TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-06-17, n. 202412310

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2024-06-17, n. 202412310
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202412310
Data del deposito : 17 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/06/2024

N. 12310/2024 REG.PROV.COLL.

N. 03234/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3234 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A F T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

della sentenza nr. -OMISSIS- dell'Ecc.ma Corte di Appello di Roma – IV Sezione Lavoro – pubblicata in data 10.03.2023.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2024 il dott. D D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il sig. -OMISSIS- ha adito questo TAR per l’ottemperanza della sentenza nr. -OMISSIS- (pubblicata in data 10.03.2023) con la quale la Corte di Appello di Roma – IV Sezione Lavoro –ha disposto: “[...] dichiara la sussistenza in capo a -OMISSIS- dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere e condanna il Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., con decorrenza dal 1° aprile 2009, alla corresponsione in favore di -OMISSIS-, in misura di legge in relazione a grado complessivo di invalidità pari al 25% ascrivibile alla 8° ctg della tabella A: dell’elargizione ex art. 5, comma 1°, legge n. 206/2004: dell’assegno vitalizio ex art. 2 legge n. 407/1998;
dello speciale assegno vitalizio ex art. 5 comma 3° legge n. 206/2004;
il tutto oltre perequazione di legge e oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat ed interessi legali con decorrenza di legge e fino al soddisfo, con divieto di cumulo secondo il combinato disposto degli artt. 16 comma 6° L. 412-91 e 22 comma 36° L. 724-94;condanna il Ministero della Difesa, come sopra rappresentato, a rimborsare alla parte appellante le spese del doppio grado, che si liquidano, per il primo grado, in euro 6.500, e , per il presente grado, in euro 7.000, oltre spese forfettarie 15%, Iva e Cpa, nonché le spese del contributo unificato, ove versato [...] pone a carico del Ministero della Difesa le spese di CTU, liquidate come da separati provvedimenti [...]”
;

La sentenza veniva notificata al Ministero della Difesa in data 8.5.2023 e la Corte di Appello di Roma, in data 11.10.2023, rilasciava certificato di non proposta impugnazione ex art. 124 disp. att. c.p.c.

A seguito di atto stragiudiziale di diffida e messa in mora notificato a mezzo U.N.E.P. al soccombente Ministero della Difesa in data 30.10.2023, la parte ricorrente veniva raggiunta dalla comunicazione 20.11.2023 del Ministero dell’Interno – Servizio Assistenza e Attività Sociali con cui si rappresentava che “[...] la sentenza non risulta notificata e che contiene errori materiali relativi all’Organo competente (Ministero dell’Interno e non Ministero della Difesa) all’esecuzione [...]” ;

Su tali basi il ricorrente presentava allora apposita istanza di correzione d’errore materiale della sentenza alla Corte di Appello di Roma la quale, però, con provvedimento 5.3.2024 rigettava l’istanza proposta, statuendo che: “[...] La condanna al pagamento di dette provvidenze non può essere resa né nei confronti del Ministero dell’Economia e delle Finanze né nei confronti del Ministero dell’Interno, giacché titolare sostanziale passivo del rapporto obbligatorio controverso è soltanto il Ministero della Difesa e non sono state addotte ragioni idonee a sostenere un diverso titolo di responsabilità degli altri due Ministeri [...]”;

Lamenta quindi il ricorrente come, ad oggi, la sentenza de quo non risulti ancora eseguita dal Dicastero della difesa il quale, ancorchè ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

Alla camera di consiglio del 22 maggio 2024 la causa è stata introitata per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso va accolto.

Il Giudice ordinario -sulla base di un proprio percorso logico, confermato in sede di istanza di correzione materiale e, soprattutto, passato in giudicato rispetto alla parte pubblica soccombente- ha individuato nel Ministero della difesa l’ente tenuto al pagamento delle provvidenze conseguenti al riconoscimento al ricorrente dello status di soggetto equiparato alle vittime del dovere.

Non è contestata l’inadempienza del Ministero della difesa al dovere scaturente dalla sentenza, tantopiù alla luce dell’ulteriore chiarimento conseguente al provvedimento 5.3.2024 emesso in sede di istanza di correzione materiale.

Ne consegue il dovere dell’Amministrazione di provvedere a dare piena e completa esecuzione al dettato scaturente dalla sentenza della Corte di Appello di Roma – IV Sezione Lavoro n. -OMISSIS- pubblicata il 10.3.2023.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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