TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2020-12-15, n. 202006134
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Pubblicato il 15/12/2020
N. 06134/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02827/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL P I
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2827 del 2016 proposto dalla Sig.ra T C, rappresentata e difesa dall'avvocato P P e con domicilio digitale come da Registri PEC Giustizia;
contro
Comune di Apice in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. O V ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. R T in Napoli, Viale della Costituzione - Isola F3;
per l'annullamento previa sospensione
dell’ordinanza comunale n. 15/2015 (recante la demolizione di opere abusive) e della successiva ordinanza comunale n. 13/2016 (di rettifica parziale della prima).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.1117 del 2016 di rigetto della domanda di sospensione;
Vista la memoria del Comune di Apice;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Viste le note di passaggio in decisione depositate da entrambi le parti;
Visti gli atti tutti della causa;
Data per letta nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2020, celebrata nelle forme di cui all’art.25 del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, la relazione del consigliere Gabriele Nunziata, e trattenuta la causa in decisione sulla base degli atti;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in esame, notificato il 1° giugno 2016 e depositato il successivo 17 giugno, la ricorrente espone di essere proprietaria di un locale delle dimensioni di circa 30 mq, ubicato esternamente ad altro immobile, collegato a quest'ultimo, con destinazione d'uso a "deposito agricolo", e da considerarsi dunque pertinenza e accessorio dell'immobile principale;in data 23.9.15 veniva effettuata una ispezione presso l'abitazione di loro proprietà da parte del Geom. E. Giangregorio dell'Ufficio Tecnico del Comune di Apice, ispezione volta alla verifica della rispondenza alle norme di legge e di regolamento dell'attività urbanistico-edilizia ivi svolta. Il tecnico accertava che detto manufatto era da qualificarsi abusivo e ricadeva sulla part.lla n. 178 del fol. 51, classificata come corte comune alla part.11a 255 e 256, e che l'intervento abusivo era stato realizzato dall’odierna ricorrente;nessun seguito veniva dato all'ispezione del 23.09.15, in quanto nessuna comunicazione di avvio di procedimento veniva inviata, né mai alcuna richiesta e/o invito a fornire chiarimenti veniva inoltrato ai medesimi ad opera dell'Amministrazione procedente. Tuttavia in data 1.10.15 veniva notificata l’ordinanza di demolizione n. 15/2015, ragion per cui - in considerazione del palese errore in cui era incorso il Comune in ordine alla esatta identificazione catastale del presunto immobile abusivo – l’istante si limitava a proporre istanza in autotutela tesa ad evidenziare l'errore commesso dal Comune, la vetustà dell'immobile, nonché la violazione di legge nella emissione dell'ordinanza di demolizione;a seguito di detta istanza, protocollata al n. 9095 in data 23.11.15, il Comune di Apice in data 30.9.2016 emetteva ordinanza di rettifica dell'ordinanza n. 15 del 30.09.15 (al fine di correggere l' "errore materiale" costituito dalla sbagliata indicazione dei dati catastali, confermando però nel resto la precedente ordinanza).
Avverso i provvedimenti impugnati è insorta parte ricorrente chiedendone l’annullamento siccome illegittimi rassegnando le seguenti censure:
1.1 VIOLAZIONE DI LEGGE, ECCESSO DI POTERE, CARENZA DI ISTRUTTORIA, ILLOGICITÀ DEL PROVVEDIMENTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI E DEI PRESUPPOSTI.
L’Amministrazione sarebbe incorsa in palese errore materiale che rendeva necessaria una nuova ordinanza che recasse dati corretti ed un nuovo termine per l’ottemperanza spontanea;inoltre si tratterebbe di una pertinenza dell’abitazione principale.
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Apice per dedurre circa l’inammissibilità del ricorso, la natura di elemento edilizio ulteriore e non di pertinenza dell’immobile oggetto di contestazione e la sufficienza della motivazione.
3. Con ordinanza del 7/7/2016, n.1117 veniva respinta l'istanza cautelare con la seguente motivazione:
“Considerato che, ad un primo esame della causa, non emergono elementi favorevoli alla qualificazione del bene come “pertinenziale”, atteso che, secondo un condivisibile orientamento giurisprudenziale, non sono tali gli interventi edilizi che, pur legati da un vincolo di servizio al bene principale, non sono tuttavia coessenziali ma ulteriori ad esso, in quanto suscettibili di utilizzo in modo autonomo e separato;
che neppure giustificano la concessione dell’invocata misura cautelare la circostanza che difetterebbe un’adeguata motivazione, essendo a tal fine sufficiente la carenza del titolo edilizio, o il fatto che sarebbe mancata la partecipazione dell’interessato al procedimento, a fronte di condizioni automaticamente ostative alla legittima permanenza del manufatto abusivo;
Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare va rigettata;
che, in assenza di costituzione in giudizio dell’Amministrazione comunale, non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite della presente fase processuale