TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2023-03-28, n. 202305355
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Testo completo
Pubblicato il 28/03/2023
N. 05355/2023 REG.PROV.COLL.
N. 12969/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12969 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Comune di Frattamaggiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Di Bitonto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
PCM Divisione dello Sport, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n.12;
nei confronti
Comune di IC, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Vittorio Cavalcanti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Denza 50/A;
Comune di Serracapriola, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo in riassunzione ex art. 15, comma 4, c.p.c.
1) del decreto del Dipartimento per lo Sport presso la PCM in data 13.09.2021 e relativi atti presupposti consequenziali e connessi nella parte in cui non ha ammesso nella graduatoria e ha quindi escluso dal finanziamento il Comune di Frattamaggiore;
2) della nota DPS-0012289-P-19/10/2021, ad oggetto “Bando sport e periferie 2020 - richiesta motivazione esclusione domanda prot. BANDO202002457”, a firma del Coordinatore del Servizio II del Dipartimento per lo Sport, recante la causale motiva dell’esclusione della domanda di finanziamento presentata dal Comune di Frattamaggiore (“violazione par. 6 lett. e e par. 8 lett. g”);
3) in parte qua, della comunicazione 10 settembre 2021, assunta agli atti del Dipartimento per lo Sport con prot. n. 10228 del 13 settembre 2021, non conosciuta nel contenuto, con la quale il Presidente della Commissione di valutazione, all’esito dell’effettuata procedura d’esame, ha trasmesso la proposta di graduatoria di merito, nonché l’elenco delle domande ritenute non ammissibili, con relativa motivazione, in seguito integralmente recepita nell’impugnato decreto del Dipartimento per lo Sport del 13.09.2021;
4) del Bando Sport e Periferie pubblicato in data 13 luglio 2020, limitatamente al paragrafo 6, lett. e., nonché al paragrafo 8, lett. g), laddove questi fossero interpretabili in senso corroborativo della decretata esclusione dal finanziamento del progetto presentato dal Comune ricorrente e, dunque,
se ed in quanto ritenuti lesivi dei propri interessi;
5) di ogni altro lesivo e pregiudizievole atto e/o provvedimento antecedente, preordinato, consequenziale e comunque connesso, anche di estremi ignoti;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Comune di IC il 7/1/2022:
per l'annullamento
-del decreto del 13 settembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sport – e dell'allegato “A” di approvazione della graduatoria finale dei progetti presentati nell'ambito del “Bando Sport e Periferie”, pubblicato in data 13 luglio 2020, con il quale veniva approvata la graduatoria finale, nella parte in cui ha attribuito al Comune deducente un punteggio di 35 punti;
-di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguente ed, in particolare, dei verbali, allo stato non conosciuti nel contenuto, della Commissione di valutazione riferiti all'esame della domanda e del progetto presentati dal Comune di IC
nonche' per l'attribuzione ovvero l'accertamento del suo interesse ad ottenere un punteggio coerente al rapporto tra bando e progetto presentato, vale a dire almeno un punteggio pari a 45 anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 c.p.a. e per il riconoscimento del suo interesse ad essere inserito in graduatoria con la collocazione discendente dal diverso e maggiore punteggio.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Comune di Frattamaggiore il 11/4/2022:
per l’annullamento
del Decreto del Capo del Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, privo di protocollo e di data, pubblicato sul sito istituzionale il 25.03.2022, recante l’approvazione, nell’ordine, della “graduatoria finale dei progetti presentati nell’ambito del “Bando Sport e Periferie” pubblicato in data 13 luglio 2020, come da allegato “A” al presente decreto”, nonché delle “risultanze conseguite da ciascuna domanda di finanziamento pervenuta, come dagli allegati “B” e “C” concernenti, rispettivamente, le domande di finanziamento ritenute non ammissibili - a seguito dell’istruttoria tecnico-amministrativa – con evidenza analitica delle motivazioni di non conformità al bando, per la presenza di vizi escludenti non superabili o non superati nemmeno a seguito dell’attivazione del soccorso procedimentale, nonché le domande ritenute non ammissibili dalla Commissione, con evidenza analitica delle motivazioni di inammissibilità”;
nonché di tutti gli altri atti indicati nell’epigrafe dei motivi aggiunti e di ogni altro lesivo e pregiudizievole atto e/o provvedimento antecedente, preordinato, consequenziale e comunque connesso, anche di estremi ignoti;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Pcm Divisione dello Sport e di Comune di IC;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 la dott.ssa Pierina Biancofiore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato ai soggetti in epigrafe indicati in data 14 dicembre 2021 e depositato in pari data, il Comune ricorrente espone di avere