TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-06-07, n. 202303521

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza 2023-06-07, n. 202303521
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202303521
Data del deposito : 7 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/06/2023

N. 03521/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03706/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3706 del 2019, proposto da
AS VA, NN ON, IZ ET, ME NO, SA De CI, OS IA, RO CU, AF GA, NA QU, GN RA, IR CA, NA US e SO De Santo, rappresentati e difesi dall'avvocato Antimo D'Alessandro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II" di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Dulvi Corcione, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento:

- della deliberazione n. 627 del 19.07.2019 con la quale l'A.O.U. Federico II ha disposto l'esclusione dei candidati;

- del bando di concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 17 O.S.S., per quanto di interesse;

- di tutti gli atti ed i provvedimenti prodromici, connessi, conseguenziali, collegati ed allo stato sconosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria "Federico II" di Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 25 maggio 2023, celebratasi da remoto con modalità di videcollegamento ex art. 87, comma IV bis , c.p.a., la dott.ssa Daria Valletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il gravame introduttivo del giudizio i ricorrenti in epigrafe hanno impugnato il provvedimento con il quale l'A.O.U. Federico II ha disposto la loro esclusione dalla procedura di selezione per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 17 O.S.S., oltre agli atti presupposti più puntualmente indicati in epigrafe.

Con un unico, articolato, motivo di gravame, si assume quanto segue: in primo luogo, si deduce che pur avendo l’Amministrazione onerato i candidati di inoltrare la domanda di partecipazione al concorso a mezzo di posta elettronica certificata, che consente una sicura identificazione del soggetto per mezzo dello strumento telematico a ciò deputato, a fronte della “erronea allegazione” del documento di riconoscimento sarebbe stato operato un vero e proprio “automatismo” in forza del quale, in assenza d’ogni “indefettibile ponderazione tra gli interessi coinvolti” e di qualsivoglia valutazione afferente la par condicio dei candidati, i ricorrenti venivano esclusi dalla procedura.

Ciò violerebbe la previsione dell’art. 65, c. 1, lett. C, del D.lgs. n. 82/2005 e di quanto indicato nei chiarimenti resi dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 12/2010, secondo cui l’inoltro della domanda a mezzo di posta elettronica certificata consentirebbe, comunque, l’identificazione del mittente.

Si assume, infine, che l’Amministrazione procedente avrebbe, comunque, dovuto dar corso al

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