TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-06-07, n. 202303521
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Pubblicato il 07/06/2023
N. 03521/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03706/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3706 del 2019, proposto da
M V, G M, L P, F S, L D C, A P, R C, R P, A P, A M, C C, A R e S D S, rappresentati e difesi dall'avvocato Antimo D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II" di Napoli, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato M D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
- della deliberazione n. 627 del 19.07.2019 con la quale l'A.O.U. Federico II ha disposto l'esclusione dei candidati;
- del bando di concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 17 O.S.S., per quanto di interesse;
- di tutti gli atti ed i provvedimenti prodromici, connessi, conseguenziali, collegati ed allo stato sconosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II" di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 25 maggio 2023, celebratasi da remoto con modalità di videcollegamento ex art. 87, comma IV bis , c.p.a., la dott.ssa D V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il gravame introduttivo del giudizio i ricorrenti in epigrafe hanno impugnato il provvedimento con il quale l'A.O.U. Federico II ha disposto la loro esclusione dalla procedura di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 17 O.S.S., oltre agli atti presupposti più puntualmente indicati in epigrafe.
Con un unico, articolato, motivo di gravame, si assume quanto segue: in primo luogo, si deduce che pur avendo l’Amministrazione onerato i candidati di inoltrare la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di posta elettronica certificata, che consente una sicura identificazione del soggetto per mezzo dello strumento telematico a ciò deputato, a fronte della “erronea allegazione” del documento di riconoscimento sarebbe stato operato un vero e proprio “automatismo” in forza del quale, in assenza d’ogni “indefettibile ponderazione tra gli interessi coinvolti” e di qualsivoglia valutazione afferente la par condicio dei candidati, i ricorrenti venivano esclusi dalla procedura.
Ciò violerebbe la previsione dell’art. 65, c. 1, lett. C, del D.lgs. n. 82/2005 e di quanto indicato nei chiarimenti resi dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 12/2010, secondo cui l’inoltro della domanda a mezzo di posta elettronica certificata consentirebbe, comunque, l’identificazione del mittente.
Si assume, infine, che l’Amministrazione procedente avrebbe, comunque, dovuto dar corso al soccorso istruttorio in favore dei ricorrenti.
Si è costituita l’A.O.U. resistente, chiedendo la reiezione del gravame.
All’udienza straordinaria in data 25 maggio 2023, tenuta da remoto in ossequio alle vigenti disposizioni processuali, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il gravame è infondato, per le ragioni che si passa ad esporre.
Il Collegio non ravvisa, infatti, serie ragioni per discostarsi da quanto già ritenuto in sede di cognizione sommaria con l’ordinanza reiettiva della domanda cautelare (che non consta esser stata gravata in appello).
Con l’unico motivo di gravame i ricorrenti lamentano, infatti, che l’Azienda Ospedaliera resistente avrebbe illegittimamente operato ove ha disposto la relativa esclusione dalla procedura concorsuale in commento in forza della incompleta allegazione del documento di riconoscimento: ciò in quanto la certa identificazione dei candidati sarebbe stata, comunque, possibile in ragione dell’inoltro della domanda di partecipazione a mezzo di posta elettronica certificata e, in ogni caso, perché avrebbe dovuto attivarsi il cd. soccorso istruttorio.
Dette considerazioni non colgono nel segno.
Valga rilevare, in primo luogo, che il bando di concorso prevedeva espressamente l’allegazione, a pena di esclusione, di un valido documento di riconoscimento (cfr. bando allegato alla memoria di costituzione di parte resistente), anche ai fini della validità dell’autocertificazione prodotta dal candidato;nel caso di specie, peraltro, non risulta dimostrato che le domande di partecipazione alla selezione siano, effettivamente, state inoltrate a mezzo di p.e.c., anche tenuto conto del fatto che il bando prevedeva la diversa modalità del caricamento dei documenti a mezzo “upload” sulla piattaforma indicata, ciò che rende irrilevante, nel caso di specie, il richiamo alle previsioni asseritamente violate.
Infine, deve evidenziarsi che non sono ravvisabili i presupposti per ritenere necessaria una sollecitazione degli interessati ad iniziativa della commissione di concorso, nelle forme del soccorso istruttorio: giova rimarcare che l'istituto da ultimo citato è finalizzato a garantire la massima collaborazione possibile tra privato ed amministrazione pubblica, per soddisfare la comune esigenza alla compiuta definizione del procedimento amministrativo, oggi annoverabile quale regola generale del diritto amministrativo a fronte della disposizione di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990, che ne costituisce il naturale sostrato normativo (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III bis, 29 marzo 2021, n. 3811);l'istituto, tuttavia, incontra quale limite il rispetto della par condicio tra i concorrenti.
È stato, infatti, da tempo chiarito che, in sede di gara pubblica, il ricorso al soccorso istruttorio non si giustifica nei casi in cui esso verrebbe a confliggere con il principio generale dell'autoresponsabilità dei concorrenti, in forza del quale ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione, con la conseguenza che, in presenza di una previsione chiara e dell'inosservanza di questa da parte di un concorrente (si tratti di gara o di altro tipo di concorso), l'invito alla integrazione costituirebbe una palese violazione del principio della par condicio , che verrebbe vulnerato dalla rimessione in termini, per mezzo della sanatoria di una documentazione incompleta o insufficiente ad attestare il possesso del requisito di partecipazione da parte del concorrente che non ha presentato, nei termini e con le modalità previste dalla lex specialis, una dichiarazione o documentazione conforme al bando ( cfr . Consiglio di Stato, Sez. IV, n.1148/2019).
In particolare, questo Tar ha già avuto modo di osservare, in riferimento a una fattispecie analoga a quella qui in disamina, che: “ La ratio della previsione dell'onere di produrre, insieme all'istanza o alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, anche una copia del documento di identità, è strettamente legata alla necessità per l'Amministrazione di identificare in modo certo il richiedente, visto che, nell'ottica della semplificazione amministrativa, ogni richiesta può ormai essere presentata anche non di persona, e il documento di identità diventa quindi l'unica modalità a tal fine idonea (..)
Ed invero, come osservato dalla condivisibile giurisprudenza, "l'allegazione della copia fotostatica del documento del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva, prescritta dal comma 3 dell'art. 38 d.P.R. n. 445 del 2000, è adempimento inderogabile, atto a conferire - in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione - legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all'autocertificazione.
Si tratta pertanto di un elemento integrante della fattispecie normativa, teso a stabilire, data l'unità della fotocopia sostitutiva del documento di identità e della dichiarazione sostitutiva, un collegamento tra la dichiarazione ed il documento ed a comprovare, oltre alle generalità del dichiarante, l'imputabilità soggettiva della dichiarazione al soggetto che la presta" (ex multis, Cons. Stato, VI, 2 maggio 2011, n. 2579;VI, 4 giugno 2009, n. 3442;V, 7 novembre 2007, n. 5761;11 maggio 2007, n. 2333).
Tale essendo la funzione e la natura della fotocopia del documento di identità, vero e proprio requisito formale "ad substantiam" dell'autocertificazione, correttamente l'Amministrazione resistente non ha fatto ricorso al soccorso istruttorio nella fattispecie che occupa, come invece invocato dal ricorrente, tanto più che la produzione integrale della fotocopia del documento di identità risulta essere espressamente prevista come causa di esclusione dal bando di concorso” (cfr . T.A.R. Campania - Napoli, sez. II, 18/05/2020 (ud. 12/05/2020, dep. 18/05/2020), n.1866).
In altri termini, la produzione postuma di un documento, ovvero di un documento richiesto in una determinata forma, nell’ambito di una pubblica selezione, non può avere l'effetto di sanare retroattivamente la causa di esclusione giacché ciò implicherebbe una disapplicazione di regole poste a garanzia dell'imparzialità del procedimento e della par condicio tra tutti i partecipanti alla pubblica selezione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 20/08/2018, n. 4959).
2. Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Le ragioni a fondamento della presente decisione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.