TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2015-05-12, n. 201500681

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza breve 2015-05-12, n. 201500681
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201500681
Data del deposito : 12 maggio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00768/2015 REG.RIC.

N. 00681/2015 REG.PROV.COLL.

N. 00768/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 768 del 2015, proposto da:
C S, rappresentato e difeso dall'avv. C P, con domicilio eletto in Brescia presso la Segreteria del T.A.R., Via Carlo Zima, 3;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato in Brescia, Via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

- del decreto della Prefettura di Brescia, prot. n. 105068, del 13 gennaio 2015, notificato il 21 gennaio 2015, di rigetto della domanda volta all’emersione dal lavoro irregolare presentata a favore del ricorrente ai sensi del d. lgs. 109/2012;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quello impugnato.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2015 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. e ravvisati i presupposti per la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata;


Il provvedimento di rigetto della domanda volta all’emersione dal lavoro irregolare presentata nell’interesse del ricorrente ai sensi del d. lgs. 109/2012 sarebbe, secondo il medesimo, illegittimo per aver escluso il rilascio, in suo favore, di un permesso per attesa occupazione, in violazione dell’art. 5, comma 5 del d. lgs. 109/2012 e per essere risultato carente sotto il profilo della motivazione.

Dalla documentazione depositata in atti a cura dell’Amministrazione emerge come, in data 15 settembre 2014, con provvedimento prot. n. 105068, la Prefettura abbia rigettato l’istanza di emersione a causa dell’insufficienza del reddito posseduto dal datore di lavoro (19.888 euro), cui è stata contestata, ex art. 10 bis della legge n. 241/90, la carenza del presupposto, senza che sia stato prodotto alcunché per superare l’ impasse . Contestualmente il SUI ha riconosciuto la sussistenza dei presupposti per esaminare la richiesta di rilascio di un permesso per attesa occupazione.

Il successivo 27 ottobre 2014, lo Sportello Unico per l’Immigrazione contestava al lavoratore e al datore di lavoro, il mancato versamento dei contributi per il quarto trimestre 2013 e per i prime tre trimestri 2014.

Conseguentemente il lavoratore inviava copia dei bollettini attestanti il pagamento di tutti i contributi mancanti fino al secondo trimestre 2014, essendo successivamente intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro.

Ciononostante, con decreto del 13 gennaio 2015, l’istanza è stata rigettata anche nei confronti del lavoratore, perché sarebbero state prodotte le copie dei versamenti relativi ai soli primi due trimestri 2014 e non quella del versamento per l’ultimo trimestre 2013.

Tutto ciò premesso, il ricorso merita accoglimento.

È ormai costante, infatti, la giurisprudenza di questo Tribunale secondo cui (cfr. sul punto, tra le tante, la sentenza in forma abbreviata

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