TAR Salerno, sez. II, sentenza 2019-12-24, n. 201902257

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2019-12-24, n. 201902257
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201902257
Data del deposito : 24 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/12/2019

N. 02257/2019 REG.PROV.COLL.

N. 01690/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso, numero di registro generale 1690 del 2009, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
C C, in qualità di legale rappresentante pro tempore della società Metro di Cusati Carmelina &
C. s. a. s., con sede in Camerota, rappresentata e difesa dall’Avv. M F, con domicilio eletto, in Salerno, alla via Luigi Guercio, 441, presso l’Avv. Pasquale Del Duca;

contro

Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, domiciliato ex lege in Salerno, al Corso Vittorio Emanuele, 58;
Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico Artistico ed Etnoantropologico per le Province di Salerno e Avellino e Comune di Camerota, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

(atto introduttivo del giudizio)

A) del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Salerno ed Avellino, a firma del Soprintendente p. t., del 29 luglio 2009, notificato in data 21 agosto 2009, con il quale è stato disposto il parziale annullamento dell’autorizzazione paesaggistica n. 50 del 14 ottobre 2008 (del fabbricato denominato “2” nei grafici di progetto, composto da tre palazzine a due livelli, collegate da un piano porticato continuo e delle opere di sistemazione esterna: viali, pavimentazione, piscina, etc.), a firma del dirigente dell’U. T. C. del Comune di Camerota, afferente all’ottenimento del permesso di costruire per la “riconversione mediante ristrutturazione integrale di un villaggio esistente in struttura ricettiva di tipo alberghiero”;

B) ove occorra, di tutti gli atti presupposti e connessi, nonché degli atti istruttori non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali;

(atto di motivi aggiunti)

- A) del decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico di Salerno ed Avellino, a firma del Soprintendente p. t., del 23 dicembre 2009, notificato in data 4 gennaio 2010, con il quale è stato disposto il parziale annullamento dell’autorizzazione paesaggistica n. 50 del 14 ottobre 2008 (del fabbricato denominato “2” nei grafici di progetto, composto da tre palazzine a due livelli, collegate da un piano porticato continuo e delle opere di sistemazione esterna: viali, pavimentazione, piscina, etc.), a firma del dirigente dell’U. T. C. del Comune di Camerota, afferente all’ottenimento del permesso di costruire per la “riconversione mediante ristrutturazione integrale di un villaggio esistente in struttura ricettiva di tipo alberghiero”;

- B) ove occorra, di tutti gli atti presupposti e connessi, nonché degli atti istruttori non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2019, il dott. P S;

Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue;


FATTO

La ricorrente, nella qualità in atti, premesso che:

la struttura del villaggio – ristorante, di proprietà della società, di cui era legale rappresentante, era ubicata in località Sereni, a Marina di Camerota, su terreno distinto in Catasto al foglio 24, particella 885 (ex 53/a);

l’azienda turistica era ubicata, in particolare, poco prima dell’ingresso del centro abitato di Marina di Camerota, in un’area immediatamente a monte della strada statale 562, in zona urbanizzata soprattutto da insediamenti di tipo turistico – ricettivo, caratterizzata principalmente dall’esistenza di villaggi turistici, residence e campeggi;

l’area aziendale, di complessivi 7210 mq., confinante a sud con la strada statale 562, a nord – est ed ovest con proprietà di terzi, discendeva verso la sottostante strada con quote altimetriche che passavano da 44.00 m. a 36.00 mt. s. l. m., e vi s’accedeva direttamente dalla strada statale, con un tracciato di penetrazione che saliva verso il monte, snodandosi tra le piante d’ulivo esistenti;

il complesso era adibito ad attività ristorativa nonché a villaggio, comprendendo un corpo principale centrale, con ristorante e camere, ed altri manufatti sparsi (bungalows), isolati, dislocati nella superficie ulivetata, adibiti ad alloggio per gli ospiti;

il corpo principale era costituito da tre piani in elevazione (piano terra, primo e secondo) oltre che da un piano interrato, nel quale erano collocati depositi, mentre al piano terra trovavano spazio i servizi comuni quali sala ristorante, cucina, bar, sala da ballo e depositi e 7 camere, al primo piano un appartamento e al secondo piano un appartamento, con strutture interamente realizzate in muratura;

il nucleo originario del corpo centrale era costituito da un fabbricato rurale assai risalente, oggetto, negli anni, di diversi ampliamenti;

i manufatti sparsi erano bungalow e tukul, e precisamente tre di tipo A con doppia camera da letto e angolo cottura con servizi, cinque tipo B con due camere da letto, ambiente giorno e servizi, tre tipo C (monolocali con servizi) e tre tukul tipo D (monolocali senza servizi), tutti costituiti da strutture in legno;

l’intera proprietà ricadeva in zona omogenea D2 del vigente Piano Regolatore del Comune di Camerota — zona R. I. R. I. del vigente P. T. P.;

la ricorrente, nella qualità in epigrafe, aveva inoltrato al Comune di Camerota istanza per l’ottenimento di permesso di costruire, avente ad oggetto la riqualificazione della struttura ricettiva;

acquisito il parere favorevole della C. E. C. I. ( verbale n. 01 del 14 ottobre 2008), il Comune di Camerota, nella persona del Responsabile dell’U. T. C., aveva rilasciato il nulla – osta paesaggistico, n. 50 del 14.10.2008;

tanto premesso, lamentava che il Soprintendente ai B. A. P. P. S. A. D. di Salerno e Avellino, con l’impugnato decreto, aveva disposto l’annullamento dell’assenso paesistico n. 50/2008, con decreto d’annullamento notificato in data 21.08.2009, il quale peraltro era, a suo avviso, illegittimo, per i seguenti motivi in diritto:

1) VIOLAZIONE DI LEGGE (ARTT. 7, 8 E 21 octies L.241/1990 – ART. 159

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