TAR Roma, sez. V, sentenza 2023-01-26, n. 202301395
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Pubblicato il 26/01/2023
N. 01395/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03309/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3309 del 2021, proposto da Ecoambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore,
rappresentata e difesa dagli avvocati A A e A P, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A A in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, rappresentata e difesa dall'avvocato T C, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
nei confronti
Comune di Latina, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Paolo Cavalcanti, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;
Arpa Lazio - Agenzia Regionale Protezione Ambientale del Lazio, non costituita in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum:
R.I.D.A. Ambiente S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Harald Bonura, Francesco Fonderico, Giuliano Fonderico e Gianlorenzo Ioannides, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Giuliano Fonderico in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, 173;
per l'annullamento
a) delle note della Regione Lazio del 25.1.2021 – Direzione Regionale Ciclo dei Rifiuti – Area AIA – di sospensione dei lavori intrapresi dalla ricorrente presso il proprio sito di Borgo Montello;
b) se ed in quanto possa occorrere, della diffida del Comune di Latina di cui alla nota del 21.1.2021 prot. 8915/2021;
c) di ogni altro atto predisposto connesso e/o consequenziale
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e del Comune di Latina;
Visto l’atto di intervento ad opponendum di R.I.D.A Ambiente S.r.l;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2022 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso iscritto al n. rg. 3309 del 2021, la società Ecoambiente S.r.l., ha impugnato il provvedimento regionale di sospensione dei lavori intrapresi dalla ricorrente presso il sito di Borgo Montello per la costruzione di un impianto di compostaggio.
2. L’atto regionale gravato, adottato dai competenti uffici della Regione Lazio in data 25 gennaio 2021 a seguito della diffida della R.I.D.A Ambiente a dare immediata esecuzione della sentenza della I Sezione Quater del Tar Lazio n. 12668/2017, richiama, confermandola per quanto di competenza, la sospensione dei lavori già disposta dal Comune di Latina con nota del 21 gennaio 2021 ritualmente comunicata alla ricorrente a mezzo p.e.c. e anch’essa fatta oggetto di specifica impugnativa con il presente gravame.
3. Questi i motivi di ricorso:
I. Violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 21 quater della l. 241/90 così come richiamati dall’art. 9 del T.U. 152/2006 – violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi – violazione del giusto procedimento di legge – eccesso di potere per difetto di motivazione e travisamento dei fatti ;
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 7 e 21 septies l. 241/90 in connessione con l’art. 2909 c.c. – eccesso di potere per travisamento dei fatti .
4. In base alla ricostruzione ricorsuale l’avversata nota regionale imporrebbe una immotivata sospensione sine die dei lavori, in mancanza di una situazione di grave pericolo idonea a legittimare la Regione ad esercitare i poteri inibitori;quanto, invece, alla sospensione disposta dal Comune di Latina la stessa non terrebbe conto che la comunicazione di inizio lavori si riferisce ad un intervento autorizzato con AIA regionale sulla quale si sarebbe già espresso favorevolmente il Tar Latina con sentenza n. 69/2015 passata in giudicato, con la conseguente nullità del provvedimento comunale ai sensi dell’art. 21 septies della l. 241/1990.
5. In via cautelativa, la società ricorrente ha dedotto che la sentenza del Tar Lazio n. 12668/2017 si riferirebbe esclusivamente all’impianto TMB e all’ampliamento/coltivazione di due lotti di discariche, ampiamente esauriti al 2016. L’istante, che formula al riguardo anche richiesta di chiarimenti ex art. 112 comma 5 e art. 114 c.p.a., sostiene che né la sentenza del TAR Lazio 12668/2017, né il Piano Regionale Rifiuti approvato medio tempore dalla Regione Lazio, conterrebbero disposizioni ostative alla realizzazione da parte di Ecoambiente dell’impianto di compostaggio.
6. Si sono costituiti in resistenza la Regione Lazio e il Comune di Latina.
7. È altresì intervenuta ad opponendum R.I.D.A Ambiente S.r.l (titolare di un impianto TMB operante nell’ATO di Latina) prospettando plurimi profili di inammissibilità del ricorso ed in ogni caso l’infondatezza dello stesso.
8. Con ordinanza n. 2203 del 14 aprile 2021 il Tribunale ha respinto la domanda cautelare.
9. L’anzidetto ordinanza è stata riformata in appello (Cons. Stato, Sez. IV, ordinanza n. 6501 del 25 giugno 2021), ai sensi e per gli effetti dell’art. 55 comma 10 c.p.a., al dichiarato fine di valutare le questioni nella sede di merito anche in relazione ai profili di inammissibilità del ricorso di primo grado sollevati dalla controinteressata.
10. La società R.I.D.A Ambiente ha, quindi, presentato memorie ex art. 73 c.p.a. e all’udienza di merito del 4 novembre 2022 la causa, sentiti i difensori delle parti presenti, è stata trattenuta in decisione.
11. Il ricorso deve essere respinto.
12. L’odierna istante ha impugnato i provvedimenti, disposti dalle Amministrazioni resistenti, di sospensione dei lavori per la costruzione dell’impianto di compostaggio, sostanzialmente istando anche per i chiarimenti sulle modalità di ottemperanza della sentenza del Tar Lazio n. 12668/2017, ai sensi dell’art. 112 comma 5 c.p.a.
13. L’istanza di chiarimenti è inammissibile.
14. E, invero, pur in astratto ammettendosi, ai sensi dell’art. 32 c.p.a., il cumulo di azioni soggette a riti diversi, il ricorso comunque non risulta notificato a tutte le parti del presupposto giudizio di cognizione in violazione dell’art. 114 comma 1 c.p.a, non essendo sufficiente, a tal riguardo, la costituzione spontanea della