TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2018-03-08, n. 201802626

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2018-03-08, n. 201802626
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201802626
Data del deposito : 8 marzo 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/03/2018

N. 02626/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00614/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 614 del 2018, proposto da:
M E B, rappresentata e difesa dagli avvocati F F, S B, con domicilio eletto presso lo studio F F in Roma, via degli Scipioni n. 281;

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento,

previa sospensione cautelare,

i) del provvedimento del MIUR – Dipartimento per la formazione superiore e la ricerca – Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore, prot. 12930 del 31.10.2017, avente ad oggetto “ Esclusione dalla graduatoria nazionale “CODI/13 – Flauto” per l'attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM ai sensi del Decreto Ministeriale 30 giugno 2014, n. 526 ”, trasmesso a mezzo racc. A/R pervenuta in data 7.11.2017;

ii) del verbale della Commissione per la formazione della graduatoria, n. 15 del 4 agosto 2017 (non conosciuto);

iii) di ogni altro atto presupposto, connesso ovvero consequenziale ai provvedimenti precedentemente indicati, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo della posizione della ricorrente e nei limiti di cui all'interesse dedotto in giudizio;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 febbraio 2018 il dott. Antonino Masaracchia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Ritenuto che, con il ricorso in decisione, la dott.ssa Maria Elena Biasini ha domandato l’annullamento, previa sospensione cautelare, del provvedimento prot. n. 12930, del 31 ottobre 2017, con il quale il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca l’ha esclusa dalla graduatoria nazionale “CODI/13 – Flauto” per l’attribuzione di incarichi a tempo determinato per il personale docente delle istituzioni AFAM– Alta Formazione Artistica e Musicale, sollevando in diritto la censura di eccesso di potere per illogicità e difetto di istruttoria;

che si è costituito in giudizio, con memoria di mero stile, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato;

che alla camera di consiglio del 20 febbraio 2018, chiamata per la discussione dell’incidente cautelare, il Collegio ha prospettato alle parti la possibile questione dell’inammissibilità del ricorso per mancata sua notificazione ad almeno un controinteressato e, quindi, la causa è stata trattenuta in decisione;

Considerato che la causa può essere decisa con sentenza in forma semplificata, all’esito della discussione sulla domanda cautelare, ricorrendone tutti i presupposti a norma dell’art. 60 cod. proc. amm.;

che il ricorso è inammissibile;

che, come emerge dagli atti versati in giudizio (doc. n. 6), la graduatoria nazionale definitiva “CODI/13 – Flauto” risulta essere stata pubblicata nel 2014 ed in essa sono inseriti, in posizione utile, n. 9 soggetti i quali assumono la veste formale e sostanziale di controinteressati rispetto al presente giudizio;

che, quindi, la ricorrente avrebbe dovuto provvedere alla notificazione, nel termine decadenziale di sessanta giorni, oltre che al Ministero, anche ad almeno uno dei controinteressati inseriti in detta graduatoria, a norma dell’art. 41, comma 2, cod. proc. amm., al fine di consentire a questo TAR di ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri controinteressati, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge;

che le spese di lite possono essere compensate, sussistendo giusti motivi;

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