TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-10-19, n. 202106563

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. V, sentenza 2021-10-19, n. 202106563
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202106563
Data del deposito : 19 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/10/2021

N. 06563/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00661/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 661 del 2017, proposto da
Comune di Grazzanise, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G C, con domicilio eletto presso lo studio Mario Scala in Napoli, via Luigia Sanfelice, 79;



contro

Consorzio Unico di Bacino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per il risarcimento del danno per la somma complessiva di euro 7.000.000,00 a titolo di: 1) danno da personale in esubero; 2) danno da cessazione anticipata del servizio; 3) danno da disservizio, ambientale, all’immagine, all’identità storico culturale/economica del Comune e degrado del territorio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Consorzio Unico di Bacino;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza del giorno 1 giugno 2021, tenuta da remoto ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 d.l. 28/2020 e 25 d.l. 137/2020, come modificato dalla legge di conversione 18 dicembre 2020, n. 176 e dal D.L. n. 44/2021, la dott.ssa Diana Caminiti e trattenuta la causa in decisione sulla base dei soli scritti difensivi, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1.Con atto di citazione del 26/06/2013, notificato in data 27/06/2013 al C.U.B. – Consorzio Unico di Bacino per le Provincie di Napoli e Caserta, Articolazione di Caserta - il Comune di Grazzanise citava in giudizio il C.U.B. innanzi al Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere – sezione distaccata di Caserta – al fine di richiedere come risarcimento del danno la somma complessiva di euro 7.000.000,00 a titolo di: 1) danno da personale in esubero; 2) danno da cessazione anticipata del servizio; 3) danno da disservizio, ambientale, all’immagine, all’identità storico culturale/economica del comune e degrado del territorio.

Il Comune nell’indicato atto di citazione deduceva che suo tempo aveva aderito al prefato C.U.B. in forza di precise e cogenti disposizioni normative.

In particolare l’art. 11, comma 8, del D.L. 23 maggio 2008 n. 90, recante "Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e ulteriori disposizioni di protezione civile", convertito con modificazioni nella L. 14 luglio 2008 n. 123, aveva previsto che " nelle more della costituzione delle società provinciali di cui all'art. 20 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, modificato dall’art. 1 della legge della regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, i consorzi di bacino delle province di Napoli e Caserta, istituiti con legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, sono sciolti e riuniti in un unico consorzio, la cui gestione è affidata ad un soggetto da individuare con successivo provvedimento del Sottosegretario di Stato ".

Successivamente, l'art. 11 comma 2 ter del D.L. 30 dicembre 2009 n. 195, convertito nella L. 26 febbraio 2010, n. 26, aveva statuito che " In fase transitoria, fino e non oltre il 31 dicembre 2012, le sole attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata continuano ad essere gestite secondo le attuali modalità e forme procedimentali dai comuni ".

Il menzionato termine del 31 dicembre 2012 era stato poi differito al 30 giugno 2013 dall'art. 1, comma 1, primo periodo, del D.L. 14 gennaio 2013 n. 1, convertito, con modificazioni, nella L. l0 febbraio 2013, n. 11.

Il successivo periodo dello stesso art. 1, comma 1, del menzionato D.L. n. 14/2013, aveva anche previsto che " A partire dalla scadenza del termine di cui al primo periodo " (30 giugno 2013) " si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 27, lettera j), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni ", che individua tra le funzioni fondamentali dei Comuni, ai sensi dell'art. 117, comma 2 lett. p), Cost., " l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi ".

Nonostante il disposto differimento del termine al 30 giugno 2013, termine fino al cui spirare il C.U.B. avrebbe dovuto provvedere allo svolgimento dei servizi demandatigli, detto Consorzio comunicava inopinatamente l'interruzione del servizio di raccolta dei rifiuti e delle altre connesse attività a far data dal 10 marzo 2013.

Ciò avveniva con unilaterale determinazione, contenuta nella lettera datata 4 marzo 2013, facente seguito ad analoga comunicazione del 14 febbraio 2013. A seguito di tale comunicazione, con Ordinanza del Commissario Straordinario n. 18 del 22 febbraio 2013 e del verbale di somma urgenza n. 2344 del 22 febbraio 2013, nonché della determinazione n. 30 dell’11 marzo 2013, prima dell'insediamento della Commissione Straordinaria, il servizio veniva temporaneamente affidato, fino all'11 maggio 2013, alla ditta Alba Paciello.

In questo quadro fattuale, ulteriormente caratterizzato da gravi inadempienze del C.U.B. ai propri compiti istituzionali e da comprovati disservizi causati da tale Ente, oggetto di ripetute e puntuali contestazioni mosse dal Comune al C.U.B. e da inequivocabili rilievi fotografici, si verrebbe pertanto, ad avviso del Comune di Grazzanise, a collocare la vicenda per cui è oggi causa.

Ed infatti detto Consorzio, secondo il Comune ricorrente, sebbene avesse ricevuto regolare comunicazione delle (normativamente obbligate ed indilazionabili) procedure di passaggio di cantiere, non soltanto aveva disertato le riunioni fissate dalla precedente gestione commissariale, ma addirittura aveva omesso di eseguire le comunicazioni di rito previste dall'art. 6 del C.C.N.L. di categoria (che impone tempi stringenti a tal fine), limitandosi invece ad inviare medio-tempore solo un elenco nominativo di 21 dipendenti (20 imputabili al cantiere di Grazzanise, più 1 dipendente intercantiere), con una e-mail del 4 marzo 2013, pervenuta al Comune in pari data.

A dire di parte ricorrente tale circostanza sarebbe particolarmente rilevante, atteso che una più tempestiva conoscenza del numero dei dipendenti aventi diritto al passaggio di cantiere avrebbe consentito alla precedente Gestione Commissariale di ponderare meglio l'avviso pubblico (poi aggiudicato alla ditta Alba Paciello fino al 21 maggio 2013), in cui veniva richiesta la migliore offerta per lo svolgimento del servizio, con una dotazione di personale da 10 a 15 unità (la ditta ne aveva poi richieste 13); difatti i POS (piani organizzativi del servizio) approvati negli anni dal Comune e posti a base dell’avviso pubblico anzidetto, prevedevano una dotazione di personale pari a 15 unità (nel massimo a 16, a 5 ore nel 2009), di gran lunga inferiore, perciò, ai 21 complessivamente indicati dal CUB.

La ditta Paciello affidataria in via temporanea dello svolgimento del servizio, invero, richiedeva di potersi avvalere solamente di 13 unità e conseguentemente l'offerta economica formulata ed aggiudicata era stata calibrata ai connessi oneri stipendiali e contributivi, necessari per tali unità di personale.

Quanto alla procedura del passaggio di cantiere, il Comune evidenzia che i passaggi salienti e le fasi endo-procedimentali svolte troverebbero compiuta analisi nei verbali delle quattro riunioni tenutesi, rispettivamente, in data 25 marzo, l0, 15 e 19 aprile 2013, tutti allegati, e nelle premesse del verbale del 19 aprile, riportante una sintesi di tutti gli adempimenti svolti.

La condotta assunta nell'occasione dal C.U.B., nella prospettazione attorea, sarebbe emblematica della gestione gravemente negligente dell’Ente, per non avere lo stesso provveduto ad inviare ogni altra comunicazione prevista dall'art. 6 del CCNL di categoria e assolto all’impegno a fornire "ad horas" l'intera documentazione necessaria per detto passaggio di cantiere.

Solo in data 5 aprile 2013 veniva acquisita al protocollo del Comune una e-mail datata 27 marzo 2013 con la quale il CUB forniva solo copia delle buste paga dei 21 dipendenti e copia degli attestati di idoneità al lavoro specifico delle stesse 21 maestranze, rilasciate dal S.I.S.A.C. s.r.l. (Sicurezza-Igiene-Salute-Ambiente-Cosmesi) di Castellamare di Stabia e di Napoli, senza altro comunicare (cfr. Verbale del 10 aprile, pag. 1 ultimo capoverso). Solo nella riunione del 15 aprile, tenutasi con i rappresentanti del CUB, gli stessi attestavano a verbale, sottoscrivendolo, che gli aventi diritto al passaggio di cantiere, nei 240 giorni precedenti la cessazione del servizio, ammontavano a 20 unità più l unità intercantiere (cfr. relativo verbale, pag. 2, primo cpv.) ed in quella stessa sede veniva chiarita, previa presentazione della relativa documentazione, la posizione di due dipendenti (cfr. verbale del 15 aprile, pag. 1, penultimo ed ultimo cpv.), che aveva formato oggetto di contestazione da parte del Comune.

Alla riunione del 19 aprile si formalizzava, quindi, il passaggio, osservando che (cfr. verbale del 19 aprile 2013, pag. 3. 2° cpv.) dal tenore letterale dell'art. 6 del CCNL di categoria “ si evince in modo evidente che la potestà certificativa in ordine al personale avente diritto al passaggio di cantiere spetta alla ditta cessante, con le connesse

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