, dunque, non solo ha elaborato precisi e definiti parametri di valutazione, ma altresì per ognuno di essi ha indicato le linee di esame.

In sede di scrutinio, tuttavia, il Consiglio non ha dato conto nell’assegnazione del punteggio del percorso valutativo seguito, giacché i coefficienti riconosciuti – nella sostanza soltanto due: punti 20, il massimo, per sessantanove candidati e punti 17 per gli altri – sono accompagnati soltanto da espressioni di mero richiamo ai parametri di giudizio, che si traducono in circonlocuzioni tautologiche dalle quali è impossibile evincere i presupposti razionali della valutazione finale e della sua insolita massificazione.

Per i candidati, la maggioranza, ai quali sono stati riconosciuti diciassette punti è stato definito il seguente preambolo standard: “visti gli atti al fascicolo personale dello scrutinando attestanti i titoli di servizio di cui ai criteri di massima ed effettuata la dovuta comparazione con i titoli di servizio posseduti dagli altri scrutinandi;
considerata la personalità del funzionario quale risulta dai precedenti di carriera e da tutti gli elementi del fascicolo personale;
valutato il servizio prestato dall’interessato e comparandolo con quello degli altri scrutinandi;
il Consiglio ritiene lo scrutinato idoneo ad assumere le funzioni della qualifica superiore ed attribuisce il seguente punteggio…”.

Per i candidati ai quali è stato attribuito il massimo punteggio (p. 20), che ha loro consentito di collocarsi nella graduatoria in posizione utile per essere ammessi al corso di formazione dirigenziale, il preambolo diventa: “visti gli atti al fascicolo personale dello scrutinando attestanti i titoli di servizio d cui ai criteri di massima ed effettuata la dovuta comparazione con i titoli di servizio posseduti dagli altri scrutinandi;
considerata la personalità del funzionario quale risulta dai precedenti di carriera e da tutti gli elementi del fascicolo personale;
considerata la preparazione culturale e professionale;
considerato l’alto rendimento nel ricoprire gli incarichi affidati, con particolare riferimento a quelli di vertice a livello territoriale;
il Consiglio ritiene lo scrutinato idoneo ad assumere le funzioni della qualifica superiore ed attribuisce il seguente punteggio…”.

Non appare ombra di motivazione che dia atto dell’esame effettivo, concreto, dei fascicoli personali dei singoli candidati (per ciascuno dei quali non può che prospettarsi una situazione personale e di carriera diversa), né si possono evincere gli elementi su cui sono fondate le asserite comparazioni.

La motivazione degli atti amministrativi è un consolidato onere legale all’attività degli uffici pubblici, che trae origine dai principi costituzionali d’imparzialità e di conseguente trasparenza dell’azione dei pubblici poteri. Essa è maggiormente sentita, e necessaria, nelle attività di valutazione individuale svolte su formule comparative, a dar conto del loro effettivo e compiuto svolgimento.

La discrezionalità del potere esercitabile, per quanto ampia, non può essere esente da verifiche della logicità e della razionalità dei criteri di valutazione seguiti in sede di scrutinio (Cons.St., IV, 4.7.2008 n. 3338;
T.A.R. Lazio, I, 9.6.2008 n. 5636), volte al controllo della omogeneità dei modelli di giudizio per tutti i candidati (Cons.St., IV, 11.4.2007 n. 1614).

È perciò evidente che l’espressione dei coefficienti numerici non sempre può essere utile da sola a garantire la possibilità delle suddette verifiche nei giudizi di merito comparativo per i quali l’Amministrazione stessa ha prestabilito specifici e dettagliati indirizzi di percorso che, di conseguenza, ha l’onere di dimostrare di aver seguito.

Tale dimostrazione, peraltro, ben potrebbe risultare di palese evidenza dal giudizio finale, ancorché non compiutamente descrittivo, qualora da esso traspaia l’immediata coerenza con i parametri di valutazione e i profili individuali dei candidati come possono evincersi dai fascicoli personali. Invece come condotta in fattispecie la valutazione dei profili attitudinali degli aspiranti al corso di formazione dirigenziale appare illogica e incoerente nel definire due soli punteggi, nonostante le differenze tra i percorsi di carriera, le capacità relazionali e le personalità dei candidati, creando in tal modo due grandi categorie di scrutinati: gli ammessi al corso di formazione dirigenziale, cui è attribuito il massimo punteggio previsto per i suddetti profili, e gli idonei esclusi, cui sono stati riconosciuti tre punti in meno.

Ulteriore elemento d’incoerenza risiede nell’aver considerato, attribuendo il massimo punteggio per il profilo attitudinale, “l’alto rendimento nel ricoprire gli incarichi affidati, con particolare riferimento a quelli di vertice a livello territoriale“ per funzionari che non hanno rivestito incarichi particolari nel periodo di valutazione;
mentre appare illogica l’attribuzione di punteggio inferiore a candidati con maggiore anzianità e numerosi incarichi affidati e svolti (addirittura il quarto e il quinto del ruolo organico sono stati classificati in fondo all’impugnata graduatoria in conseguenza del basso punteggio loro attribuito per l’attitudine a ricoprire le funzioni superiori).

Sussistono, pertanto, i denunciati vizi di difetto della motivazione, disparità di trattamento ed eccesso di potere (quest’ultimo deducibile altresì dal comportamento ostruzionistico degli uffici e degli organi competenti, nel ritardare l’accesso agli atti del procedimento, richiesto dal ricorrente, e nell’approvazione della graduatoria pochi giorni prima dell’indizione del corso di formazione, ad ostacolare le verifiche di legittimità e l’utilità dell’azione giudiziaria).

Il ricorso introduttivo del presente giudizio deve perciò essere accolto nei termini dell’annullamento della graduatoria nella parte in contestazione.

Con il ricorso per motivi aggiunti il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto ulteriori profili e con particolare riguardo al punteggio allo stesso attribuito, asseritamene in misura inferiore a quello ritenuto spettante, con riferimento alle diverse categorie di cui ai criteri del CdA del CFS del 15.5.2007.

Si premette che con la memoria ultima, depositata in data 29.4.2010, la difesa del ricorrente, argomentando sul ricorso per motivi aggiunti, deduce che una mole considerevole della documentazione prodotta dal ricorrente in sede di partecipazione alla selezione di cui trattasi, non sarebbe proprio stata tenuta in alcuna considerazione da parte dell’amministrazione, indicando, altresì, in modo preciso il numero e la collocazione nelle categorie di cui ai criteri del 15.5.2007 dei detti titoli.

Tuttavia questa costituisce una censura formalmente e sostanzialmente nuova, in quanto non articolata e nemmeno adombrata nel ricorso introduttivo e nel successivo ricorso per motivi aggiunti e, considerato che la stessa censura è contenuta in una mera memoria difensiva, non notificata alle parti del giudizio, la stessa si presenta inammissibile e, pertanto, la valutazione di questo Collegio si soffermerà esclusivamente sulle censure specifiche di cui al ricorso per motivi aggiunti.

Nei criteri di valutazione, determinati dal CdA del CFS in data 15.5.2007, è stata individuata la “ Categoria III- Incarichi svolti e servizi speciali ( Massimo punti 7,00)”, che include gli “ Incarichi conferiti con formale provvedimento dell’amministrazione o di quella presso cui il dipendente presta servizio ovvero affidati da altre amministrazioni su designazione del CFS, che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio o determinino un rilevante aggravio di lavoro, presuppongono una particolare competenza tecnica, amministrativa, economica, giuridica o assunzione di particolari responsabilità.” Ed è stato specificato che “ Per l’attribuzione del punteggio si seguiranno i sottoindicati parametri di riferimento:

1. Incarichi affidati dall’amministrazione o da altre pubbliche amministrazioni, conferiti con formale provvedimento delle amministrazioni medesime:

massimo punti 5,00 con il limite di punti 0,40 per ogni incarico in relazione all’importanza

2. Svolgimento di incarichi di docenza conferiti dall’amministrazione in corsi di formazione, di perfezionamento, di aggiornamento professionale, conferenze o seminari tenuti presso l’amministrazione medesima o presso altre pubbliche amministrazioni su designazione dell’amministrazione di appartenenza:

massimo punti 1,00 con limite di punti 0,30 per ogni incarico in relazione all’importanza

3. Partecipazione quale presidente, componente, segretario a commissioni di concorsi e commissioni esaminatrici:

massimo punti 1,00 con limite di punti 0,30 per ogni singolo incarico in relazione all’importanza del concorso o corso.”.

Il ricorrente lamenta, quanto alla Cat. III.1, che non sarebbero stati valutati gli incarichi annuali di organizzazione dei corsi ( organizzazione di attività di educazione ambientale ed azioni informative), da tenersi distinti dalle docenze in senso stretto, svolti in ciascun anno dal 2000 al 2004 cui dovevano essere attribuiti almeno n. 2,00 punti ( 0,40 per 5 anni);
quanto alla Cat. III.2, la mancata attribuzione del punteggio relativo alle numerose docenze documentate in quanto svolte “ a titolo personale” mentre, invece, sarebbero state svolte su incarico della stessa amministrazione e da valutarsi con n. 1,00 punti ( 0,30 per 5).

Dall’esame della scheda personale del ricorrente emerge come non sia stato attribuito alcun punteggio per la Cat. III.

Per quanto attiene agli incarichi di cui alla Cat. III.1, il ricorrente fa espresso riferimento agli incarichi di organizzazione di attività di educazione ambientale ed azioni informative, per ciascuno degli anni dal 2000 al 2004, come documentati nei documenti depositati nel fascicolo di parte dal 400D1 al 400D14, dal 500D1 al 500d12, dal 600D1 al 600D9, dal 700D1 al 700D11.

Dall’esame dei detti titoli si evince che, in realtà, trattasi non di incarichi di organizzazione delle dette attività, bensì di incarichi come relatore nell’ambito dei seminari scientifici ivi indicati.

Pertanto, correttamente, l’amministrazione non li ha valutati all’interno della richiesta Categoria III.1, in quanto non pertinenti alla stessa.

Per quanto attiene alle docenze di cui alla Cat. III.2, il ricorrente lamenta la mancata attribuzione del punteggio massimo di punti n. 1,00, per essere le dette docenze state svolte a titolo personale.

Al riguardo si osserva che, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio, era previsto nei criteri del 15.5.2007, espressamente che doveva trattarsi di “ Incarichi conferiti con formale provvedimento dell’amministrazione o di quella presso cui il dipendente presta servizio ovvero affidati da altre amministrazioni su designazione del CFS, che non rientrino nelle normali mansioni di ufficio o determinino un rilevante aggravio di lavoro, presuppongono una particolare competenza tecnica, amministrativa, economica, giuridica o assunzione di particolari responsabilità”.

Affinché gli incarichi di docenza fossero valutabili nella indicata categoria era pertanto necessario che, in quanto affidati da altre amministrazioni, vi fosse la designazione del CFS.

Nel caso di specie, invece, in relazione alle indicate docenze, come peraltro correttamente dedotto da parte della difesa dell’amministrazione, dalla documentazione depositata al fascicolo personale del ricorrente, emerge come le stesse siano state conferite da altre pubbliche amministrazioni ( diverse da quella di formale appartenenza del ricorrente) e siano state svolte senza la formale designazione da parte del CFS, quale amministrazione di appartenenza.

Il ricorrente lamenta, poi, quanto alla Categoria V, che non gli sia stato attribuito il punteggio massimo di punti n. 0,50 previsto per ciascun titolo rientrante nella Categoria V.2 ( invece del punteggio in concreto attribuito di punti n. 0,40), che gli avrebbe consentito il raggiungimento del punteggio massimo previsto per la detta sotto-categoria di punti n. 0,80 ( invece dei punti n. 0,75 in concreto attribuiti).

I criteri del Cda del CFS del 15.5.2007, più volte richiamati, dispongono al riguardo, con riferimento alla “ Categoria V – Titoli di studio, corso di alta formazione, idoneità conseguita nei concorsi per l’accesso alla qualifica di primo dirigente ( Massimo punti n. 3,00)”, che “ Per l’attribuzione del punteggio si seguiranno i sottoindicati parametri di riferimento:

2. Dottorato di ricerca, corsi di perfezionamento e specializzazioni post lauream, master:

massimo punti 0,80 con l’attribuzione di un massimo di punti 0,50 per ciascuno di detti titoli in relazione all’importanza.”.

Il ricorrente lamenta nello specifico la mancata attribuzione del punteggio di 0,50 per il diploma di “ specialista in pianificazione urbana e territoriale”, conseguito con il massimo dei voti presso l’Università di Bari il 28.3.1984, trattandosi di una disciplina di notevole attinenza con il lavoro svolto.

Al riguardo si premette che il conferimento del punteggio massimo previsto per il singolo titolo rientrante nella specifica sotto-categoria non consegue automaticamente al possesso di determinati titoli ma è oggetto di una specifica valutazione nella quale l’amministrazione gode comunque di una certa discrezionalità che, nel caso di specie, la stessa si era peraltro riservata, nell’indicare in sede di criteri di valutazione dei titoli che il punteggio aveva riguardo all’importanza del corso.

Il punteggio attribuito di 0,40 è stato valutato, secondo quanto dedotto nello specifico da parte della difesa dell’amministrazione nell’ultima memoria, sulla base del punteggio attribuito a titoli analoghi in funzione della durata dei relativi corsi e gli ha consentito, comunque, di raggiungere quasi il massimo del punteggio previsto per la detta categoria ( 0,75 su 0,80).

Con il ricorso per motivi aggiunti la difesa del ricorrente si è limitata a dedurre al riguardo testualmente che “ si tratta di una valutazione errata ed inspiegabile atteso il fatto che il ricorrente ha conseguito il citato diploma con il massimo dei voti in una disciplina di notevole attinenza con il lavoro svolto”.

Tuttavia la circostanza del conseguimento del massimo dei voti e dell’attinenza della disciplina non appaiono a questo Collegio indicatori della necessaria attribuzione del massimo del punteggio attribuibile, considerata la discrezionalità al riguardo spettante all’amministrazione e la non emergenza di particolari illogicità al riguardo, con riguardo ad esempio di titoli analoghi di altri concorrenti, valutati difformemente da quello in contestazione in questa sede.

Non può, invece, tenersi in alcuna considerazione la ulteriore specificazione dell’illegittimità dedotta con il motivo in trattazione di cui alla memoria ultima del ricorrnete, in quanto non notificata, con la quale è stato posto in evidenza che trattavasi di un corso biennale per il quale era previsto il superamento di n. 21 esami.

Con un ultimo profilo di censura il ricorrente, con riferimento alla Categoria VI, deduce che per la detta categoria gli sono stati attribuiti in totale soltanto punti n. 1,03, mentre non sarebbero state correttamente valutate oltre 130 pubblicazioni dallo stesso prodotte ed attinenti al servizio, con l’attribuzione conseguente del punteggio massimo di punti n. 2,00.

I criteri del CdA del CFS del 15.5.2007, al riguardo, disponeva, quanto alla indicata “ Categoria VI- Pubblicazioni scientifiche e lavori originali elaborati per il servizio ( Massimo punti n. 2,00)” l’attribuzione del punteggio “ massimo punti 2,00 con il limite di punti 0,25 per ogni pubblicazione e lavoro originale in relazione all’importanza degli stessi”.

Con riguardo alla detta Categoria VI la scheda di valutazione del ricorrente riporta per le pubblicazioni ivi indicate le diciture “ non valutabile”, “ non individuabile”, “ inconsistente”, “ più autori”.

Con il ricorso per motivi aggiunti la difesa del ricorrente si è limitata a dedurre testualmente che “ anche tale attribuzione è, però, viziata al pari delle precedenti poiché non sono state correttamente valutate le oltre 130 pubblicazioni prodotte dal ricorrente le quali sono senz’altro tutte attinenti ai servizi dell’amministrazione”.

Si premette dall’esame della scheda di valutazione del ricorrente emerge come tutte le pubblicazioni prodotte dallo stesso siano state sottoposte a valutazione da parte della commissione e le relative risultanze sono state riportante affianco a ciascuna voce.

Come in precedenza rilevato, la mancata valutazione della maggior parte delle pubblicazioni prodotte è imputabile, secondo la dicitura adottata, alla non valutabilità, alla non individuabilità, alla inconsistenza ed alla ricondicibilità a più autori.

Atteso il tenore puntuale della richiamata scheda il ricorrente si sarebbe dovuto fare di una altrettanto puntuale contestazione del singolo titolo, non ritenendosi sufficiente la mera deduzione della attinenza al servizio svolto dallo stesso presso l’amministrazione.

Le motivazioni addotte dall’amministrazione, infatti, attengono a distinti ed autonomi aspetti non incentrati in via esclusiva sulla dedotta attinenza al servizio.

Ed infatti nelle premesse dell’individuazione dei punteggi massimi attribuibili per la detta Categoria VI, nei più volte richiamati criteri del 15.5.2007, è stato specificato che “ si terrà conto solo delle pubblicazioni relative alle discipline tecniche, amministrative, economiche e giuridiche attinenti alle attività ed ai servizi propri dell’Amministrazione, sempre che rechino un apprezzabile contributo alla dottrina ovvero alla pratica professionale”;
è stato, poi, ulteriormente, puntualizzato quali fossero i limiti per l’ammissione alla valutazione nell’ambito della detta Categoria VI.

Per quanto, attiene, poi, alla dedotta presunta innovatività delle pubblicazioni del ricorrente, deve osservarsi che, anche in tal caso, si tratta di censura nella sostanza nuova che viene dedotta per la prima volta con memoria non notificata alle parti.

Comunque il deposito della relazione del prof. G, direttore del dipartimento di scienze dell’ambiente forestale dell’Università della Tuscia non avrebbe potuto indurre il Collegio, sic et simpliciter, a ritenere illogica sotto il dedotto profilo la valutazione effettuata dall’amministrazione, in considerazione della discrezionalità comunque alla stessa spettante nella valutazione dei titoli prodotti in sede concorsuale ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio.

Per le considerazioni tutte che precedono il ricorso per motivi aggiunti deve essere respinto, siccome infondato nel merito.

Non sono, invece, riscontrabili elementi certi e definiti di danno, anche considerando che il ricorrente è stato ammesso alla frequenza del corso di formazione dirigenziale con provvedimento cautelare adottato da questa Sezione.

Spese compensate in considerazione della reciproca soccombenza.

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