TAR Firenze, sez. III, sentenza 2009-01-20, n. 200900024

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. III, sentenza 2009-01-20, n. 200900024
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 200900024
Data del deposito : 20 gennaio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01149/2007 REG.RIC.

N. 00024/2009 REG.SEN.

N. 01149/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 1149 del 2007, proposto da:
F M, rappresentato e difeso dall'avv. L M, con domicilio eletto presso L M in Firenze, via Porta Rossa N. 6;

contro

Comune di Civitella in Val di Chiana, rappresentato e difeso dall'avv. R V, con domicilio eletto presso Nicoletta Gagliano in Firenze, via Ippolito Nievo N. 13;
Provincia di Arezzo, rappresentato e difeso dagli avv. D C, Maria Letizia Falsini, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli N. 40;

per l'annullamento

- dell'ingiunzione di demolizione n. 27 prot. n. 6906 del 18-4-2007 notificato il 3-5-2007 ed il presupposto provvedimento n. 48/FO del 4-4-07 della provincia di Arezzo con il quale non veniva accolta la richiesta di autorizzazione in sanatoria nei riguardi del vincolo idrogeologico;

- di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente ancorchè ignoto, se lesivo;.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Civitella in Val di Chiana;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Provincia di Arezzo;

Visti i motivi aggiunti depositati in data 28 marzo 2008

Avverso

il provvedimento del Dirigente Responsabile del IV Servizio Ufficio Tecnico del Comune di Civitella in Val di Chiana n.124 prot. n.24342 datato 13/1272007 ed avente ad oggetto “inottemperanza all’ordine di demolizione n.27 del 18/4/2007”

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17/10/2008 il dott. Andrea Migliozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Il sig. F M riferisce di aver acquistato un’area boscata, sita in zona collinare e con forte andamento scosceso, in agro del Comune di Civitella in Val di Chiana al fine di effettuare il taglio dei boschi nei vari anni. Nel novembre del 2004 presentava al citato Comune una richiesta di concessione edilizia per la realizzazione di una strada permanente che agevolasse l’attività di taglio in questione e nelle more di istruzione di detta pratica l’interessata procedeva alla realizzazione della strada, presentendo successivamente una richiesta di permesso di costruire in sanatoria.

In data 18 aprile 2007 il Comune di Civitella in Val di Chiana adottava due provvedimenti, uno 8 prot. n.14498, recante diniego di permesso di costruire in sanatoria, l’altro, prot. n.6906( ingiunzione n.27) recante ingiunzione di demolizione di opere abusive.

L’interessato, con ricorso notificato il 18 giugno 2007 ha impugnato tali provvedimenti, deducendo, con un unico, articolato motivo, i vizi di violazione dell’art.1 della legge n.241/90 e principi desumibili, contraddittorietà, perplessità;
violazione dell’art.10 bis della legge n.241/90, violazione dell’art.36 del DPR n.380/2001, difetto di motivazione, difetto di istruttoria;
illegittimità derivata.

Successivamente, il Comune suindicato con provvedimento n.124 del 13/12/2007, avuto riguardo agli accertamenti eseguiti dalla Polizia Municipale in data 5/10/2007, verificava l’inottemperanza all’ingiunzione di demolizione n.27/2007 e dava atto degli effetti di cui all’art.132 commi 4 e 5 della legge regionale n.1/2005 in ordine alla immissione in possesso e alla trascrizione nei registri immobiliari delle opere abusivamente eseguite.

Il sig.. Furibondi ha impugnato con motivi aggiunti depositati in data 28 marzo 2008 tale ultimo provvedimento, denunciando i vizi di illegittimità derivata,violazione dell’art.132 della l.r. n.1/2005 e dell’art.31 del DPR n.380/2001, eccesso di potere per difetto di presupposto,violazione del giusto procedimento, difetto di istruttoria.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Civitella in Val di Chiana e la Provincia di Arezzo che hanno contestato la fondatezza dei proposti gravame di cui hanno chiesto la reiezione.

DIRITTO

Con l’unico motivo del gravame introduttivo della controversia all’esame, parte ricorrente solleva una serie di doglianze in ordine, in particolare, al diniego di permesso di sanatoria opposto dall’Amministrazione comunale relativamente all’eseguita realizzazione di una strada permanente nell’area boscata di che trattasi..

Il motivo si appalesa infondato.

In primo luogo in ricorso si rileva la pretesa contraddittorietà dell’operato del Comune lì dove, in pendenza di una domanda di permesso in sanatoria ha comunicato alla parte l’avvio del procedimento per abusivismo.

Ebbene, nella specie non è dato intravvedere nel comportamento del Comune di Civitella in Val di Chiana il vizio dedotto, atteso che i procedimenti in discussione ben possono coesistere, aventi, ciascuno degli stessi, una propria autonomia istruttoria e tenuto conto, in ogni caso, che la decisione, di ordine negativo, sulla richiesta di sanatoria e il provvedimento recante la misura sanzionatoria della demolizione sono state assunti nella stessa data ( 18/4/2007), nel rispetto quindi dell’ordine logico e cronologico di definizione dei procedimenti instauratisi innanzi all’Autorità comunale.

Parte ricorrente assume poi che il contrasto delle opere in questione con il vincolo idrogeologico contestato nel provvedimento di reiezione della domanda di sanatoria sarebbe solo genericamente affermato e, comunque, l’opus eseguita non solo non andrebbe ad alterare il regime idraulico dei luoghi, ma sarebbe conforme all’assetto urbanistico-edilizio

Le censure sono prive di fondamento.

Come si rileva dall’esame degli atti causa, nei riguardi del vincolo idrogeologico, la richiesta di sanatoria è stata negativamente vagliata dalla competente struttura della Provincia di Arezzo che chiamata ad esprimersi al riguardo ha opposto il proprio diniego sulla sanatoria, evidenziando, anche sulla scorta del parere dal Corpo Forestale dello Stato reso con la nota prot. n. 279 dell’11 gennaio 2007, la non necessari età della nuova strada . nella specie , allora, il puntuale richiamo agli avvisi di contenuto negativo espressi dagli Organi tecnicamente preposti a gestire gli aspetti relativi alla gestione del regime idrogeologico del territorio danno sufficiente , se non congrua contezza delle ragioni sottese al diniego.

Ma anche dal punto di vista urbanistico- edilizio l’opera in questione rivela la sua non conformità, se è vero che la CEI , chiamata a pronunziarsi sulla domanda di sanatoria, con il parere espresso nella seduta del 26/10/2006 rileva espressamente che “ l’intervento ha comportato la realizzazione di una strada che ha prodotto alterazioni morfologiche che hanno inciso profondamente nell’assetto paesaggistico peraltro senza che si riscontri l’esigenza di una nuova viabilità”: dal momento che il profilo paesaggistico è parte integrante dell’attività di disciplina dell’assetto urbanistico del territorio, può ragionevolmente evincersi sulla scorta del parere reso, anche qui, da un Organo tecnico, la non compatibilità della strada in questione con il regime di pianificazione territoriale del Comune di Civitella in Val di Chiana. e di tanto il diniego di sanatoria ha fornito adeguata spiegazione.

Deduce pure parte ricorrente la violazione dell’art.10 bis della legge n.241/90, in ordine al mancato comunicazione dei motivo ostativi all’accoglimento della domanda di sanatoria, ma la infondatezza della censura è agevolmente rilevabile dall’esame della documentazione depositata in giudizio, se è vero che con nota del 27/10/2006 prot. n. 14498 il Responsabile del Procedimento ha informato il ricorrente che “ai sensi dell’art.10 bis della legge n.241/90 l’Ufficio sta predisponendo gli atti per il diniego di permesso a costruire…”. Per le suesposte considerazioni il ricorso si appalesa infondato in relazione alle censure di illegittimità ivi formulate e va perciò respinto.

Con il secondo gravame, l’atto di motivi aggiunti del 28/3/2008 , il sig. Furibondi impugna il provvedimento comunale del 13/12/2007 che dà atto della non avvenuta ottemperanza all’ingiunzione di demolizione. Viene in primo luogo dedotto a sostegno di tale impugnativa il vizio di illegittimità derivata con riferimento ai profili di illegittimità denunciati col ricorso originario, ma va da sé che la infondatezza del primo gravame rende del tutto inconfigurabile le doglianza qui all’esame.

Le restanti censure poi investono direttamente il provvedimento dichiarativo della non ottemperanza all’ordine di demolizione che, ad avviso di parte ricorrente, sarebbe illegittimo in ragione della mancata evidenziazione ed individuazione delle aree pertinenziali della res abusiva delle quali si dispone l’acquisizione.

I rilievi in proposito formulati non sono condivisibili.

In primo luogo, nella parte finale dell’atto qui in discussione si fa rinvio all’avvio delle procedure catastali onde perfezionare l’acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive, fornendosi, all’uopo, i dati catastali ( foglio e numero delle particelle) utili alla identificazione delle aree interessate .

In ogni caso vale qui ricordare l’orientamento giurisprudenziale, condiviso pienamente dalla Sezione, secondo cui l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale degli immobili abusivi e della relativa area di sedime costituisce effetto automatico della mancata ottemperanza all’ordinanza di ingiunzione della demolizione , sicchè il provvedimento di accertamento dell’inottemperanza , costituente titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, può essere adottato senza la specifica indicazione delle aree oggetto di acquisizione, potendosi a tale individuazione procedere, come in concreto avvenuto nella fattispecie, anche con successivo, separato atto ( cfr Cons Stato Sez. VI 8/4/2004 n.1998;
TAR Lazio Sez II 12/4/2002 n.3160;
Tar Calabria Sez. II 8/3/2007 n.161).

Per quanto innanzi esposto, anche i motivi aggiunti si appalesano infondati.

Le spese e competenze del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo






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