TAR Catania, sez. II, sentenza 2015-06-30, n. 201501827

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. II, sentenza 2015-06-30, n. 201501827
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201501827
Data del deposito : 30 giugno 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05475/1999 REG.RIC.

N. 01827/2015 REG.PROV.COLL.

N. 05475/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5475 del 1999, proposto da:
Cantone Concetta, rappresentato e difeso dall'avv. G N, con domicilio eletto presso avv. G N in Catania, Via Papale, 26;



contro

Provveditorato agli Studi di Catania, Ministero Pubblica Istruzione, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Catania, Via Vecchia Ognina, 149;



per l'annullamento

del provvedimento n. 52254 del 29.11.1999, con cui il Provveditore agli Studi di Catania ha escluso la ricorrente dalla sessione riservata di esami finalizzata al conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria, avendo la stessa prestato servizio nell’insegnamento della religione cattolica.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2015 la dott.ssa Giuseppa Leggio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

La ricorrente, insegnante di religione cattolica, ha impugnato il provvedimento in data 29 novembre 1999 con cui il Provveditore agli Studi di Catania ha disposto la sua esclusione, in applicazione dell’art. 2, quarto comma, dell’ordinanza ministeriale n. 153 del 15 giugno 1999, dalla sessione riservata di esami finalizzata al conseguimento dell’abilitazione nella scuola secondaria, avendo la stessa prestato servizio nell’insegnamento della religione cattolica.

Nel ricorso si espone che:

a) con ordinanza ministeriale n. 153 in data 15 giugno 1999 è stata indetta una sessione riservata di esami per l’abilitazione all’insegnamento;

b) l’art. 2, quarto comma, di tale ordinanza ha escluso la validità dei servizi prestati nell’insegnamento della religione cattolica, in quanto non prestati su posti di ruolo, né relativi a classi di concorso;

c) la ricorrente ha impugnato la citata ordinanza ministeriale, lamentando “illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 4, della legge n. 124/1999 in relazione agli artt. 3 e 97 Cost., violazione dell’art. 2, comma 4, legge n. 124/1999, violazione dei principi generali di eguaglianza e imparzialità, eccesso di potere”.

L’Amministrazione

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