TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-07-03, n. 202413417

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 5S, sentenza 2024-07-03, n. 202413417
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202413417
Data del deposito : 3 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/07/2024

N. 13417/2024 REG.PROV.COLL.

N. 04193/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4193 del 2020, proposto da -OMISSIS- quale legale rappresentante della " -OMISSIS- della Dott.ssa -OMISSIS- S.a.s.", rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Damiano, Angelo Campanile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Inail - Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Andreina Amato, Vito Zammataro, Renata Tomba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

del provvedimento I.N.A.I.L. inerente la mancata validazione straordinaria dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’art. 15, comma 3, del d.l. 17.03.2020 n. 18.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inail - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria del giorno 17 maggio 2024 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 30 aprile 2020, la -OMISSIS- S.a.S., ha chiesto l’annullamento della nota dell’Istituto previdenziale prot. -OMISSIS- del 30 marzo 2020 con la quale si dichiarava, in virtù del comma 3 dell’art.15 del d.l. 17 marzo 2020, n.18, la non rispondenza alle norme vigenti in materia di validazione di dispositivi di protezione individuali della maschera facciale proposta (semimaschera filtrante “FFP2” codice prodotto 6002A-1), per carenza dei requisiti tecnici previsti dalla norma UNI EN 149:2001+A1:2009.

Il gravame risulta articolato sotto due distinti profili come segue:

I. Violazione di legge per omessa applicazione degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990 lamentando la violazione del giusto procedimento, l’eccesso di potere per violazione dei canoni dell’efficacia e dell’economia dell’azione amministrativa in relazione all’art.15 del decreto legge 17 marzo 2020 n.18, nonché l’eccesso di potere, difetto di istruttoria, carenza dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità e sviamento.

Si lamenta, in sintesi, la violazione delle norme sulla partecipazione al procedimento che, qualora rispettate, avrebbero consentito un diverso esito in ordine alla sussistenza dei requisiti tecnici per la validazione dei dispositivi di protezione.

II. Violazione dell’art.3 della legge n. 241/1990 deducendo il difetto di motivazione, eccesso di potere, erroneità e

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