TAR Lecce, sez. III, sentenza 2022-01-21, n. 202200108

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2022-01-21, n. 202200108
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202200108
Data del deposito : 21 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/01/2022

N. 00108/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00018/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 18 del 2019, proposto da
Tamoil Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A C, A D E e R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A C in Lecce, via 95° Rgt. Fanteria n. 9;

contro

Comune di Carovigno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Manzoni 32/D;

e con l'intervento di

ad opponendum:
Lanzilotti Petroli di Lanzilotti G. &
C. S.a.s. e Roma Francesco &
C. S.a.s., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Giannò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesco Muciaccia in Lecce, viale M. De Pietro n. 23;

per l'annullamento,

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento del Comune di Carovigno, prot. REP_PROV_BR/BR-SUPRO/0022759 del 21 novembre 2018, avente ad oggetto “Comunicazione S.U.A.P. pratica n. 00698550159-20112018-1303 - SUAP6162 - 00698550159 TAMOIL ITALIA S.P.A”, notificato a Tamoil Italia S.p.A. a mezzo p.e.c. il medesimo giorno, con cui il Responsabile dell’Ufficio S.U.A.P. del Comune di Carovigno, ai sensi dell’art. 19 comma 3 della Legge n. 241/1990, diffidava la Società predetta dal proseguire le attività di modifica dell’impianto, disponendo il divieto di prosecuzione delle attività di ristrutturazione dell’impianto di distribuzione di carburanti di cui alla S.C.I.A. e alla C.I.L.A. presentate dalla Società ricorrente e la rimozione di tutte le opere eseguite;

- nonché ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, anche non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Carovigno;

Visto l’atto di intervento ad opponendum di Lanzilotti Petroli di Lanzilotti G. &
C. S.a.s. e Roma Francesco &
C. S.a.s;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 dicembre 2021 il Cons. dott.ssa P M e uditi per le parti i difensori avv.to F. Arigliano e avv.to F. Giannò;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.La Tamoil Italia S.p.A., titolare di un impianto di distribuzione carburanti sito (dal 1991) nel Comune di Carovigno (BR), via Serranova angolo con via Santa Sabina, giusta licenza U.T.F. n.BRY001163Z, con il ricorso all’esame ritualmente notificato in data 20.12.2018 e depositato in data 03.01.2019, impugna l’epigrafato provvedimento prot. 0022759 del 21 novembre 2018, con cui il Responsabile dell’Ufficio S.U.A.P. del Comune di Carovigno, ai sensi dell’art. 19 comma 3 della Legge n. 241/1990, la diffidava dal proseguire le attività di ristrutturazione e modifica del predetto impianto di distribuzione di carburanti (comunicate al S.U.A.P. competente per mezzo di S.C.I.A. e C.I.L.A.) e disponeva la rimozione di tutte le opere eseguite (ritenendo che le stesse sarebbero state realizzate in difformità dalla normativa sanitaria e ambientale e riguarderebbero un impianto “non regolamentare sotto il profilo della sicurezza stradale”), richiamando l’allegata nota con cui il Responsabile Servizio di Polizia Locale di Carovigno, rettificando in autotutela il parere del 14 dicembre 2017 prot. 33784, precisava che l’impianto in esame “pur non trovandosi nelle ipotesi di incompatibilità di cui ai commi 112 e 113 dell’art. 1 della Legge sulla Concorrenza, non rispetta le prescrizioni cui agli artt. 46 e 61 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada”.

1.1.A sostegno del ricorso sono rassegnate le censure di seguito sintetizzate.

I.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 22 DEL D.LGS. N. 285/1992,

DEGLI ARTT. 46 E 61 DEL D.P.R. N. 495/1992 E DELL’ART. 4, TERZO COMMA,

DEL R.R. N. 2/2006.VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 113 DEL D.LGS.

N. 152/2006 E ARTT. 10 E 18 DEL R.R. N. 26/2013, NONCHÉ DELL’ART. 5 DEL

D.P.R. N. 380/2001.

II.ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA VALUTAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI,

DIFETTO DI ISTRUTTORIA NONCHÉ PER ILLOGICITÀ DELLA MOTIVAZIONE.

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO.

III. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

1.2. In data 16.01.2019 si è costituito in giudizio il Comune di Carovigno eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

In data 19.01.2019 Lanzilotti Petroli di Lanzilotti G. &
C. S.a.s e Roma Francesco &
C. S.a.s. hanno proposto intervento ad opponendum nel presente giudizio instando per la conferma del provvedimento del Comune di Carovigno, prot. REP_PROV_BR/BR-SUPRO/0022759 del 21 novembre 2018, nonché eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza, in fatto e in diritto, del ricorso.

All’esito dell’udienza in Camera di Consiglio del 5.02.2019, con ordinanza collegiale n. 82/2019, questa Sezione ritenendo “ che le esigenze cautelari prospettate dalla Società ricorrente possono essere adeguatamente tutelate con la sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a., considerata la particolarità della situazione in atto (procedimento in itinere di revoca dell’autorizzazione amministrativa per l’impianto di distribuzione di carburante de quo, anche in vista della possibile trattazione congiunta del presente ricorso con quello - instaurando - inerente all’impugnazione dell’eventuale provvedimento di revoca )” ha fissato la data della discussione del ricorso nel merito all’udienza pubblica del 24 luglio 2019.

Le parti hanno successivamente svolto e ribadito le rispettive difese.

La causa, dopo essere stata rinviata su istanza di parte in data 24.7.2019 e 28.5.2020, all’udienza del 22.12.2021, è stata trattenuta per la decisione.

2. Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

2.1.Osserva il Collegio che parallelamente al presente giudizio, la Società ricorrente, con ricorso n. 801/2019, ha impugnato, fra l’altro, il provvedimento r.g. n. 528 del 10 maggio 2019, con il quale il Comune di Carovigno ha disposto la revoca dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti precedentemente rilasciatale, in quanto “l’impianto seppure dotato di automazione self service pre-pay è rimasto chiuso dal 6/6/2015 ad oggi” (periodo di inattività superiore a quello massimo di un anno consentito dall’art. 62, comma 3 lettera a, L.R. Puglia 16 aprile 2015, n. 24) e “le successive richieste di sospensione dell’attività sono pervenute dopo oltre un anno dalla comunicazione di cessazione dell’attività e quindi non possono ritenersi idonee a produrre effetti rispetto alla revoca”.

Il citato ricorso n. 801/2019, trattenuto in decisione alla udienza odierna, è stato respinto nel merito con sentenza di questo Tribunale n. 34 del 14 gennaio2022, con conseguente piena efficacia della disposta revoca dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti rilasciata alla Società ricorrente e l’impossibilità per la stessa riattivare o comunque esercitare l’attività di gestione dell’impianto di distribuzione di carburanti in questione.

Invero, il consolidamento della revoca dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività di gestione dell’impianto di distribuzione carburanti, adottata dal Comune resistente in data 10 maggio 2019, comporta la sopravvenuta carenza di interesse della Società ricorrente alla definizione della domanda di annullamento relativamente all’impugnato provvedimento comunale del 21 novembre 2018, adottato ex art. 19 comma 3 della Legge n. 241/1990, contenente il divieto di prosecuzione delle attività di ristrutturazione dell’impianto di distribuzione di carburanti di cui alla S.C.I.A. e alla C.I.L.A. presentate dalla Società ricorrente con ordine di rimozione di tutte le opere eseguite, dato che l’eventuale accoglimento del presente ricorso non le permetterebbe di ottenere il bene finale della vita (lo svolgimento dell’attività di distribuzione carburanti nell’impianto ristrutturato), reso impossibile dalla revoca dell’autorizzazione amministrativa all’esercizio impugnata con il ricorso n. 801/2019.

Del resto, secondo quieti principi giurisprudenziali, la sopravvenuta carenza di interesse si verifica tutte le volte in cui si verifichi, come nella fattispecie dedotta in giudizio, una modificazione della situazione di fatto o di diritto tale da comportare per il ricorrente l’inutilità dell’eventuale sentenza di accoglimento del ricorso, non essendo più configurabile in capo ad esso un interesse, anche solo strumentale o morale, alla decisione stessa, ovvero quando sia stato adottato dall’Amministrazione un provvedimento idoneo a ridefinire l’assetto degli interessi in gioco che, pur senza avere alcun effetto satisfattivo nei confronti del ricorrente, renda certa e definitiva l’inutilità della sentenza.

3. In definitiva, per le ragioni ut supra sintetizzate, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Sussistono i presupposti di legge (fra cui la peculiarità della controversia e ragioni equitative) per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti del giudizio.

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