TAR Venezia, sez. III, sentenza 2022-12-28, n. 202201966
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Pubblicato il 28/12/2022
N. 01966/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01329/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1329 del 2020, proposto da
Fisher &Paykel Appliances Italy S.p.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ulss n. 2 Marca Trevigiana, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del giudizio del collegio medico dell’AULSS n. 2, u.o.c. SPISAL (Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) del 22.09.2020 di modifica del giudizio espresso dal medico competente a seguito di visita del 09.07.2020;
- di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso, conseguente o collegato, anche non conosciuto, con riserva di motivi aggiunti di ricorso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 la dott.ssa M B e udito il procuratore di parte ricorrente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La controversia in esame ha a oggetto il giudizio medico espresso dal Servizio Prevenzione, Igiene e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro in esito al ricorso presentato avanti a tale organo da un dipendente dell’azienda ricorrente.
Quest’ultimo, infatti, a seguito della visita dal medesimo richiesta nell’ambito della “sorveglianza sanitaria” di cui all’art. 41 del d. lgs. 81/08, era stato giudicato dal medico competente “idoneo con limitazioni alla/e mansione/i di Addetto generico di produzione. Limitazioni: Idoneità parziale, permanente, con limitazioni alla mmc: non adibire a mansioni con indice Niosh≥ 1,25”.
Non condividendo tale giudizio medico, il lavoratore ha, quindi, proposto ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente, che ha modificato il giudizio, ritenendo il lavoratore “idoneo con limitazioni alla mansione di addetto generico di produzione. Limitazioni: non adibire ad attività che espongono a vibrazioni al sistema mano-braccio superiore ai livelli di azione;non adibire ad attività a ritmo vincolato;non adibire ad attività di movimentazione manuale di carichi ripetuta, la movimentazione manuale di carichi superiori a 10 kg deve essere effettuata insieme ad altro operatore”.
Ritenendo tale atto amministrativo privo di motivazione, dal momento che nello stesso non si rappresentano le ragioni che hanno condotto a un più pesante e limitato giudizio di inidoneità parziale, l’azienda datore di lavoro ha notificato il ricorso in esame, deducendo carenza di motivazione e violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, nonché dell’art. 5 della l. n. 24/2017 e della disciplina tecnica che regola la valutazione dei rischi da movimentazione di carichi.
Il ricorso, così articolato, deve, però, essere dichiarato inammissibile per carenza di giurisdizione in capo al giudice adito.
L’art. 41 del d. lgs. 81/08, infatti, disciplina la sorveglianza sanitaria demandata “al medico competente”, prevedendo, altresì, che “ Avverso i giudizi del medico competente è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. ” (comma 9 del suddetto articolo).
La “sorveglianza sanitaria” si articola, dunque, in una prima visita medica, compiuta dal medico competente e “ correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica “ (così il primo comma dell’art. 41 citato) e in un secondo accertamento affidato all’organo di vigilanza.
Al medico competente, prima, e all’organo di vigilanza poi, è, quindi, demandato un giudizio di idoneità che ha un contenuto esclusivamente tecnico e non comporta esercizio di poteri di imperio, tipico dell’attività amministrativa in cui al potere della pubblica amministrazione corrisponde l’interesse legittimo, azionabile innanzi alla relativa autorità giurisdizionale.
Ne consegue che, come affermato nella sentenza del TAR Torino 567/22, dalle cui conclusioni non si ravvisa ragione di discostarsi, l’idoneità è questione devoluta al giudice del lavoro in quanto attinente al diritto al lavoro (cfr., ex plurimis , Cass. civ., Sezioni Unite, 28 maggio 2007, n. 12348, T.A.R. Piemonte sez. I, 25 marzo 2019, n. 336).
Pertanto, come si afferma anche nella sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 353/22: “La cognizione sul giudizio medico di idoneità alle mansioni è devoluta al giudice ordinario in quanto ad essere contestato è un atto di natura privata, a nulla rilevando che esso sia stato adottato da una pubblica amministrazione nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica in materia di accertamenti sanitari preassuntivi (cfr. Tar Puglia, sez. I, 8 marzo 2013, n. 356;Tar Veneto, sez. III, 8 gennaio 2019, n. 25), né che la stessa pubblica amministrazione si sia espressa a seguito di ricorso amministrativo”.
E ciò indipendentemente dal vizio dedotto (formale, procedimentale o di merito), dal momento che “la questione attiene ad un rapporto di lavoro privatistico (addirittura tra due soggetti del tutto privati) la cui giurisdizione esclusiva (che comprende pertanto tutte le questioni, sia attinenti a interessi legittimi che a diritti soggettivi) appartiene al giudice del lavoro” (cfr. TAR Marche 30/2021).
Dunque, non può che procedersi a declinare la giurisdizione di questo Tribunale, a favore di quella del giudice ordinario.
Poiché la vicenda presenta, tuttavia, le peculiarità sopra evidenziate, le spese di questo giudizio possono essere compensate tra le parti.