TAR Venezia, sez. III, sentenza 2012-07-30, n. 201201075

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2012-07-30, n. 201201075
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201201075
Data del deposito : 30 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01468/2011 REG.RIC.

N. 01075/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01468/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1468 del 2011, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. R C, J L, con domicilio eletto presso la segreteria del Tar;

contro

Ministero dell'Interno;

per l'annullamento

del provvedimento di rigetto dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da minore età in motivi di lavoro subordinato - attesa occupazione, emesso dalla Questura -OMISSIS- in data 04.01.2011 e notificato al ricorrente in data 14.06.2011 n. -OMISSIS-;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2012 il dott. R S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Il diniego impugnato è relativo alla domanda di conversione del permesso di soggiorno per minore età in permesso di soggiorno per lavoro, ed è fondato sull’assunto che il permesso di soggiorno del ricorrente non sarebbe convertibile per effetto della legge 15 luglio 2009, n. 94, che, all'articolo 1, comma 22, lettera v), ha modificato l’art. 32, comma 1 bis, del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, disponendo che anche i minori affidati o sottoposti a tutela debbano rispettare apposti requisiti ai fini della convertibilità del permesso di soggiorno per minore età, consistenti nella presenza almeno triennale in Italia e nell’aver seguito per almeno due anni un progetto di integrazione sociale, requisiti insoddisfatti nel caso di specie.

Il provvedimento è impugnato per le seguenti censure:

I) violazione dell’art. 32 del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dell’art. 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, illogicità della motivazione, travisamento e violazione del principio di irretroattività di cui all’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, perché, come già accaduto per la legge 30 luglio 2002, n. 189, la normativa sopravvenuta non è applicabile retroattivamente a quanti non siano nelle condizioni materiali e giuridiche di poter frequentare, dalla data dell’entrata in vigore della legge 15 luglio 2009, n. 94, il progetto biennale di integrazione sociale;

II) violazione, sotto altro profilo, dell’art. 32 del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, perché la legge 15 luglio 2009, n. 94, richiama il solo comma 1 bis del citato art. 32, e pertanto richiede solo la partecipazione biennale al progetto, e ammette che tale progetto possa concludersi dopo il raggiungimento della maggiore età;

III) in via subordinata, illegittimità del provvedimento impugnato in via derivata all’illegittimità costituzionale dell’art. 32 del Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94, per violazione degli artt. 3, 10 comma 1, 117 comma 1, 30 comma 2, 31 comma 2 e 97 della Costituzione, per l’irragionevole parificazione dei minori sottoposti a tutela, alla condizione dei minori non accompagnati, in contrasto con la nozione di minori non accompagnati prevista dalla normativa comunitaria;

L’Amministrazione, costituitasi in giudizio, ha chiesto la reiezione del ricorso.

ritenuto:

che la questione in diritto sia stata esaminata dalla sezione con sentenza n. 182 del 7.2.2012, con affermazione di principi che il Collegio condivide;

che dunque il ricorso si rivela fondato e deve essere accolto, per le ragioni che seguono:

“Il testo originario dell’art. 32 del testo unico di cui al Dlgs. 25 luglio 1998, n. 286, nel quale è stato trasfuso l’art. 30 della legge 6 marzo 1998, n. 40, prevedeva, al compimento della maggiore età, la convertibilità del permesso di soggiorno per minore età dei figli minori degli stranieri regolarmente soggiornanti e dei minori affidati ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, senza restrizioni.

Il legislatore è successivamente intervenuto per impedire l’incondizionata conversione dei permessi di soggiorno per minore età rilasciati ai minori non accompagnati.

Per minore non accompagnato, come previsto dall’art. 1, comma 2, del

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