TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-01-19, n. 202300961

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-01-19, n. 202300961
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202300961
Data del deposito : 19 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/01/2023

N. 00961/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10485/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10485 del 2022, proposto da
G T, M T, I F, rappresentati e difesi dall'avvocato M T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Salute, non costituito in giudizio;

per l’esecuzione

della sentenza n. 6140/2021 pubblicata il 22.09.2021 resa dalla Corte d'Appello di Roma in esito al procedimento recante R.G. n. 1342/2020, munita di formula esecutiva telematica in data 02.11.2021, notificata in data 05.11.2021, passata in giudicato, nella parte in cui ha disposto quanto segue: “ a) condanna il Ministero della Salute al pagamento, in favore di G T, di M T e di I F, in qualità di eredi di A T, della somma di euro 36.705,65 ciascuno a titolo di danno non patrimoniale iure hereditario, oltre interessi legali dal 19 dicembre 2019 al saldo ”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Questi i fatti per cui è causa.

Con atto di citazione notificato in data 14.06.2013, i Sigg.ri G T, M T e I F, nella loro qualità di eredi del Sig. A T, hanno convenuto, innanzi al Tribunale di Roma, il Ministero della Salute al fine di sentir accertare e dichiarare la sua responsabilità in ordine alla patologia HCV contratta dal Sig. A T, a seguito di emotrasfusioni somministrate allo stesso nel marzo 1990 durante il ricovero presso il reparto di Chirurgia Vascolare dell'Istituto IDI di Roma e, conseguentemente, di condannare l'Ente pubblico al risarcimento dei danni subiti dagli attori sia iure hereditatis sia iure proprio.

La controversia si è conclusa con la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 6140/2021, con la quale la Corte Territoriale ha disposto quanto segue: “ a) condanna il Ministero della Salute al pagamento, in favore di G T, di M T e di I F, in qualità di eredi di A T, della somma di euro 36.705,65 ciascuno a titolo di danno non patrimoniale iure hereditario, oltre interessi legali dal 19 dicembre 2019 al saldo;
b) compensa per il 20% le spese di lite del giudizio di primo grado, che, per l’intero, liquida complessivamente in euro 10.500,00 per compensi ed euro 769,58 per esborsi, e, per l’effetto, condanna il Ministero della Salute alla rifusione, in favore di G T, M T e I F, in qualità di eredi di A T, del restante 80%, pari ad euro 8.400,00 per compensi ed euro 615,66 per esborsi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell’Avv. M T, dichiaratosi antistatario;
compensa per il 20% le spese processuali del grado, che liquida, per l’intero, in euro 12.399,00 per compensi, e, per l’effetto, condanna il Ministero della Salute alla rifusione, in favore di G T, M T e I F, in qualità di eredi di A T, del restante 80%, pari ad euro 9.919,20 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell’Avv. M T, dichiaratosi antistatario
”.

La predetta sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 6140/2021, pubblicata il 22.09.2021, è stata notificata a mezzo posta al Ministero dell’Interno in data 03-05.11.2021 ed è passata in giudicato come da certificazione versata in atti.

Ad oggi, è inutilmente decorso il termine di 120 giorni per l’esecuzione della suddetta sentenza previsto dall’art. 14, comma 1, D.L. 669/1996 conv. in Legge n. 30/1997.

Con il ricorso in esame, notificato il 13 settembre 2022 e depositato il successivo 19 settembre, i ricorrenti chiedono l’esecuzione della sentenza de qua limitatamente alla parte in cui il Ministero è stato condannato al pagamento, in favore di G T, di M T e di I F, in qualità di eredi di A T, della somma di euro 36.705,65 ciascuno a titolo di danno non patrimoniale iure hereditario , oltre interessi legali dal 19 dicembre 2019 al saldo.

Chiedono, altresì, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissare la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.

Il Ministero, nonostante la ritualità della notifica, non si è costituito.

Alla camera di consiglio del 17 gennaio 2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Ciò posto il Collegio rammenta che:

- il giudizio d’ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso;

- l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile (ad es. combinato disposto degli artt.

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