TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-06-27, n. 202400218

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2024-06-27, n. 202400218
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 202400218
Data del deposito : 27 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2024

N. 00218/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00246/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 246 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto dal
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato R B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della medesima in Trieste, via Giustiniano 9;

contro

Università degli Studi Trieste, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste ai sensi dell’art. 56 del r.d. 31 Agosto 1933, n. 1592 e dell’art. 43 del r.d. 30 Ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall’art. 11 della legge 3 Aprile 1979, n. 103, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia, 3;
Ministero dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

• del D.R. n. 491/2023, prot. UniTS n. 73860 dd. 31.5.2023, comunicato al ricorrente con PEC di pari data, di esclusione del ricorrente dalla procedura selettiva per l'assunzione di un professore di seconda fascia, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, s.c. 14/B1, s.s.d. SPS/02 Storia delle dottrine politiche, indetta con D.R. n. 280/2023 dd. 17.3.2023;

• della nota prot. UniTS n. 117802 dd. 20.7.2023 contenente l'elenco dei candidati ammessi;

• della nota prot. UniTS n. 116962 dd. 19.7.2023 di riscontro all'Istanza di intervento in autotutela assunta al prot. UniTS n. 113988 dd. 17.7.2023;

• della nota prot. UniTS n. 122016 dd. 25.7.2023 di conferma dell'esclusione del ricorrente dalla procedura de qua;

• dell’avviso di selezione pubblica D.R. n. 280/2023 dd. 17.3.2023, All. A.1, ove ritenuto lesivo della posizione del ricorrente alla luce dei motivi di impugnazione di seguito formulati;

• di tutti gli atti e/o provvedimenti prodromici, connessi e/o conseguenti anche non noti.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal -OMISSIS- il 25/11/2023:

• del D.R. n. 683/2023, prot. UniTS n. 128885 dd. 7.8.2023, di approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva di che trattasi;

• della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Ateneo dd. 28.9.2023 n. 367/2023 prot. n. 150974/2023, di approvazione della chiamata del -OMISSIS-sul posto di professore associato per il SSD SPS/02;

• del D.R. n. 916/2023 prot. n. 160296 dd. 12.10.2023, di nomina del -OMISSIS-nel ruolo di professore associato per il SSD SPS/02;

• di tutti gli atti e/o provvedimenti connessi e/o conseguenti a quelli predetti, anche non noti;

Per la condanna

- dell'Amministrazione resistente a far retroagire la procedura selettiva alla fase delle ammissioni ed esclusioni, in modo tale da valutare il possesso, in capo al -OMISSIS-, dei requisiti di ammissione alla procedura di che trattasi.

In via subordinata, accertare e dichiarare l'illegittimità e, per l'effetto, annullare l'intera procedura selettiva.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Trieste;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2024 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso introduttivo depositato il 3 agosto 2023 e successivo ricorso per motivi aggiunti depositato il 25 novembre 2023, il -OMISSIS-, candidato escluso dalla procedura selettiva indetta dall’Università degli Studi di Trieste con decreto rettorale n. 280/2023 in data 17.3.2023 per l’assunzione di un professore di seconda fascia, Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali, s.c. 14/B1, s.s.d. SPS/02 Storia delle dottrine politiche, in quanto ritenuto privo del requisito di ammissione di cui all’art. 2, lett. c) del Bando (“studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’Università e della Ricerca”), ha impugnato gli atti e provvedimenti relativi alla procedura stessa in epigrafe compiutamente indicati, tra cui, in primo luogo, il decreto rettorale con cui è stata disposta, per l’appunto, la sua esclusione e, da ultimo, quello di nomina del -OMISSIS- evocato in giudizio quale controinteressato, nel ruolo di professore associato per il SSD SPS/02, in quanto vincitore della selezione.

1.1. Assume il ricorrente che gli atti e provvedimenti gravati sarebbero inficiati in via diretta e/o in via derivata dai vizi di legittimità compendiati nei motivi di diritto di seguito indicati:

1) “Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità e trasparenza;
di favor partecipationis. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 51, Cost.;
violazione e falsa applicazione dell’art. 2, co. 1, lett. c) del Bando;
violazione e falsa applicazione dell’art. 18, co. 1, lett. b), L. 240/2010. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto;
difetto di istruttoria;
contraddittorietà. Autonoma ed errata interpretazione del Bando. Ingiustizia manifesta. Disparità di trattamento. Sviamento di potere”,
con cui lamenta che l’Ufficio Concorsi avrebbe disatteso il tenore letterale del Bando ed interpretato, in maniera erroneamente restrittiva – peraltro anche violativa del principio del favor partecipationis e asseritamente foriera di disparità di trattamento tra candidati abilitati secondo la normativa italiana e candidati che svolgono le proprie attività di ricerca in altri Stati dell’Unione Europea - il requisito di ammissione che qui rileva, pretendendo, ai fini dell’ammissione stessa, la dimostrazione, da parte del candidato privo dell’ASN, dello svolgimento, in maniera stabile, tanto di “attività di ricerca” all’estero quanto di “attività di insegnamento” a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del Bando, sulla base della Tabella di corrispondenza definita dal M.U.R..

2) “Violazione e falsa applicazione del principio di trasparenza. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 97 e 51, Cost.;
degli artt. 2, ult. comma, 6, co. 1 e 6, co. 4 del Bando;
dell’art. 6 del Regolamento di Ateneo. Eccesso di potere per incompetenza. Autonoma ed errata interpretazione del Bando e del Regolamento di Ateneo. Sviamento di potere”,
con cui lamenta il difetto di competenza dell’Ufficio Concorsi a verificare la sussistenza o meno, in capo ai candidati, dei requisiti di ammissione, ritenendo che a tale incombente avrebbe dovuto procedere la Commissione giudicatrice stessa.

3) “Violazione e falsa applicazione dei principi di imparzialità, trasparenza e legittimo affidamento. Violazione di legge: violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 51 e 97, Cost.;
violazione e falsa applicazione dell’art. 1, D.M. M.I.U.R. 662/2016;
violazione e falsa applicazione dell’art. 18, co. 1, lett. b), L. 240/2010;
violazione e falsa applicazione dell’art. 2, D.M. M.I.U.R. 662/2016;
violazione e falsa applicazione dell’art. 3, L. 241/1990. Eccesso di potere per erroneità dei presupposti di fatto e di diritto. Violazione del contraddittorio. Eccesso di potere per difetto/carenza di istruttoria. Motivazione errata e comunque contraddittoria. Travisamento dei fatti e ingiustizia manifesta”,
con cui lamenta che l’esclusione sarebbe stata disposta in assenza della doverosa istruttoria circa l’effettiva mancanza del requisito richiesto.

1.2. Ha, quindi, concluso, chiedendo a questo Tribunale Amministrativo Regionale: - in via principale, di accertare e dichiarare l’illegittimità dell’esclusione dalla procedura di che trattasi;
- in via subordinata, di dichiarare l’illegittimità e, per l’effetto, di annullare l’intera procedura selettiva.

2. L’Università degli Studi di Trieste, costituita per resistere al ricorso e al ricorso per motivi aggiunti, ne ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione del Bando di concorso, del Regolamento di Ateneo e del d.m. n. 662/2016 recante le “ Definizioni della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere”.

2.1. Ha, poi, comunque diffusamente controdedotto alle avverse censure e concluso per la reiezione delle domande, principale e subordinata, ex adverso azionate.

3. Il ricorrente ha richiamato e/o ribadito con memoria ex art. 73 c.p.a. e successiva replica gli assunti difensivi sviluppati nel ricorso e nel ricorso per motivi aggiunti.

4. I controinteressati dottori -OMISSIS-, seppure ritualmente evocati in giudizio, non si sono costituiti.

5. L’affare è stato, quindi, chiamato e discusso come da sintesi a verbale alla pubblica udienza del 6 giugno 2024. Indi è stato introitato per la decisione.

6. Il Collegio ritiene di prescindere dallo scrutinio della preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla difesa erariale e di decidere la causa nel merito, in quanto gli atti e i provvedimenti impugnati sfuggono, in ogni caso, alle censure dedotte dal ricorrente.

7. Il primo motivo d’impugnazione è destituito di fondatezza.

7.1. Il ricorrente offre ed assume a presupposto degli assunti difensivi svolti una lettura errata e decisamente fuorviante delle varie richieste che gli sono state rivolte dall’Università degli Studi di Trieste, al fine di accertare il possesso o meno da parte sua di uno dei requisiti di partecipazione previsti dal Bando di selezione e delle ragioni poi poste a giustificazione della disposta non ammissione.

7.2. Contrariamente a quanto dal medesimo ritenuto, l’Università degli Studi di Trieste – dopo avere premesso che ai fini dell’ammissione alla procedura selettiva che qui viene in rilievo è richiesto, in capo al candidato privo dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, il possesso dei requisiti, palesemente alternativi tra loro, di cui all’art. 2, lett. c) (“gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’Università e della Ricerca”) e d) (“professori di seconda fascia già in servizio presso altri Atenei”), del decreto rettorale 17 marzo 2023 di indizione della procedura/approvazione del bando di selezione e che l’interessato ha dichiarato nella domanda di essere uno “studioso/a stabilmente impegnato/a all’estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quella oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza definite dal D.M. 2 maggio 2011 n. 236 con la qualifica di Condirettore del '-OMISSIS-';
'Qualifié aux fonctions de maîtres de
conférences' s econdo il sistema accademico francese, presso -OMISSIS- ( -OMISSIS- )” – l’ha escluso in quanto non in possesso del (corrispondente) requisito di partecipazione previsto dall’art. 2 del Bando.

7.2.1. Segnatamente, ha evidenziato che le qualifiche indicate dal medesimo “non corrispondono a quelle elencate nell’allegato al Decreto Ministeriale 1 settembre 2016 n. 662 (che sostituisce il Decreto Ministeriale 2 maggio 2011 n. 236) Definizione della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e che il link fornito non permette di chiarire ulteriormente l’esatta attuale posizione presso l’ente indicato dallo stesso, in relazione a quelle rilevanti per la procedura di cui trattasi”.

7.2.2. Ciò dopo avere reiteratamente invitato l’interessato a fornire i chiarimenti richiesti (vedesi all. 4, 6 e 8 – fascicolo doc. Università, su cui ci soffermerà in seguito), mirati, per l’appunto, unicamente ad accertare la sussistenza o meno del requisito di partecipazione, requisito di cui, ad onore del vero, nemmeno nella presente sede giurisdizionale il ricorrente ha documentato di effettivamente possedere.

7.3. Vero è, infatti, che il requisito speso di '-OMISSIS-' secondo il sistema accademico francese - la cui equivalenza va valutata, ai sensi del d.m. 2 maggio 2011 n. 236 (ora d.m. 1° settembre 2016, n. 662), “in relazione al CV e all'istituzione di appartenenza” – non è accompagnato dall’indicazione di alcuna Istituzione (francese) ove il -OMISSIS- sarebbe stabilmente impegnato nelle attività previste (ricerca o insegnamento a livello universitario).

7.3.1. Il titolo di co-direttore del '-OMISSIS-' (-OMISSIS-) non solo non trova alcun riscontro nella tabella di equivalenza di cui al citato d.m., che, con riguardo al -OMISSIS-, indica quali qualifiche di livello pari alla posizione di “professore di seconda fascia” quelle di “Associate Professor, Senior Lecturer, Lecturer B, Reader, Professional Fellow, Senior Research Fellow”, l’equivalenza delle ultime quattro da valutare, in ogni caso, “in relazione al CV e all'istituzione di appartenenza” , ma non è supportato nei sensi auspicati dal ricorrente nemmeno dalla certificazione dell’-OMISSIS- in data 29 maggio 2023, che si limita ad attestare che il medesimo è “co-direttore e co-fondatore del -OMISSIS- (-OMISSIS-), -OMISSIS-, e da allora inserito all’interno del Gruppo di ricerca in filosofia, teologia politica e diritto presso la Scuola di diritto di -OMISSIS- Nell’ambito delle sue attività quale co-direttore e membro del comitato di coordinamento del -OMISSIS-, il -OMISSIS- è coordinatore di convegni accademici e di eventi culturali, che hanno incluso, tra gli altri, due rassegne denominate Festival della Teologia e Festival Bruniano, nonché di sei volumi degli atti relativi a queste rassegne, pubblicati sino ad ora dalle case editrici Editrice Domenicana Italiana (Napoli), Cerf (Parigi), e Garnier (Parigi)” [“… co-director (and co-founder) of the -OMISSIS- (-OMISSIS-), -OMISSIS-, and since then incorporated within the Research Group on Philosophy, Political Theology and Law at -OMISSIS- As part of his activities as co-director and member of -OMISSIS-’s steering committee,-OMISSIS- is the coordinator of academic colloquia and cultural events that have included, among others, two series named Festival della Teologia and Festival Bruniano, as well as of the six volumes of transactions from these activities issued thus far by the publishing houses Editrice Domenicana Italiana (Naples), Cerf (Paris), and Garnier (Paris)”] (all. 23 – fascicolo doc. ricorrente).

7.3.2. Il collegamento ipertestuale fornito dal ricorrente rinvia, inoltre, ad una pagina del sito dell’Università del -OMISSIS- in cui – come rappresentato dall’Università intimata e non contestato dal medesimo - “compare solamente un nome (peraltro nemmeno completo, essendo indicato come “-OMISSIS-”) e null’altro, non essendo presente il nome del ricorrente nemmeno nella specifica sezione del sito dedicata al personale coinvolto nell’Università medesima (“People”)”.

7.4. Non emerge, dunque, in alcun modo che il ricorrente sia uno studioso “stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o di insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando”.

7.5. Il motivo va, in definitiva, disatteso.

8. Analogamente è a dirsi con riguardo al secondo motivo di impugnazione.

8.1. Dalla lettura delle norme del Bando di selezione e di quelle del Regolamento, cui il Bando stesso fa rinvio, si evince chiaramente che la preliminare verifica in ordine al possesso da parte dei candidati dei requisiti di ammissione alla procedura è attività estranea alla “valutazione comparativa” dei candidati propriamente detta, rispetto alla quale sola sussiste la competenza della nominata Commissione.

8.1.1. In tal senso, è, invero, inequivoco l’art. 6 del Bando (che riproduce pressoché pedissequamente l’art. 6 del Regolamento), laddove dispone, per l’appunto, che:

“La procedura selettiva consiste nella valutazione comparativa dei candidati, con le modalità previste dalle norme regolamentari dell’Ateneo, e in particolare: a) valutazione del curriculum, delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività didattica;
b) colloquio con la commissione giudicatrice;
c) seminario di carattere scientifico in seduta pubblica su un tema di ricerca a scelta del/la candidato/a.

La commissione giudicatrice prende in considerazione esclusivamente le pubblicazioni o i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.

Nell’ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale, la commissione giudicatrice si può avvalere degli indicatori bibliometrici, (…).

La commissione giudicatrice specifica previamente i criteri per la valutazione dei candidati e per l’attribuzione dei punteggi/giudizi al curriculum, alle pubblicazioni scientifiche e all’attività didattica dei candidati.

(…)

All’esito della valutazione del curriculum, delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività didattica dei candidati, la commissione giudicatrice individua i candidati da ammettere al colloquio e al seminario.

(…)”

8.1.2. Nonché, analogamente, il successivo art. 7 (art. 8 del Regolamento), laddove dispone che “All’esito della valutazione comparativa di cui all’articolo 6, la commissione giudicatrice, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica il vincitore della procedura selettiva. (…)”.

8.2. L’art. 2, ultimo comma, del Bando (“I candidati sono ammessi alla valutazione comparativa con riserva e l’esclusione dalla procedura per mancanza dei requisiti di ammissione è disposta con decreto motivato del Rettore notificato all’interessato/a mediante raccomandata con avviso di ricevimento o all’indirizzo PEC indicato dal candidato stesso”) afferisce, invece, palesemente - anche per la sua collocazione sistematica - alla fase preliminare di verifica amministrativa dei requisiti di ammissione, di competenza della struttura deputata alla gestione delle procedure selettive (i.e. l’Ufficio Concorsi dell’Università).

8.2.1. Trattasi, invero, di attività vincolata (anche per quanto concerne l’applicazione della Tabella di corrispondenza delle posizioni accademiche), volta a verificare il possesso da parte dei candidati dei requisiti di ammissione stabiliti dall’art. 2 del Bando e dall’art. 4 del Regolamento, che – contrariamente a quanto opinato dal ricorrente – non richiede la “competenza tecnica” propria dei componenti della Commissione, scelti - come noto - “tra i professori delle università italiane, oppure tra i professori e gli studiosi in servizio presso università o enti di ricerca di Paesi aderenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (O.C.S.E.)” (art. 5, comma 2, Regolamento).

Richiede, piuttosto, la competenza amministrativa propria di chi è deputato a gestire, sotto tale aspetto, plurime procedure selettive/concorsuali e che ha dimestichezza con tabelle recanti equivalenze e/o corrispondenze e dispone degli strumenti, anche conoscitivi, per potersi agevolmente destreggiare nel disbrigo delle incombenze preliminari, proprie di ogni procedura selettiva.

8.2.2. Laddove il d.m. n. 662/2016 prevede che l’equivalenza delle posizioni accademiche va valutata “in relazione al CV e all'istituzione di appartenenza” non intende, peraltro, assolutamente aprire a valutazioni discrezionali, richiedenti la competenza propria dei professori o dei docenti e degli studiosi in servizio presso università o enti di ricerca di Paesi aderenti all’O.C.S.E. rispettivamente appartenenti al settore concorsuale oggetto della selezione o aventi curriculum e produzione scientifica attinenti al settore stesso.

Ma semplicemente impone di eseguire più approfondite verifiche, atte a confermare che la formale corrispondenza di posizione accademica sia supportata da riscontri sostanziali ricavabili dalle risultanze curriculari dell’interessato e soprattutto che lo stabile impegno all’estero in attività di ricerca o insegnamento sia effettivamente “di livello universitario”, coerentemente con quanto disposto dall’art. 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, da cui trae fonte legittimante il Regolamento di Ateneo che qui rileva e, conseguentemente, il Bando di selezione.

8.3. Pare, dunque, potersi conclusivamente affermare che i componenti della Commissione giudicatrice hanno competenza tecnica specifica sulla valutazione dei candidati, ma non per quanto attiene gli incombenti preliminari della procedura, rispetto ai quali è indubbia la competenza della competente struttura amministrativa dell’Università intimata.

8.4. Anche tale motivo va, quindi, disatteso.

9. Manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo di impugnazione, atteso che il denunciato difetto di adeguata istruttoria è smentito dalle risultanze documentali in atti.

9.1. L’Università intimata - ricevuta la domanda di partecipazione del -OMISSIS-, nella quale lo stesso aveva dichiarato, in maniera alquanto imprecisa, di essere uno studioso stabilmente impegnato all’estero “in attività di ricerca o insegnamento” ovvero senza specificamente precisare quale fosse, tra le due, l’attività in cui era effettivamente impegnato – ha invitato più volte l’interessato a fornire chiarimenti circa il richiesto requisito di ammissione alla procedura, ma del tutto vanamente.

9.2. Come già dianzi evidenziato, il ricorrente non ha, infatti, mai fornito i chiarimenti che gli sono stati specificamente richiesti, né lo ha fatto nella presente sede giurisdizionale.

9.2.1. Al riguardo, giova, invero, evidenziare che:

- alla richiesta dell’Università del 4 maggio 2023 di “invio di copia dell’incarico o del contratto in cui risulti la (…) attuale <attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando>
(ovvero, in questo caso, di professore associato), al fine di poter verificare il possesso del requisito di ammissione (…) indicato nella domanda di partecipazione”
(all. 4 fascicolo doc. Università), l’odierno ricorrente ha risposto con mail del giorno successivo nei seguenti termini: “nella documentazione da me fornita è già presente un link alla pagina dell'Università del -OMISSIS- in cui si indica la mia posizione di ricercatore (ovvero condirettore di un centro di ricerca). Rinvio con la presente il link in questione per maggiore sicurezza: -OMISSIS- Normalmente, le amministrazioni inglesi operano in forma meno burocratica di quella italiana e per tale posizione non sono in possesso di un formale contratto. Se tuttavia è indispensabile una dichiarazione ufficiale da parte dell'ente o di un suo referente, Vi sarei grato di farmelo sapere a stretto giro di posta in modo da potermi attivare quanto prima per verificare se l'ente o il referente in questione siano in grado di produrla. Alternativamente, posso fornire un'autocertificazione, se sufficiente, nelle forme che avrete la cortesia di indicarmi. Si tratta in ogni caso di attività di ricerca, non di insegnamento, come da Vostro bando…” (all. 5 fascicolo cit.);

- alla successiva mail dell’Università del 9 maggio 2023, con cui il funzionario competente ha rappresentato che “…come anticipatole telefonicamente, il requisito alternativo all'ASN, per queste procedure, è quello di essere docente universitario presso un ateneo italiano o estero in posizione equivalente. Tale equivalenza è stabilita da questo decreto: https://www.miur.gov.it/-/definizione-della-tabella-di-corrispondenza-traposizioni-accademiche-italiane-ed-estere-di-cui-all-articolo-18-comma-1-lettera-b-della-legge-30dicem (guardi in particolare l'allegato con la tabella di corrispondenza in fondo alla pagina). Dalla pagina da lei linkata non ci è possibile verificare se la sua posizione presso l'Università del -OMISSIS- è tra quelle equivalenti elencate nel decreto di cui sopra. Da qui la nostra richiesta di poter visionare il contratto o l'analogo atto in forza del quale lei svolge l'attività presso quel ateneo. Per quanto nominati diversamente e di contenuto vario, alla base di quelle posizioni vi è sempre un qualche atto, se non altro per definire il contenuto economico, e in quegli atti si trova abitualmente anche l'indicazione della posizione (Associate Professor, Senior Lecturer, Lecturer B, Reader, Professional Fellow, Senior Research Fellow, nel caso -OMISSIS-, per l'equivalenza di Associato)” (all. 6 – fascicolo cit.), il ricorrente ha così dato riscontro con mail del giorno successivo : “(…) troverà in allegato un parere legale da me richiesto nei giorni scorsi, in seguito alla telefonata intercorsa alla quale lei stesso ha accennato. Ricordo di aver precisato in quest'ultima di non svolgere al momento attività di insegnamento, ma solo di ricerca, e di aver già sottolineato quanto il bando, nella sua formulazione, richiede: il link in questione non fornisce quindi indicazioni relative a contratti in essere relativi all'insegnamento, bensì ad attività di ricerca (come evidenziato anche nella mia precedente risposta, giuntaLe anche via pec, in data 5. c.m.), attività in sé sufficienti per partecipare al concorso e non cumulative rispetto all'insegnamento. Dando seguito al parere in allegato, chiedo pertanto che la richiesta di documentare anche un'attività di insegnamento estero in qualità di professore associato sia da Voi ritirata e di ricevere quanto prima, dato il concorso in atto, conferma per iscritto che il ritiro della richiesta medesima è avvenuto e che la situazione non inciderà in alcun modo sulla mia partecipazione” (all. 7 – fascicolo cit.);

- all’ulteriore atto del 17 maggio 2023 recante ad oggetto “… Rinnovo richiesta integrazione domanda in merito al possesso del requisito di accesso”, con cui l’Università - richiamate le precedenti richieste integrative rivolte all’interessato e precisato che “le qualifiche (…) indicate non corrispondono a quelle elencate nell’allegato al Decreto Ministeriale 1 settembre 2016 n. 662 (che sostituisce il Decreto Ministeriale 2 maggio 2011 n. 236) Definizione della tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b), della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, e che il link (…) fornitoci (-OMISSIS-) non permette di chiarire ulteriormente la (…) esatta attuale posizione presso l’ente indicato, in relazione a quelle rilevanti per la procedura di cui trattasi” – ha rinnovato la richiesta di cui al 4 maggio 2023, chiedendo all’interessato “di integrare, entro 10 giorni dal ricevimento della presente, la (…) domanda (…), con l’indicazione chiara del possesso del requisito previsto, ovvero di essere studioso stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando (ovvero, in questo caso, di professore associato), secondo la tabella di corrispondenza allegata al citato DM 662/2016, fornendo tutti gli elementi necessari alla verifica della dichiarazione resa, possibilmente (al fine di ridurre al minimo i tempi delle necessarie verifiche) allegando il contratto, la lettera di incarico o qualsiasi altro analogo atto da cui risulti il ruolo da lei rivestito attualmente presso l’ente estero”, il medesimo non ha fornito riscontro, salvo, poi, a provvedimento di non ammissione adottato, invocare l’esercizio dei poteri di autotutela da parte dell’Università intimata.

9.3. Nessun difetto istruttorio è, dunque, rimproverabile all’Università.

9.3.1. Pare, per converso, che sia stato l’odierno ricorrente non solo a non comprendere quale fosse il requisito di ammissione specificamente richiesto dal Bando, ma soprattutto a non dare puntualmente seguito alle precise e intellegibili richieste (e indicazioni) che l’Università gli ha reiteratamente rivolto/fornito a tale scopo.

9.3.2. Come agevolmente ritraibile dalla lettura “combinata” delle dichiarazioni rese dal medesimo nella domanda di partecipazione, dei riscontri forniti alle richieste di chiarimenti che gli sono state rivolte dall’Università e delle richieste stesse, è, infatti, evidente che non vi è stata alcuna carenza addebitabile all’Università quanto ai punti i) (“indicare al -OMISSIS- la documentazione da presentare al fine di consentire all’Amministrazione la verifica di equivalenza”) e ii) (“motivare, in relazione al curriculum presentato dal -OMISSIS- e all’istituzione di appartenenza, la ritenuta assenza di equivalenza (detta valutazione risulta essere espressamente richiesta, -OMISSIS-, dalla citata “Tabella di corrispondenza posizioni accademiche” allegata al D.M. M.I.U.R. 662/2016, cfr. asterisco in calce alla tabella…”) di cui alla pag. 15 del ricorso introduttivo.

9.3.3. Analogamente è evidente che non vi fosse motivo di “acquisire sul punto il parere della Commissione giudicatrice e/o dell’Ufficio legale di Ateneo” (pt. iii), perché – in disparte ogni considerazione circa l’incompetenza della prima a pronunciarsi in merito e la “irritualità” di un coinvolgimento del secondo nell’assolvimento di incombenti ordinari, propri dell’Ufficio Concorsi - il requisito speso dal ricorrente non trova rispondenza né nella forma, né nella sostanza in quello richiesto dal Bando. Era, invero, onere ed interesse del medesimo fornire più pertinenti indicazioni e/o elementi, cosa che – si è visto – non ha fatto.

Essere coordinatore di convegni accademici e di eventi culturali e dei volumi degli atti relativi alle rassegne coordinate non pare immediatamente (e propriamente) riconducibile alla categoria degli “studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero dell’Università e della Ricerca”.

E, pur non avendo motivo di dubitare che “le amministrazioni inglesi operano in forma meno burocratica di quella italiana” , vero è che le posizioni accademiche di “Associate Professor, Senior Lecturer, Lecturer B, Reader, Professional Fellow, Senior Research Fellow” devono ritenersi, comunque, diffuse nell’ambito delle Istituzioni universitarie -OMISSIS-, derivandone che nessuno meglio dell’-OMISSIS-, presso la cui Scuola di Diritto è operativo il Gruppo di ricerca in filosofia, teologia politica e diritto, al cui interno è inserito il -OMISSIS- (-OMISSIS-), di cui il ricorrente è co-direttore e co-fondatore, avrebbe potuto fornire utili elementi in merito.

Ma, come già in precedenza evidenziato, ciò non è avvenuto.

9.4. Da quanto sin qui esposto emerge, quindi, che il ricorrente non è mai stato in grado di fornire nemmeno gli elementi minimi necessari, idonei a consentire l’attivazione, occorrendo, dello strumento consulenziale di cui all’art. 2 del d.m. n. 662/2016, vigente ratione temporis (“Gli Atenei acquisiscono il parere del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca qualora le corrispondenze riportate in allegato risultino di dubbia applicazione in relazione a casi specifici, ovvero siano intervenute modifiche ordinamentali in Paesi esteri, ovvero si renda necessario stabilire corrispondenze non incluse nell'allegato”), con conseguente infondatezza, dunque, anche del rilievo di cui al pt. iv), pag. 15, del ricorso.

10. In definitiva, sulla scorta delle considerazioni svolte e per le ragioni esplicitate il ricorso e il ricorso per motivi aggiunti vanno respinti, in quanto infondati.

11. Le spese li lite seguono la soccombenza e vengono liquidate a favore dell’Università intimata nella misura indicata in dispositivo.

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