TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-06-21, n. 201300489

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2013-06-21, n. 201300489
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201300489
Data del deposito : 21 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00161/2013 REG.RIC.

N. 00489/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00161/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 161 del 2013, proposto da:
L L, rappresentato e difeso dall'avv. S A, con domicilio eletto presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;

contro

Regione Marche, rappresentato e difeso dagli avv. G D B, P C, con domicilio eletto presso . Servizio Legale Regione Marche in Ancona, piazza Cavour, 23;

Comune di San Paolo di Jesi, non costituito in giudizio;

per l'esibizione

di documenti amministrativi relativi al progetto beneficiario di contributi Docup ob. 2 Misura 1.4 'Infrastrutture per il sistema produttivo" sub 2 "Aiuti per attrezzare le aree produttive - comune di San Paolo di Jesi" a seguito di diniego (parziale) prot.. N. 0831238 del 14.12.2012 a firma del Dirigente dei servizio regionale artigianato, industria, istruzione formazione lavoro

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Marche;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 maggio 2013 il dott. Giovanni Ruiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con raccomandata a.r. indirizzata al Dirigente del servizio industria e artigianato della Regione Marche, in data 12.11.2012 il dott. Lupi ha richiesto, ai di estrarre copia, assieme ad altri documenti, della domanda "inclusi allegati" a suo tempo presentata dal Comune di San Paolo di Jesi per accedere ai contributi europei erogati nell'ambito dell'Obiettivo 2 - Anni 2000-2006 - AsseMisura 1.4 - Submisura 2, sulla base del Decreto del Dirigente della PF Industria, artigianato, politiche distrettuali e infrastrutture n. 140/1AP_11 del 22/6/2006, avente ad oggetto "Docup ob 2 Misura 1.4 Infrastrutture per il sistema produttivo sub misura 2 Aiuti per attrezzare le aree produttive. Approvazione graduatoria".

Nella propria istanza specificava di essere residente a San Paolo di Jesi, iscritto alle liste elettorali di tale comune e di avere presentato denuncia querela, con riserva di costituzione di parte civile, per vicende connesse all'utilizzazione della struttura realizzata con i contributi dell'U.E. sopra richiamati

La domanda, successivamente integrata dal ricorrente mediante comunicazione via posta elettronica in data 11.12.2012, è stata accolta parzialmente con nota del 14.12.2012, prot. 0831238, dove è stata fornita al ricorrente la copia di alcuni documenti, tra cui il modulo contenente l'istanza del Comune di San Paolo dì Jesi a valere sui benefici della misura già citata, ma non la copia del progetto beneficiario del contributo, e cioè la domanda nella sua versione integrale contenente il progetto e l'indicazione della finalità dell'opera.

Nella medesima risposta il Dirigente del Servizio regionale ha riferito:

- di aver "richiesto al Comune di San Paolo di esprimere la propria volontà o meno al rilascio della suddetta documentazione", e che il Comune ha risposto di ritenere "di non dover esprimere alcun parere e di valutare l'effettivo interesse legittimo del richiedente"

- inoltre, l'avvocatura della Regione, interpellata "per le vie brevi" avrebbe al riguardo ritenuto che non sussistano nella fattispecie i requisiti per avere l'accesso alla documentazione relativa al progetto finanziato.

Il ricorrente richiedeva un riesame dell’istanza all'indirizzo del Difensore civico regionale. Lo stesso con comunicazione del 29.1.2013 prot. N. 126 rigettava la richiesta di riesame per inammissibilità, per mancata allegazione del provvedimento impugnato e comunque per mancanza dei presupposti per l’accesso.

Con il presente ricorso, depositato il 12.3.2013 il ricorrente chiede la condanna dell’Amministrazione all’esibizione del progetto e dei documenti a cui è stato denegato l’accesso.

Si è costituita la Regione Marche, resistendo al ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 9.5.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso deve essere accolto.

Va premesso che è irrilevante la mancata allegazione del provvedimento impugnato eccepita dal Difensore Civico Regionale, considerato che, in tutta evidenza, il ricorso di cui all’art. 25 c. 4 della legge 241/90 riguarda l’originario diniego di accesso e non la decisione (meramente eventuale) del difensore civico.

Nel merito il ricorso è fondato.

Per costante giurisprudenza, ai sensi dell’art. 22, l. n. 241 del 1990, la legittimazione all'accesso spetta a chiunque possa dimostrare che gli atti oggetto della domanda di ostensione abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica;

E’ quindi sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, riconducibile al soggetto in quanto titolare di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante e qualificata dall'ordinamento come meritevole di tutela.

Ancora, il limite di valutazione della P.A. sulla sussistenza d'un interesse concreto, attuale e differenziato all'accesso, che è correlativamente pure il requisito di ammissibilità della relativa azione, si sostanzia nel solo giudizio estrinseco sull'esistenza di un legittimo e differenziato bisogno di conoscenza in capo a chi richiede i documenti, purché non preordinato ad un controllo generalizzato ed indiscriminato sull'azione amministrativa. Ne consegue che la legittimazione all'accesso ai documenti amministrativi deve ritenersi consentita a chiunque possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti anche nei suoi confronti, cosicché il diritto di accesso può essere esercitato anche indipendentemente dall'esistenza di una lesione immediata della posizione giuridica del richiedente, essendo invece sufficiente un interesse personale e concreto, serio e non emulativo, a conoscere gli atti già posti in essere e a partecipare alla formazione di quelli successivi (Tar Genova 29.3.2013 n. 568).

Nel caso in esame, il ricorrente oltre a dichiarare di essere un cittadino elettore interessato dal progetto a cui chiede l’accesso, dichiara di avere instaurato un procedimento giudiziario presentando un esposto-querela ancora sub iudice relativo al progetto cui chiede l’accesso. Del resto, il ricorrente non sembra richiedere un controllo generalizzato sull’attività amministrativa nel momento in cui chiede l’accesso a un singolo progetto facendo presente di avere presentato un esposto sullo stesso. Inoltre, il ricorrente fa presente di risiedere nelle vicinanze dell’area interessata dal progetto e di fare parte di una collettività particolarmente ristretta (il piccolo Comune di San Paolo di Jesi) interessata dal progetto.

In conclusione, tenendo conto della genericità del provvedimento di diniego, il ricorso deve essere accolto, con conseguente dichiarazione dell'obbligo della Regione Marche di rilasciare copia dei documenti amministrativi relativi al progetto beneficiario di contributi Docup ob. 2 Misura 1.4 'Infrastrutture per il sistema produttivo" sub 2 "Aiuti per attrezzare le aree produttive - comune di San Paolo di Jesi" di cui all'istanza del 12.11.2012 e oggetto del parziale diniego di ostensione di cui all’impugnata nota prot. N. 0831238 del 14.12.2012 del Dirigente del servizio regionale artigianato, industria, istruzione formazione lavoro della Regione Marche,

Spese come da dispositivo.

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