TAR Genova, sez. II, sentenza 2020-03-17, n. 202000196

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. II, sentenza 2020-03-17, n. 202000196
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202000196
Data del deposito : 17 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/03/2020

N. 00196/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00604/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 604 del 2016, proposto da
Aimeri Ambiente s.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato G T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M F F in Genova, via Cesarea, 5/7;



contro

Comune di Alassio, rappresentato e difeso dall'avvocato S C, con domicilio presso la segreteria del Tar;



per l'accertamento

del diritto alla revisione del prezzo ai sensi dell'art. 115 del d. lgs. 163/2006, scaturente dall'esecuzione del contratto d'appalto per lo svolgimento del servizio di igiene urbana nel territorio del comune di Alassio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Alassio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 marzo 2020 il dott. Angelo Vitali e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato in data 27.7.2016 e depositato in data 29.7.2016 la società Aimeri Ambiente s.r.l., che ha incorporato la società Ponticelli s.r.l. giusta atto di fusione del 18.12.2012, agisce nei confronti del comune di Alassio per l’accertamento del diritto alla revisione del prezzo, ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. n. 163/2006, scaturente dall’esecuzione del contratto d’appalto per lo svolgimento del servizio di igiene urbana, e per la condanna del comune al pagamento della somma dovuta a titolo di revisione del prezzo contrattuale maturata sui corrispettivi per il periodo dal 21.8.2009 al 14.7.2013, da quantificarsi in corso di causa e comprensiva di IVA, interessi e rivalutazione monetaria.

Espone: - di aver svolto il detto servizio per il comune di Alassio, in virtù, dapprima, dei contratti rep. n. 6312 del 21.8.2009 (dal 17.7.2009 al 16.1.2010), rep. n. 6326 del 12.2.2010 (dal 17.1.2010 al 16.1.2013), e, successivamente, in forza delle proroghe via via disposte con la determinazione dirigenziale n. 604 del 31.12.2012 (dal 17.1.2013 al 16.3.2013) e con le ordinanze contingibili ed urgenti del commissario straordinario del comune n. 65 del 13.3.2013 (dal 17.3.2013 al 30.4.2013) e n. 94 del 24.4.2013 (dall’1.5.2013 fino all’aggiudicazione definitiva alla ditta vincitrice dell’apposita gara nel frattempo esperita, cioè fino al 14.7.2013); - di avere, una volta terminata l’attività, più volte invano sollecitato il comune a riconoscere la revisione dei prezzi.

A sostegno del gravame deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 115 D. Lgs. 12.4.2006, n. 163. Violazione e falsa applicazione della normativa comunitaria che regola la materia. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2