TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2023-12-11, n. 202318636
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Pubblicato il 11/12/2023
N. 18636/2023 REG.PROV.COLL.
N. 02492/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2492 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Esselunga S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A R, P C, E C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A R in Milano, piazza Duse 1;
contro
Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Dell'Orso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa misura cautelare,
della nota di ASL ROMA 2, Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.), prot. n. 246016 del 20.12.2021 (doc. 1) ricevuta a mezzo PEC il 20.12.2021, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche allo stato non conosciuto, ivi inclusa la relazione di controllo ufficiale n. 1/RSLG/SIAN ALS ROMA 2/MUN IV/13-12-2021 (doc. 2) e il verbale di ispezione prodotti alimentari oggetto di allerta di ASL ROMA 2, Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.), avente prot. n. 1/RSLG/MUN. IV/SIAN del 13.12.2021 (doc. 3), oltre che, ove occorrer possa, quali atti connessi e conseguenti, la nota di ASL Roma 2, Dipartimento di Prevenzione prot. n. 21672/2022 del 31.01.2022, notificata il 02.02.2022 (doc. 4) e l'allegato verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 1/SRLG/SIAN ASL ROMA 2/MUN. IV/13-12-2021 recante “processo verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo” del 15.12.2021 (doc. 5).
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Esselunga S.p.A. il 28/3/2022:
per l'annullamento, previa misura cautelare,
oltre che degli atti e provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo, anche della nota di ASL ROMA 2, Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.), datata 25.02.2022 (doc. 20) e depositata nel giudizio in epigrafe dalla medesima Amministrazione resistente il 16.03.2022 e nella difesa della stessa richiamata quale “Relazione Dipartimento di Prevenzione a firma del Dott. Ronzani. (All. 2)”, nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale anche allo stato non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Asl Roma 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 maggio 2023 il dott. Roberto Vitanza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso giurisdizionale, integrato con ricorso per motivi aggiunti, la parte ricorrente ha contestato ed ha chiesto l’annullamento della nota di ASL ROMA 2, Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.), prot. n. 246016 del 20.12.2021, ricevuta a mezzo PEC il 20.12.2021, la relazione di controllo ufficiale n. 1/RSLG/SIAN ALS ROMA 2/MUN IV/13-12-2021 e il verbale di ispezione prodotti alimentari oggetto di allerta di ASL ROMA 2, Dipartimento di Prevenzione, U.O.C. Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (S.I.A.N.), avente prot. n. 1/RSLG/MUN. IV/SIAN del 13.12.2021, oltre che la nota di ASL Roma 2, Dipartimento di Prevenzione prot. n. 21672/2022 del 31.01.2022, notificata il 02.02.2022 e l’allegato verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 1/SRLG/SIAN ASL ROMA 2/MUN. IV/13-12-2021 recante “processo verbale di accertamento e contestazione di illecito amministrativo” del 15.12.2021.
La vicenda prende spunto da un controllo effettuato dalla resistente in merito ad una bevanda dalla ricorrente commercializzata, rispetto alla quale era in corso una verifica da parte di ATS Milano.
Nell’occasione, l’ASL Roma 2 ha rilevato la mancanza di procedure per la rintracciabilità interna tra il CEDI ed i punti vendita della stessa Società.
In particolare l’organo di controllo ha rappresentato nel verbale che “come indicato nel manuale di corretta prassi operativa e HACCP, dai