TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-02-15, n. 202300316

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2023-02-15, n. 202300316
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300316
Data del deposito : 15 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/02/2023

N. 00316/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00976/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 976 del 2022, proposto da
Fin.Gest S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A P, R F e A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del silenzio formatosi sull’istanza-diffida notificata in data 29.04.2022 con la quale la ditta ricorrente ha invitato il Comune di Foggia ad attivare il procedimento di ritipizzazione urbanistica relativo all’aerea di sua proprietà in relazione al contesto urbanistico in cui la stessa è inserita;

e per la condanna

dell’Amministrazione Comunale a provvedere sull’anzidetta istanza-diffida rimasta inevasa, con nomina di Commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia del Comune di Foggia.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Foggia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 gennaio 2023 il dott. V B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La FIN.GEST. s.r.l. è proprietaria di un’area urbana sita in Foggia, delimitata dalle strade di Viale Fortore e Viale degli Artigiani e confinante con altre proprietà private, meglio descritte in Catasto Terreni del Comune di Foggia al foglio di mappa n. 76, p.lla 441 e p.lla 608 della consistenza totale di mq 3.085.

La suddetta area era già tipizzata nel previgente P.R.G. “Rutelli”, approvato con Decreto del Presedente della Repubblica del 2 giugno 1963, come “area per attrezzature e servizi”.

Nel vigente P.R.G. “Benevolo”, adottato con delibera di C.C. n. 64 del 6.12.1992 conformemente a quanto disposto all’art. 55 L.R. n. 56/80 e approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1005 del 20.7.2001, pubblicata sul B.U.R.P. n. 138 del 10.9.2001 ai sensi dell’art. 16 della L.R. 56/80, il tutto con le prescrizioni e modifiche contenute nella delibera di G.R. n. 7914 dell’ 11.11.1997 e, successivamente, al fine di una corretta gestione urbanistica del territorio comunale, con delibera di C.C. n. 39 del 2.10.2008, il Comune di Foggia prendeva atto dell’adeguamento del P.R.G. alle prescrizioni ed osservazioni accolte di cui alla delibera n. 7914 dell’11.11.1997 e n. 1005 del 20.7.2001 (pubblicata sul B.U.R.P n.37 del 10.3.2009) come “aree per servizi pubblici di interesse locale (Aree SP) - PQ - Parco di Quartiere”.

Nelle aree di proprietà privata, individuate dal redattore del P.R.G. come Parco di Quartiere, confinanti con l’area di proprietà della FIN.GEST s.r.l., dopo la scadenza delle norme di salvaguardia, per decorrenza dei termini fissati dall’art. 12, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001, sono stati rilasciati permessi di costruire e realizzati edifici in conformità delle previsioni urbanistiche del P.R.G. “Rutelli”.

La società deduce che allo stato, sarebbe decorso il termine quinquennale di efficacia del vincolo sostanzialmente espropriativo gravante sull’area di proprietà della ricorrente, senza che l’Amministrazione comunale abbia avviato le procedure finalizzate all’indennizzo dell’espropriazione per pubblica utilità.

L’Amministrazione sarebbe tenuta a ripianificare l’area incisa da vincolo decaduto.

Tuttavia il Comune non ha ancora provveduto nonostante l’istanza - diffida inviata per cui l’istante agisce per l’annullamento del silenzio inadempimento deducendo i seguenti motivi:

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2 della L. n. 241/1990.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Cost. nonché dei principi del giusto procedimento e del buon andamento dell’azione amministrativa.

Il Comune di Foggia si è costituito in giudizio per resistere al ricorso con articolata memoria in cui eccepisce la infondatezza del ricorso.

Alla camera di consiglio del 25 gennaio 2023, dopo ampia discussione tra le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

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