TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2018-02-12, n. 201801628
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Pubblicato il 12/02/2018
N. 01628/2018 REG.PROV.COLL.
N. 08442/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8442 del 2017, proposto da:
Dn Service S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli Avvocati F M e D M, con domicilio eletto presso lo studio Martinez &Partners in Roma, via Alessandria n. 130;
contro
il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro
pro tempore
, costituito in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio
ex lege
presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
il Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, in persona del legale rappresentante
pro tempore
;
nei confronti di
L S.r.l., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, costituita in giudizio in proprio e quale capogruppo mandataria del R.T.I. costituito con Pastore S.r.l. e Cocktail Service S.r.l., rappresentata e difesa dall’Avvocato Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Francesco Pappalepore in Roma, via Guglielmo Calderini n. 68;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento di aggiudicazione definitiva del Lotto 4 della gara indetta dal Ministero dell’Interno per l’affidamento del servizio di mensa presso gli organismi della Polizia di Stato, adottato con decreto emesso in data 21 luglio 2017, a favore del RTI L e comunicato via pec in data 25 luglio 2017;
- di tutti gli atti e verbali di gara e, in particolare, del verbale n. 24 del 20 marzo 2017, del verbale n. 25 del 23 marzo 2017 e del verbale n. 26 del 27 marzo 2017;
- di tutti gli atti e provvedimenti connessi, consequenziali e/o collegati;
nonché per l’eventuale dichiarazione di inefficacia del contratto, ove stipulato nelle more del giudizio, e per la condanna della resistente al risarcimento del danno, da pronunciarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica, mediante l’aggiudicazione dell’appalto e l’affidamento dell’esecuzione del servizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di L S.r.l. e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2018, il Cons. Rita Tricarico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con avviso di preinformazione pubblicato in G.U.U.E. in data 17.12.2014, il Ministero dell’Interno ha indetto una gara per l’affidamento del servizio di mensa per il personale della Polizia di Stato, erogato mediante l’acquisto delle derrate alimentari, confezione e distribuzione dei pasti, riassetto e pulizia delle stoviglie e dei locali, presso gli organismi della Polizia di Stato dislocati sul territorio nazionale, suddivisa in 4 lotti individuati su base geografica.
Il lotto qui di interesse è il n. 4, relativo alle Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, avente, quale importo a base d’asta, quello di € 15.559.492,56, Iva esclusa.
Il criterio di aggiudicazione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con previsione di massimi 70 punti per l’offerta tecnica e di 30 punti al massimo per quella economica.
L’art. 18.4 del disciplinare di gara individuava i criteri di attribuzione del punteggio tecnico e, per ognuno di essi, gli elementi che la Commissione era tenuta a valutare.
Per il lotto n. 4 in questione, entro il termine del 10.8.2015 hanno partecipato le seguenti quattro concorrenti: Sodexo Italia S.p.A., Gemeaz Elior S.p.A, il RTI capeggiato da L S.r.l. e Dn Service S.r.l..
A conclusione del procedimento di gara, nel corso del quale è stato pure acquisito un parere di precontenzioso dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, con decreto del 21.7.2017 l’appalto è stato aggiudicato al Raggruppamento Temporaneo avente quale mandataria la Società L, che ha ottenuto il punteggio complessivo di 97,03 punti, di cui 70 per l’offerta tecnica e 27,03 per quella economica.
La ricorrente Dn Service S.r.l. è risultata invece seconda, avendo conseguito il punteggio totale di 96,85 punti, di cui 66,85 per l’offerta tecnica e 30 per quella economica.
Il predetto decreto di aggiudicazione è stato impugnato col presente ricorso, unitamente a tutti gli atti e verbali di gara, in particolare ai verbali n. 24 del 20.3.2017, n. 25 del 23.3.2017 e n. 26 del 27.3.2017.
Col medesimo ricorso è stato altresì chiesto di dichiarare l’inefficacia del contratto, ove stipulato nelle more del giudizio, e di condannare l’Amministrazione resistente al risarcimento del danno, da pronunciarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica, mediante l’aggiudicazione dell’appalto e l’affidamento dell’esecuzione del servizio.
Sono stati dedotti i seguenti vizi.
1) Violazione dell’art. 18.4 del disciplinare di gara. Violazione dell’art. 285 del d.P.R. n. 207/2010. Violazione dell’art. 144 del d.lgs. n. 50/2016. Violazione del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 122 del 7.6.2017. Illogicità del punteggio attribuito nella valutazione del sub-criterio C, punti 6 e 7.
L’art. 18.4 del disciplinare di gara individuava i criteri di attribuzione del punteggio tecnico e, per ognuno di essi, gli elementi che la Commissione era tenuta a valutare.
Tra detti criteri il criterio C prevedeva che potessero essere attribuiti fino a un massimo di 15 punti per la “Gestione delle situazioni di emergenza e di particolari servizi istituzionali”, in relazione alle quali l’offerta tecnica doveva essere corredata di progetto che dimostrava la capacità di garantire l’erogazione del servizio per tutta la durata della predette situazioni, in conformità con quanto previsto nel capitolato d’oneri.
Tra le soluzioni complementari proposte per tutti i siti, il RTI L prevedeva espressamente la fornitura di “buoni pasto” di valore pari al pasto offerto, per far fronte ad entrambe le tipologie di situazioni indicate nel criterio C), sopra richiamato.
L’offerta del RTI controinteressato ha ottenuto, con riguardo all’elemento di valutazione n. 6 (gestione delle situazioni di emergenza), un punteggio pari a 7,5 punti, e, in relazione all’elemento n. 7 (gestione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica), un punteggio pari a 6,13 punti.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, detta offerta avrebbe dovuto essere esclusa, in quanto contraria alla legge.
In proposito l’art. 285 del d.P.R. n. 207/2010, vigente al momento della presentazione dell’offerta da parte del RTI L, avvenuta in data 10.8.2015, stabilisce: “L’attività di emissione di buoni pasto, consistente nell’attività finalizzata a rendere per il tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, è svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle società di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione nella quale una società di revisione iscritta nell'elenco di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esprime un giudizio ai sensi dell'articolo 156 del citato decreto legislativo, ovvero da una relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile” .
Inoltre detta disposizione prevede che i buoni pasto “sono utilizzati, durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno e parziale, anche qualora l’orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato” e che essi “non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro” .
L’art 3, comma 1, lett. aaa), bbb) e ccc), del medesimo d.P.R. n. 207/2010 definisce: “società di emissione: l’impresa che svolge l’attività di emissione di buoni pasto” ; “esercizi convenzionati: gli esercizi che, in forza di apposita convenzione con la società di emissione, provvedono ad erogare il servizio sostitutivo di mensa” ; “cliente: il datore di lavoro, pubblico o privato, che acquista dalla società di emissione i buoni pasto al fine di erogare ai propri dipendenti il servizio sostitutivo di mensa.” .
A dire della ricorrente, la proposta del RTI L prevedrebbe l’emissione e l’erogazione di buoni pasto nei confronti di soggetti diversi da coloro con i quali esso ha in essere un rapporto lavorativo, vale a dire dei dipendenti della stazione appaltante, ed inoltre contravverrebbe al divieto di cessione e commercializzazione dei buoni pasto, dal momento che esso dovrebbe acquistare i buoni pasto da una Società emittente al precipuo fine di cederli al Ministero e/o ai suoi dipendenti.
Il RTI L avrebbe, perciò, dovuto essere escluso per aver presentato un’offerta tecnica contraria alla legge ed irrealizzabile.
Infatti, a differenza di altre proposte, la fornitura di buoni pasto è prevista per tutti i siti, ma, non potendo essere assicurata, il RTI L non sarebbe in grado di garantire l’esecuzione del servizio in caso di emergenza in tutte le sedi della Polizia di Stato indicate dalla legge di gara.
In subordine, nell’ipotesi in cui si ritenesse di non dover procedere all’esclusione del controinteressato, in relazione agli elementi nn. 6 e 7 del sub-criterio C, la valutazione effettuata dalla Commissione e la conseguente attribuzione del punteggio all’offerta del RTI L sarebbe comunque viziata per illogicità e irragionevolezza, proprio in considerazione della contrarietà alla legge e dell’irrealizzabilità dell’offerta medesima, dal momento che la Commissione avrebbe dovuto attribuire al RTI L un punteggio pari a zero, anziché quello effettivamente assegnato di 7,5 punti, per l’elemento di valutazione n. 6, e di 6,13 punti, per l’elemento di valutazione n. 7.
Ciò avrebbe impedito al RTI controinteressato di posizionarsi come primo in graduatoria e avrebbe comportato l’aggiudicazione dell’appalto relativo al Lotto 4 alla Dn Service.
In via ulteriormente subordinata quest’ultima chiede che il provvedimento di aggiudicazione a favore del RTI venga annullato e che si demandi alla Commissione il compito di effettuare nuovamente la valutazione dell’offerta tecnica del RTI L relativamente agli elementi di valutazione nn. 6 e 7.
2) Violazione dell’art. 18.4 del disciplinare. Violazione dell’art. 9 del disciplinare.
Nell’ambito delle soluzioni proposte per far fronte alle situazioni di emergenza ed ai servizi di ordine e sicurezza pubblica, indicate dal criterio C, il RTI L ha previsto la possibilità di stipulare convenzioni con alcuni ristoranti presso i quali gli utenti potrebbero consumare il pasto, in assenza del servizio di mensa.
Essa sarebbe contraria alla lex specialis di gara e, in particolare, all’art. 9 del disciplinare, secondo cui “il subappalto del servizio mensa oggetto della presente procedura di gara non è consentito” .
3) Eccesso di potere: illogicità e irrazionalità nella valutazione delle offerte e nell’attribuzione del punteggio in relazione al criterio ‘D’, elementi di valutazione n. 8 e 9. Violazione dell’art. 18.4 del disciplinare.
Il criterio di valutazione D - punti 8 e 9 -, denominato “impiego di derrate BIO, I.G.P. e D.O.P.”, pure previsto dall’art.18.4 del disciplinare, prevedeva: “Il concorrente dovrà presentare un’offerta che preveda la fornitura di prodotti provenienti da agricoltura biologica I.G.P. e D.O.P.
Sarà valutata, in particolare, la presenza all’interno dei pasti da somministrare, di carni bovine, suine, di pollo, di coniglio BIO e/o I.G.P. e/o D.O.P. (elemento 8) … [e] di uova, verdure, ortaggi e frutta BIO, nonché di salumi, formaggi, olio e aceto I.G.P. e D.O.P. (elemento 9)” .
Con un apposito chiarimento - il n. 44 -, la stazione appaltante aveva affermato espressamente che il Criterio D non prevedesse alcuna scala gerarchica tra prodotti, rispondendo al seguente quesito: “Siamo a chiedere se la spettabile Stazione Appaltante si atterrà ad una sorta di “scala gerarchica” tra BIO, IGP e DOP oppure valuterà esclusivamente il numero di derrate superiori offerte. Nel primo caso, si chiede di specificare quale sia tale rapporto gerarchico” .
Con riferimento al citato criterio D, punto 8, al RTI L sono stati attribuiti 7,43 punti e alla ricorrente 6,86 (differenza di 0,57 punti), mentre, nella valutazione del punto 9 del medesimo criterio, entrambi hanno conseguito 6,50 punti.
Tale valutazione, con conseguente attribuzione di detti punteggi, sarebbe illogica ed irragionevole.
Infatti il RTI L si sarebbe limitato ad offrire 6 tipologie di prodotti, ossia 5 in meno rispetto a quelle offerte dalla Società istante, e, con riferimento all’elemento n. 9, l’offerta presentata dalla ricorrente si connotava per l’indicazione di 5 tipi di salumi, 15 varietà di formaggi e 36 varietà di olio in più rispetto al numero di tale tipo di prodotti offerti dal RTI aggiudicatario.
La natura del criterio D, volta a premiare la qualità dei prodotti, avrebbe dovuto, perciò, indurre la Commissione ad attribuire alla ricorrente un punteggio superiore a quello del RTI L.
Si è costituita in giudizio la Società L S.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria del RTI costituito con Pastore S.r.l. e Cocktail Service S.r.l., successivamente depositando corposa documentazione.
In particolare, essa ha prodotto la propria visura camerale, dalla quale risulta che il capitale sociale è pari a 2.210.000,00 € e che nell’oggetto sociale è ricompresa anche l’emissione di buoni pasto, nonché il proprio bilancio accompagnato dalla relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis c.c. e la SCIA inviata a mezzo PEC in data 7.9.2017 al Ministero dello Sviluppo economico per lo svolgimento di tale attività.
Detta Società ha altresì successivamente depositato un’articolata memoria difensiva, nella quale ha puntualmente controdedotto alle censure di parte avversa.
Nelle more si è costituito anche il Ministero dell’Interno, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato.
Con ordinanza n. 5192 del 6.10.2017, è stata respinta la domanda cautelare, proposta in via incidentale. Detta ordinanza non risulta appellata.
Successivamente l’Amministrazione resistente ha depositato documentazione relativa agli atti di gara ed una memoria in cui ha sostenuto la legittimità del suo operato.
Tutte le parti hanno prodotto memorie defensionali, anche di replica, in vista della pubblica udienza del 16.1.2018, nella quale il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
1 - Con il ricorso all’esame del Collegio la Società Dn Service S.r.l., risultata seconda per il Lotto 4 – relativo alle Regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna - della gara indetta dal Ministero dell’Interno per l’affidamento del servizio di mensa presso gli organismi della Polizia di Stato (gara divisa in quattro lotti, individuati su base geografica), con il punteggio di complessivi 96,85 punti (66,85 per l’offerta tecnica e 30 per quella economica), impugna il provvedimento di aggiudicazione definitiva di detta gara in favore del R.T.I. capeggiato da L S.p.A., che ha ottenuto in toto 97,03 punti (70 per l’offerta tecnica e 27,03 per quella economica), nonché i verbali di gara nn. 24, 25 e 26 del 2017.
1.1 - Essa chiede altresì l’eventuale dichiarazione di inefficacia del contratto, ove stipulato nelle more del giudizio, e la condanna della resistente Amministrazione al risarcimento del danno, sotto forma di reintegrazione in forma specifica.
1.2 - Il ricorso è destituito di fondamento.
2 - Preliminarmente va evidenziato che il criterio di aggiudicazione della gara in questione era quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con previsione di massimi 70 punti per l’offerta tecnica e 30 punti per quella economica.
2.1 - L’art. 18.4 del disciplinare di gara individuava i criteri di attribuzione del punteggio tecnico e, per ognuno di essi, gli elementi che la Commissione era tenuta a valutare.
2.2 - Vi erano 5 criteri di valutazione: criterio A- Piano alimentare (massimo 15 punti);criterio B – Organizzazione delle attività e gestione delle risorse umane (massimo 15 punti);criterio C – Gestione delle situazioni di emergenza e di particolari servizi istituzionali (massimo 15 punti);criterio D – Impiego di derrate BIO, I.G.P. e D.O.P. (massimo 15 punti);criterio E- Proposte migliorative della qualità e integrative del servizio (massimo 10 punti).
2.3 - Le censure dedotte concernono tutte la valutazione e la conseguente attribuzione del punteggio, da parte della Commissione, in relazione all’offerta tecnica rispetto al RTI aggiudicatario, odierno controinteressato.
3 - In primo luogo, con riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica C “Gestione delle situazioni di emergenza e di particolari servizi istituzionali” – per il quale il citato art. 18.4 del disciplinare di gara prevedeva che potessero essere attribuiti fino a un massimo di 15 punti, distinti nei due sub-criteri “a) proposte per fronteggiare situazioni di emergenza intervenute presso la struttura di mensa determinanti l’impossibilità di provvedere alla produzione e/o alla somministrazione dei pasti (8 punti) e b) proposte per fronteggiare le problematiche derivanti dalla necessità di garantire il vitto a reparti impegnati in servizi di ordine e sicurezza pubblica” , si contesta la proposta del suddetto Raggruppamento della fornitura di buoni pasto.
Essa sarebbe contraria alla legge e, per tale ragione, detto RTI avrebbe dovuto essere escluso, anche per l’impossibilità di garantire il servizio, al verificarsi delle descritte situazioni, tenuto conto che la proposta in esame, complementare ad altre, riguarderebbe l’intero territorio interessato dall’appalto de quo , mentre le altre proposte sarebbero riferite solo ad una parte dei siti, sull’assunto anche che in alcuni siti non sarebbe disponibile il sistema di fornitura in legame fresco/caldo ed in altri non sarebbe possibile garantirlo con il legame refrigerato.
3.1 - In subordine la D chiede l’attribuzione di un punteggio pari a zero per il criterio ‘C’, che le consentirebbe comunque di posizionarsi prima, in ragione dello scarto minimo intercorrente con il suddetto concorrente, primo classificato.
3.2 - Secondo tale prospettazione, infatti, in base al combinato disposto dell’art. 3, comma 1, lett. aaa), bbb) e ccc), e dell’art. 285 del d.P.R. 207/2010, in vigore nel momento in cui fu avviata la gara, l’emissione di buoni pasto era consentita solo agli operatori economici dotati di specifici requisiti e previa trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico di apposita dichiarazione di inizio attività attestante il possesso degli stessi. Inoltre l’uso di tale strumento, da parte dei datori di lavoro, sarebbe ammesso solo per distribuirli ai propri dipendenti, vietando espressamente la loro cessione, vendita e/o commercializzazione.
La medesima disciplina è stata poi riprodotta nell’art. 144 del d.lgs n. 50/2016, che ha affidato ad un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, adottato di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentita l’ANAC, il compito di individuare gli esercizi presso i quali può essere erogato il servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo buoni pasto ed il contenuto degli accordi stipulati tra le Società di emissione di buoni pasto ed i titolari degli esercizi convenzionabili.
3.3 - La doglianza in esame è infondata.
4 - In primo luogo deve evidenziarsi che L S.r.l. ha provato per tabulas di essere in possesso di tutti i requisiti ex lege sopra indicati per poter emettere e fornire i buoni pasto.
4.1 - Occorre richiamare l’art. 285 del d.P.R. n. 207/2010, ratione temporis applicabile, in considerazione della data di indizione della gara e della presentazione delle offerte.
Esso recita così: “1. L’attività di emissione di buoni pasto, consistente nell’attività finalizzata a rendere per il tramite di esercizi convenzionati il servizio sostitutivo di mensa aziendale, è svolta esclusivamente da società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila euro che hanno come oggetto sociale l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto e di altri titoli di legittimazione rappresentativi di servizi. Il bilancio delle società di cui al presente comma deve essere corredato dalla relazione nella quale una società di revisione iscritta nell'elenco di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, esprime un giudizio ai sensi dell'articolo 156 del citato decreto legislativo, ovvero da una relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2409-bis del codice civile.
2. Gli operatori economici attivi nel settore dell’emissione di buoni pasto aventi sede in altri Paesi dell’Unione europea possono esercitare l'attività di cui al comma 1 se a ciò autorizzate in base alle norme del Paese di appartenenza. Le società di cui al comma 1 possono svolgere l’attività di emissione dei buoni pasto previa dichiarazione di inizio attività dei rappresentanti legali comprovante il possesso dei requisiti richiesti di cui al comma 1 e trasmessa ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al Ministero dello sviluppo economico.” .
4.2 - Orbene la L S.r.l. è una società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a settecentocinquantamila € (segnatamente: pari a 2.210.000,00 €), ha nel suo oggetto sociale l’esercizio dell’attività finalizzata a rendere il servizio sostitutivo di mensa, a mezzo di buoni pasto, il suo bilancio è accompagnato dalla relazione redatta da una società di revisione iscritta nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia ai sensi dell’art. 2409-bis c.c..
4.3 - Non costituisce invece requisito, ma attiene alla fase meramente esecutiva, la dichiarazione (oggi, segnalazione certificata) di inizio attività da presentare al Ministero dello Sviluppo Economico.
In data 7.9.2017 detta Società ha inoltrato a mezzo PEC al Ministero dello Sviluppo Economico la segnalazione certificata di inizio attività, sicché, a decorrere dalla stessa, è abilitata all’emissione dei buoni pasto.
Qualora si verificasse in concreto la necessità di far luogo all’uso di buoni pasto, la L non li venderebbe al Ministero, ma si limiterebbe ad una loro mera distribuzione nell’ambito della esecuzione della commessa.
4.4 – Inoltre deve precisarsi che la previsione, contenuta alla lett. d) del comma 4 della menzionata disposizione, secondo cui “i buoni pasto non sono cedibili, commercializzabili, cumulabili o convertibili in denaro” , è diretta al lavoratore dipendente, che è il suo utilizzatore e che evidentemente dal ticket non può ritrarre altra utilità se non quella di ottenere un pasto per il suo valore facciale.
4.5 - In ogni caso deve rimarcarsi che la somministrazione di buoni pasto rappresentava una delle proposte formulate dalla L per la gestione delle situazioni di emergenza – ed anzi la proposta residuale.
4.6 - In particolare, con riferimento al Criterio C - subcriterio a (ai cui fini sarebbero state valutate “le proposte per far fronte alle situazioni di emergenza intervenute presso la struttura della mensa, la specifica delle modalità di preparazione e somministrazione dei pasti, la prossimità tra luogo di cottura e di consumo del pasto” ), la L ha offerto, per ogni sito, 4/5 soluzioni, con la precisazione che le stesse erano illustrate “in ordine di priorità” e che, in ogni caso, “la scelta di una delle opzioni previste” sarebbe stata “congiuntamente effettuata tra il Responsabile dell’Organismo e il R.T.I.” .
Nel dettaglio: per ben 24 siti su 27, la prima soluzione offerta consiste nella fornitura del pasto in legame fresco/caldo;per i suddetti 24 siti e per i restanti 3, per i quali non è previsto il legame fresco/caldo, è prevista, rispettivamente, quale seconda e prima soluzione, la somministrazione di pasti in legame refrigerato;alle proposte innanzi illustrate seguono, nell’ordine di priorità, la fornitura di cestino/sacchetto viveri, la quale è peraltro soluzione praticabile in tutti i siti;come quarta e quinta soluzione, infine, sono previste rispettivamente l’utilizzo di buoni pasto e la somministrazione dei pasti a mezzo di esercizi convenzionati.
Si tratta, perciò, di una modalità di risoluzione delle emergenze assolutamente remota, essendo stata espressamente subordinata all’impossibile esperimento di tutte le altre soluzioni proposte.
4.7 - Considerazioni analoghe possono essere svolte con riferimento alla proposta formulata da L in relazione al Criterio C - subcriterio b (ai cui fini sarebbero state valutate “le proposte in occasione di servizi di ordine e sicurezza pubblica o di particolari situazioni d’impiego, nonché la specifica delle modalità di preparazione e somministrazione dei pasti” ).
In relazione al criterio in esame, la L ha distinto tra soluzioni “on site” (ovvero da eseguire in loco, cioè presso la mensa stessa) e soluzioni “extra site” (qualora il servizio o altre necessità dovessero impedire all’utente di accedere alla mensa).
Per quanto concerne le soluzioni “extra site” , il RTI controinteressato ha proposto ben 4 modalità di esecuzione del servizio, così illustrate in ordine di priorità: 1) pasti veicolati termosigillati dal più vicino centro di cottura di proprietà o in disponibilità del RTI: anche alla luce di quanto innanzi detto sulla vasta disponibilità di centri cottura da parte del raggruppamento controinteressato, è agevole comprendere che questa modalità è quella prevalente e più ricorrente;2) sacchetti viveri;3) buoni pasto;4) convenzione diretta con ristorante.
È quindi evidente che anche per tale ipotesi il ricorso allo strumento dei buoni pasto costituiva una delle soluzioni possibili, evidentemente residuale e tutt’altro che equivalente rispetto a quelle proposte in via prioritaria.
4.8 - Per le considerazioni svolte la censura in esame è infondata.
5 - Passando all’esame della seconda doglianza dedotta in ricorso, si rammenta che con la stessa la D sostiene che la stazione appaltante era incorsa nella violazione degli artt. 9 e 18.4 del disciplinare di gara, per non aver rilevato che l’offerta tecnica presentata dal RTI cappeggiato dalla L, sempre in relazione al criterio ‘C’ sopra visto, nel prevedere la possibilità di stipulare convenzioni con alcuni ristoranti presso i quali gli appartenenti alla Polizia di Stato, in assenza del servizio mensa, avrebbero avuto la possibilità di consumare i propri pasti, avrebbe violato la prima delle menzionate disposizioni della lex specialis , la quale stabiliva: “il subappalto del servizio mensa oggetto di gara non è consentito” .
Per tale ragione l’offerta presentata dal suddetto RTI avrebbe meritato di essere esclusa
5.1 - In primo luogo deve rilevarsi che, come si desume da quanto illustrato in precedenza, la somministrazione di pasti a mezzo di esercizi convenzionati rappresentava una delle molteplici soluzioni previste per la gestione delle situazioni di emergenza, peraltro una assolutamente residuale .
Anche non volendone tenere conto, pertanto, l’offerta della L sarebbe comunque esaustiva, non potendo in alcun modo essere dichiarata illegittima, anche in ossequio al principio “utile per inutile non vitiatur” .
5.2 - In ogni caso è bene evidenziare che la soluzione fondata sull’utilizzo di esercizi convenzionati non può certo integrare gli estremi del subappalto.
In proposito occorre richiamare l’art. 118 del d.lgs. 163/2006, ratione temporis applicabile, in base al quale si considerano subappalto le attività “che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare.” .
Proprio per il carattere complementare e residuale della soluzione in esame, essa non può sicuramente integrare la fattispecie del subappalto, non potendo in alcun caso raggiungere gli importi suindicati.
5.3 - In ogni caso, la prova del superamento di tali importi non è stata fornita dalla ricorrente Dn Service S.r.l..
6 - Con il terzo ordine di censure, questìultima Società lamenta l’illogicità e l’irragionevolezza dei giudizi espressi dalla Commissione in relazione al Criterio D - “Impiego di derrate BIO, IGP e DOP”.
6.1 - Essa rileva che il RTI aggiudicatario, con riferimento all’elemento n. 8, si sarebbe limitato ad offrire 6 tipologie di prodotti, quindi 5 in meno rispetto a quelle offerte dalla medesima, e, con riferimento all’elemento n. 9, afferma che la propria offerta conteneva 5 tipi di salumi, 15 varietà di formaggi e 36 varietà di olio in più rispetto al numero di tale tipo di prodotti offerti dal suddetto RTI.
Perciò, ad una maggiore quantità dei prodotti certificati non avrebbe potuto che corrispondere una maggiore qualità dell’offerta presentata dalla stessa. Invece, nonostante la superiorità qualitativa della propria offerta, per il punto 8 il RTI controinteressato ha ottenuto il punteggio di 7,43 punti e la ricorrente quello di 6,86 e nella valutazione del punto 9 del medesimo criterio entrambi hanno conseguito 6,50 punti.
6.2 - Al riguardo innanzi tutto deve dirsi che l’art. 18.4 del disciplinare di gara, con riferimento al criterio D, prevedeva: “sarà valutata in particolare: