TAR Genova, sez. I, ordinanza cautelare 2017-09-07, n. 201700238

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, ordinanza cautelare 2017-09-07, n. 201700238
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 201700238
Data del deposito : 7 settembre 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/09/2017

N. 00550/2017 REG.RIC.

N. 00238/2017 REG.PROV.CAU.

N. 00550/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 550 del 2017, proposto da:


Società Corona Ri.Lu. S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato D G, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;


contro

Comune di Lerici, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio eletto presso lo studio Giordano Guerci in Genova, piazza Corvetto, 1/9;

nei confronti di

L'Ancora di Lerici S. R. L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Cristian Saffioti, con domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Malta 2/2a;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell’ordinanza 27 luglio 2017, n. 21 a firma del Responsabile del Servizio Attività Produttive, Commercio e Turismo del Comune di Lerici,

avente ad oggetto “revoca autorizzazione occupazione di suolo pubblico P.zza Garibaldi, zona antistante numero civico 26”


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Lerici e di L'Ancora di Lerici S. R. L.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 settembre 2017 il dott. D P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che la domanda cautelare proposta appare assistita dai necessari presupposti, in specie a fronte della natura e degli effetti dell’impugnato atto di revoca rispetto all’attività economica svolta da parte ricorrente, nelle more del necessario approfondimento sulla questione di merito;

Atteso che nelle more del necessario approfondimento predetto sussistono giusti motivi per compensare le spese della presente fase.

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