TAR Lecce, sez. III, sentenza 2022-04-29, n. 202200683

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2022-04-29, n. 202200683
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202200683
Data del deposito : 29 aprile 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/04/2022

N. 00683/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01306/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1306 del 2021, proposto da
De Paolis S.a.s. di De Paolis Vladimiro &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati L M e F G R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Andrano, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato S L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Taranto, 92;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia:

- del provvedimento del 16.6.2021 con cui il Responsabile S.U.A.P. del Comune di Andrano ha disposto il rigetto dell’istanza presentata il 7.6.2021 di proroga/rinnovo dell’assegnazione alla Società ricorrente dell’occupazione dell’area di proprietà comunale ubicata nella Marina di Andrano alla via C. Colombo in catasto al foglio 18, p.lle 398 e 1340, per la gestione del Bar “Cafè degli Agavi”;

- della deliberazione di Giunta Municipale del Comune di Andrano n. 134 del 16.12.2020;

- di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.

nonché per l'accertamento del diritto

della ricorrente ad ottenere il formale rilascio del titolo di assegnazione in proroga/rinnovo con scadenza al 31 dicembre 2032.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Andrano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 marzo 2022 la Cons. dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori avv.to F. Romano, avv.to L. Maruotti e avv.to S. Lazzari;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.La Società ricorrente, assegnataria in via transitoria di un’area di mq. 400 appartenente al patrimonio disponibile del Comune di Andrano, utilizzata per il posizionamento (stagionale) di una struttura precaria (chiosco bar) destinata alla gestione del Bar denominato “Cafè degli Agavi”, impugna il provvedimento del Responsabile S.U.A.P. del Comune di Andrano datato 16.6.2021, con il quale si dispone il rigetto della richiesta presentata il 7.6.2021 di proroga/rinnovo della assegnazione della predetta area pubblica di proprietà comunale, ubicata nella Marina di Andrano alla via C. Colombo, in catasto al foglio n. 18, particelle nn. 398 e 1340, nonché la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Andrano n. 134 del 16.12.2020, avente ad oggetto “ Assegnazione in concessione delle aree per il commercio su area pubblica e delle altre aree di proprietà comunale. Indirizzo al Responsabile di Settore ”, chiedendo anche l’accertamento del diritto ad ottenere il formale rilascio del titolo di assegnazione in proroga/rinnovo con scadenza al 31 dicembre 2032.

1.1. A sostegno del ricorso sono rassegnante le censure di seguito sintetizzate.

I.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 41 e 97 della Costituzione;
violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990;
eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà dell’azione amministrativa, travisamento dei fatti, illogicità manifesta, perplessità dell’azione amministrativa, carenza di istruttoria.

II.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 181 della Legge 17.7.2020 n. 77, di conversione dei commi 4 bis e 4 ter introdotti dal D.L. 19.3.2020 n. 34;
violazione e falsa applicazione del Decreto del 25.11.2020 del Ministero dello Sviluppo Economico;
violazione della deliberazione n. 1969 del 7.12.2020 della Regione Puglia;
violazione dell’art. 3 L. n. 241/1990;
eccesso di potere per

difetto di motivazione;
illogicità;
irragionevolezza;
difetto di istruttoria;
violazione del principio di legalità;
violazione del principio di proporzionalità;
violazione del principio di leale collaborazione;

contraddittorietà;
violazione dell’art. 97 della Costituzione.

III.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 181 della Legge 17.7.2020 n. 77, di conversione dei commi 4 bis e 4 ter introdotti dal D.L. 19.3.2020 n. 34;
violazione e falsa applicazione del Decreto del 25.11.2020 del Ministero dello Sviluppo Economico;
violazione della deliberazione n. 1969 del 7.12.2020 della Regione Puglia;
violazione dell’art. 3 della L. n. 241/1990;
eccesso di potere per

difetto di motivazione;
illogicità;
irragionevolezza;
difetto di istruttoria;
violazione del principio di legalità;
violazione del principio di proporzionalità;
violazione del principio di leale collaborazione;

contraddittorietà;
violazione dell’art. 97 della Costituzione.

IV.- Violazione e falsa applicazione dell’art. 10-bis della L. n. 241/1990;
difetto di motivazione.

V.- Violazione e falsa applicazione degli artt. 27 e 28 della Legge 28 dicembre 2001, n. 448;
eccesso di potere per difetto del presupposto;
eccesso di potere per carenza istruttoria;
eccesso di potere per difetto di motivazione;
contraddittorietà;
violazione dell’art. 97 della Costituzione.

VI.- Violazione e falsa applicazione dell’art.103, D.L. 18/2020;
violazione e falsa applicazione L. 27 novembre 2020, n. 159;
violazione art.

3-bis D.L n.125/2020 e s.m.i.;
irragionevolezza.

1.2. L’11.10.2021 si è costituito in giudizio il Comune di Andrano eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

Alla Camera di Consiglio del 19.10. 2021 i difensori di parte ricorrente hanno dichiarato di rinunciare all'istanza cautelare nell'intesa di una rapida fissazione del merito.

Alla pubblica udienza dell’8 marzo 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.

2.1. Osserva il Collegio che, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 24.3.2015 (rimasta inoppugnata), il Comune di Andrano, premesso che “ sul territorio comunale si trovano collocati diversi chioschi, ubicati su area pubblica o su superficie appartenente al patrimonio comunale disponibile e che per alcuni è stata rilasciata concessione di suolo pubblico per la durata di un anno, previo parere favorevole del Consiglio comunale e per altri l’attività è stata svolta in assenza di formale atto concessorio;
che, in attesa dell’approvazione di apposito regolamento per l’assegnazione delle aree e l’individuazione delle attività ammesse, è necessario procedere in via transitoria concedere le aree per un periodo di anni cinque e che al termine del predetto periodo le stesse dovranno essere affidate a terzi mediante procedimento ad evidenza pubblica
”, ha disposto l’affidamento in concessione in via transitoria per anni cinque delle aree pubbliche per chioschi adibiti ad attività commerciali e pubblici esercizi, stabilendo che alla scadenza di tale periodo, le aree sarebbero state affidate a terzi mediante procedimento ad evidenza pubblica.

In particolare, l’area di 400 mq. affidata alla ditta De Paolis S.a.s. di De Paolis Vladimiro &
C. (“Caffè delle Agavi”) è esplicitamente indicata nel suindicato atto deliberativo come appartenente al patrimonio disponibile del Comune.

Quanto ai titoli edilizi e paesaggistici ottenuti, rileva il Tribunale che la struttura precaria realizzata dalla ricorrente a seguito della prima concessione del terreno pubblico (risalente al 2000) è assistita da titolo edilizio e autorizzazione paesaggistica limitati al periodo estivo con carattere stagionale (autorizzazione n. 09/2000 rinnovata anno per anno e limitata alla occupazione con il chiosco solo per la stagione estiva, con obbligo di ripristino, autorizzazione paesaggistica n. 2/2010 del 18.6.2010 e permesso di costruire n. 22/2010 del 28.6.2010 contenente la seguente prescrizione: “ tutte le strutture dovranno essere rimosse al termine della stagione estiva, ripristinando lo stato dei luoghi ”).

Successivamente, con deliberazione di Giunta Municipale n. 124 del 16.12.2020, il Comune di Andrano, rilevando che “ risultano in scadenza al 31.12.2020 le concessioni temporanee (in regime derogatorio) ad operatori privati delle predette aree pubbliche” ha deliberato, di fornire il seguente

indirizzo al Responsabile del S.U.A.P. - Settore Commercio: - per le concessioni “di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020”, in applicazione dell’art. 181, comma 4-bis, del D.L. 19.5.2020 n. 34 conv. nella legge 17.7.2020 n. 77, procedere al rinnovo per la durata di anni dodici, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti nonché delle ulteriori condizioni di legge;
- per le altre aree comunali non rientranti nella predetta categoria (aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o comunque funzionalmente collegate alle aree demaniali e destinate ad attività commerciali finalizzate a servizi per la balneazione e/o con finalità turistico-ricreative o ristorative nella località marina) è necessario, come già programmato dalla deliberazione consiliare n. 3/2015, approvare apposito Regolamento comunale che ne disciplini l’assegnazione con procedura ad evidenza pubblica e conseguente pubblicazione dei relativi bandi pubblici, non essendo prevista, né possibile alcuna proroga
”.

2.2. Ciò premesso, Tribunale ritiene l’infondato il primo motivo di gravame con il quale viene dedotta (sostanzialmente) la illegittimità dell’impugnato provvedimento di diniego di proroga/rinnovo dell’assegnazione descritta in premessa, avendo il Comune resistente invece chiarito, alla luce della deliberazione di Giunta Municipale n. 134 del 16-12-2020, avente ad oggetto: “ Assegnazione in concessione delle aree per il commercio su area pubblica e delle altre aree di proprietà comunale. Indirizzo al Responsabile di Settore ”, che “alla fattispecie non trova applicazione la normativa invocata di cui all’art. 181 del D.L. n. 34/2020 convertito nella Legge n. 77/2020, trattandosi di area comunale disponibile ”.

Alla luce della ricostruzione degli atti di assegnazione e autorizzativi ottenuti dalla Società odierna ricorrente, dai quali risulta inequivocabilmente che l’area alla stessa assegnata rientra nel c.d. patrimonio disponibile del Comune di Andrano e che i titoli abilitativi per la struttura realizzata sono di natura temporanea e stagionale, la motivazione espressa dall’Amministrazione Comunale resistente per giustificare il diniego di proroga/rinnovo impugnato, per quanto sintetica, risulta sufficiente a ricostruire l’iter logico - giuridico da quest’ultima (condivisibilmente) seguito.

2.3. Non sussiste neppure la dedotta violazione della Legge di conversione n. 77/2020 introduttiva dei commi 4 bis e 4 ter dell’art. 181 del D.L. n.34/2020.

Tali norme dispongono che “4-bis. Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività.

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