TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-06-30, n. 201600419

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2016-06-30, n. 201600419
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201600419
Data del deposito : 30 giugno 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00729/2015 REG.RIC.

N. 00419/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00729/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 729 del 2015, proposto da:
Novelli Torquato e Società Gruppo Novelli s.r.l., rappresentati e difesi dall'avv. A D Angelis, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Territoriale del Lavoro di Ancona, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

- del provvedimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Territoriale del Lavoro di Ancona, prot. n. 19264 del 29 luglio 2015, notificato in data 5 agosto 2015, con cui si è disposta la revoca dell’ordinanza di archiviazione n. 242/14;

- del provvedimento del Ministero del Lavoro, prot. n. 19263 del 29 luglio 2015, con il quale è stata disposta la revoca dell'ordinanza della Direzione Territoriale dei Ancona n. 243/14 del 24.9.2014, prot. 21616;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Territoriale del Lavoro di Ancona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 marzo 2016 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

I. Assume il ricorrente che, a seguito di un accertamento ispettivo in data 21.10.2010, la Direzione Territoriale del Lavoro di Ancona (da ora in avanti DTL) in data 28 ottobre 2010 emetteva il verbale di ispezione n. 30134, nonché l’atto n. 30181 di contestazione/notificazione di illecito amministrativo ai sensi degli articoli 14 e 35, comma 7, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Con gli atti suindicati venivano rilevate e contestate agli allora amministratori del Gruppo Novelli s.r.l., tra cui l’odierno ricorrente, una serie di violazioni di alcune disposizioni di legge in relazione al rapporto di lavoro intercorrente con i soci lavoratori della cooperativa Only Service, con la quale il Gruppo Novelli aveva stipulato un contratto di appalto per il trasporto e la consegna dei prodotti, ritenendo che essi fossero lavoratori dipendenti della stessa società Gruppo Novelli s.r.l.

La DTL, nel dicembre del 2010, provvedeva anche ad inoltrare un’apposita "relazione informativa" alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, per il reato di somministrazione fraudolenta di manodopera ai sensi dell’art. 28 del d.lgs. n. 6 del 2003;
pertanto, con le decisioni n. 42/2011 del 23.2.2011 e n. 84 del 14.6.2011, il Comitato Regionale per i rapporti di lavoro riteneva di sospendere ogni decisione in merito ai ricorsi amministrativi, nel frattempo proposti dal sig. T N avverso i provvedimenti suddetti, in attesa della sentenza del Giudice Penale.

Parallelamente, a seguito degli accertamenti suindicati, sia l’INPS che l’INAIL ritenevano di dover procedere al recupero delle asserite omissioni contributive e assicurative;
le relative cartelle esattoriali sono state anch’esse oggetto di impugnazione da parte del ricorrente.

Il procedimento relativo alle cartelle INPS si è concluso con sentenza del Tribunale di Terni, sezione lavoro, n. 402 del 2013, che ha dichiarato il ricorso inammissibile in quanto tardivo.

Il giudizio relativo alle cartelle INAIL risulta invece ancora pendente.

Nel frattempo, con sentenza del Tribunale Penale di Ancona n. 1983 del 17.12.2013, il sig. T N è stato assolto perché il fatto non sussiste.

In esito alla conclusione del predetto procedimento penale, la DTL di Ancona, con ordinanze n. 242 e 243 del 2014, archiviava tutti i procedimenti amministrativi sanzionatori a carico del sig. T N che erano stati sospesi in attesa del giudizio penale.

Tuttavia, a distanza di circa un anno, la DTL di Ancona, con i provvedimenti impugnati, procedeva alla revoca delle ordinanze di archiviazione n. 242 e 243 del 2014, adducendo, a motivo della revoca, la sussistenza di talune irregolarità amministrative, consistenti nella non corrispondenza tra la data del protocollo e la presenza fisica del direttore firmatario, nell’apposizione di correzioni senza firma sulla cartellina e nell’inosservanza delle disposizioni sulla procedimentalizzazione delle archiviazioni.

Di qui il presente ricorso, con cui parte ricorrente lamenta, in sintesi, l’illegittimità degli atti gravati per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 7 e ss. della legge n. 241 del 1990, anche in combinato disposto con l’art. 21 quinquies della legge n. 241 del 1990, per difetto di motivazione e per mancata comunicazione di avvio del procedimento di revoca, eccesso di potere sotto distinti e plurimi profili e, in particolare, per difetto dei presupposti, insufficienza della motivazione, carenza di istruttoria, nonché per contraddittorietà, illogicità e irragionevolezza.

Si è costituita in giudizio, per resistere, l’Amministrazione intimata, eccependo, in via preliminare, l’irricevibilità del ricorso per tardività e, nel merito, la sua infondatezza.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

Con ordinanza n. 440/2015 il Tribunale ha ritenuto di dover rinviare al merito l’esame delle questioni sollevate, fissando, per la trattazione, la pubblica udienza del 18 marzo 2016, all’esito della quale la causa è stata trattenuta in decisione.

II. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito evidenziate.

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