TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-11-23, n. 202303516

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-11-23, n. 202303516
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202303516
Data del deposito : 23 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/11/2023

N. 03516/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02403/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2403 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. F C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. A S sito a Palermo, in via Torquato Tasso n. 4;



contro

- il Ministero dell’Interno; il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; il Ministero dell’Economia e delle Finanze; la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici, siti in Palermo, via Valerio Villareale n. 6, sono per legge domiciliati;
- il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, la Questura di Trapani, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

del decreto del Questore di Trapani del -OMISSIS-; del rilievo -OMISSIS- della Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani; del decreto del Questore di Trapani -OMISSIS-; del decreto del Questore di Trapani -OMISSIS-, del decreto del Questore di Trapani -OMISSIS-: della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 3884 del 18/02/2010 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 03/02/2012.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica;

Vista la documentazione depositata da entrambe le parti;

Viste la memoria e l’istanza di passaggio in decisione depositate dalla parte ricorrente;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, co. 4 bis , cod. proc. amm.;

Relatore il consigliere Maria Cappellano all’udienza del giorno 14 novembre 2023 di smaltimento dell’arretrato ex art. 87, co. 4 bis , cod. proc. amm.; nessuno presente per le parti, come da verbale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.




FATTO

A. – Con il ricorso in esame, notificato il 22 settembre 2017 e depositato il 19 ottobre 2017, la ricorrente, ispettore superiore della Polizia di Stato, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, con i quali la Questura di Trapani ha annullato in autotutela i precedenti decreti di autorizzazione dei periodi di congedo retribuito richiesti dalla predetta, al fine di assistere il proprio padre affetto da una grave disabilità.

Espone in punto di fatto:

- di risiedere a Trapani a brevissima distanza dall’abitazione dei genitori, entrambi portatori di handicap in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3, co. 3, della l. n. 104/1992, distando la loro abitazione a 160 metri dalla propria;

- di avere sempre prestato assistenza continua al padre – deceduto il 25 dicembre 2016 – fruendo del congedo retribuito previsto dall’art. 42, co. 5, del d. lgs. n. 151/2001, coabitando con i genitori;

- che con nota del 21 giugno 2017 la Ragioneria Territoriale dello Stato di Trapani ha restituito non vistati alla Questura di Trapani i decreti n. -OMISSIS- con i quali alla ricorrente erano stati concessi giorni di

permesso per assistere il padre, evidenziando la non residenza con il genitore assistito; con conseguente annullamento in autotutela, da parte del Questore di Trapani, dei provvedimenti con i quale all’odierna istante erano stati autorizzati nell’arco degli ultimi 18 mesi periodi di congedo straordinario per assistere il padre e poi anche la madre;

- correlativamente, l’amministrazione ha disposto – per il primo dei decreti di annullamento adottati – la conversione dei congedi straordinari retribuiti fruiti ai sensi del citato art. 42, co. 5, in periodi di congedo non retribuito con previsione di recupero delle retribuzioni percepite.

Si duole quindi di tale esito negativo, deducendo le censure di:

1) “ Violazione e falsa applicazione art. 42, comma 5, d.lgs. n. 151/2001 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria – Difetto di presuppostii ”;

2) “ Violazione di legge – art. 21 nonies L. 241/1990 – Eccesso di potere – Difetto di presupposti ”;

3) “ Violazione di legge – artt. 7 e 10 bis l. n. 241/1990 ”.

Ha, quindi, chiesto,

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