TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-01-13, n. 202300319

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. I, sentenza 2023-01-13, n. 202300319
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202300319
Data del deposito : 13 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/01/2023

N. 00319/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03332/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3332 del 2022, proposto da:
STCV S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, Ing. G D M - in proprio e quale capogruppo mandataria del costituendo RTP con i mandanti HUB ENGINEERING CONSORZIO STABILE SCARL, in persona del legale rappresentante pro tempore, 3IPROGETTI S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, ARCHIMEDE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, ING. A D LUCA - rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli Avv.ti F Z, F M e A F, con domicilio digitale come da PEC da Reginde;

contro

Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11 e con recapito digitale come da PEC da Reginde;

nei confronti

di Benedetti &
Partners Studio Associato di Ingegneria, in persona dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Ing. Andrea Benedetti, in proprio ed in qualità di capogruppo mandataria del costituendo RTI Benedetti &
Partners-Studio Associato di Ingegneria, Y.U.PPIES’
Services S.r.l., Airis S.r.l., Studiosilva S.r.l. e Archeomodena, rappresentati e difesi dall’avv. Maurizio Ferlini e dall’avv. Elisa Orlandini e con recapito digitale come da PEC da Reginde;

per l'annullamento

1) riguardo al ricorso principale:

1.1) degli atti e dei provvedimenti adottati dall’Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Campania, nell’ambito della procedura di gara avente ad oggetto l’affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi al “Servizio di rilievo architettonico, strutturale ed impiantistico, indagini specialistiche per la conoscenza del sito e dei manufatti, valutazione della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica e indagine ambientale, da eseguirsi sull’immobile NAB0644 “EX CASERMA A. CAVALLERI” sito in San Giorgio a Cremano (NA) al Corso San Giovanni a Teduccio 1062/bis.” (CUP: G64E21004760005 - CIG: 90303955B2 - CPV: 71250000-5), funzionali all’intervento di “realizzazione di un Polo operativo ed alloggiativo per gli usi della Guardia di Finanza della Città Metropolitana di Napoli”, nella misura in cui a mezzo degli stessi si è disposta l’aggiudicazione in favore del controinteressato RTP BENEDETTI &

PARTNERS

Studio Associato di Ingegneria, anziché nei confronti dell’odierno ricorrente, previa esclusione del primo dalla procedura e/o decurtazione del punteggio assentito all’offerta del RTP controinteressato e, in particolare:

1.2) della determinazione di aggiudicazione “DEMANIO.AGDCM01. REGISTRO UFFICIALE. 0007175.06-05-2022.U”, adottata in favore del RTP controinteressato;

1.3) della proposta di aggiudicazione in favore del controinteressato formulata dalla Commissione giudicatrice in esito all’esperimento della procedura di valutazione delle offerte di cui ai verbali n. 1 prot. 2022/3710/DRCAM del 10.03.2022, n. 2 prot. 2022/4625/DRCAM del 23.03.2022, n. 3 prot. 2022/4755/DRCAM del 24.03.2022, n. 4 prot. 2022/5018/DRCAM del 29.03.2022, nonché dei verbali appena citati;

1.4) dell’attività e degli atti di verifica e valutazione della domanda di partecipazione e della documentazione amministrativa del controinteressato effettuata dal Seggio di gara con i verbali prot. n. 2022/5920/DRCAM del 12.04.2022 e prot. n. 2022/6068/DRCAM del 14.04.2022, nonché dei verbali appena citati;

1.5) dell’approvazione dei citati verbali di gara e della proposta di aggiudicazione formulati dal RUP con nota prot. n. 2022/6537/DRCAM del 27.04.2022;

1.6) ove occorra, dei sopraindicati verbali delle sedute (pubbliche e riservate) di gara, ivi compreso il verbale della prima seduta pubblica del Seggio di gara del 7.02.2022 prot. 2022/1766/DRCAM, nelle parti in cui non si è disposta l’esclusione del controinteressato e/o è stato attribuito al controinteressato un punteggio di gran lunga superiore a quello effettivamente spettante;
- ove occorra, del Bando, del Disciplinare e di ogni altra norma, documento e atto di gara, ove intesi nel senso fatto proprio dalla S.A.;

1.6) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi del ricorrente.

CON RICHIESTA

- di subentro del ricorrente nel contratto eventualmente sottoscritto con il RTP aggiudicatario, ove nelle more stipulato, previa dichiarazione d’inefficacia del contratto stesso ex artt. 121 e/o 122 del c.p.a.;

- ovvero, in via subordinata, ove in corso di causa la pretesa al conseguimento di tale bene della vita dovesse risultare impossibile per fatto indipendente da volontà e/o colpa dell’odierno ricorrente, con richiesta di condanna dell’Ente intimato al risarcimento per equivalente del pregiudizio patito:

2) Riguardo al ricorso incidentale,

2.1) dei verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 10.03.2022 e n. 2 del 23.03.2022 (seduta pubblica telematica), riguardanti l'apertura delle buste concernenti l'offerta tecnica e la verifica della presenza dei documenti richiesti dall'art. 16 del disciplinare nella parte in cui ha ritenuto conforme l'offerta tecnica del RTI STCV agli standard redazionali previsti dalla lex specialis;

2.2) dei verbali della commissione giudicatrice n. 3 del 23.03.2022 e n. 4 del 24.03.2022 (sedute riservate), n. 4 del 29.03.2022 (seduta pubblica) contenenti la valutazione delle offerte tecniche nelle parti in cui hanno assegnato un punteggio all'offerta tecnica del RTI STCV - e, in particolare, alla relazione di cui al criterio B "Caratteristiche tecnico metodologiche dell'offerta" - malgrado la stessa sia stata redatta in modo difforme da quanto prescritto dal disciplinare;

2.3) del verbale di seggio di gara n. 3 (seduta pubblica telematica) del 14.04.2022, contenente la valutazione della documentazione amministrativa presentata dal concorrente secondo classificato in graduatoria nella parte in cui non ha disposto l'esclusione dello stesso RTI ricorrente STCV;

- di ogni altro atto antecedente, presupposto, conseguente, connesso ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuto, che dovesse legittimare la posizione soggettiva della ricorrente principale (e del relativo RTI).


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Campania, di Benedetti &
Partners;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 ottobre 2022 il dott. G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- La ricorrente, società STCV s.r.l., quale mandataria del costituendo RTP con i mandanti Hub Engineering Consorzio Stabile S.c.a.r.l., 3IProgetti S.R.L., Archimede S.R.L., Ing. A D L, ha preso parte alla procedura telematica espletata tramite sistema e-procurement di Acquisti in Rete, dall’Agenzia del Demanio-Direzione Regionale Campania, relativa all’affidamento – con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo nonché nel rispetto delle Linee Guida ANAC n. 1 – del “Servizio di rilievo architettonico, strutturale ed impiantistico, indagini specialistiche per la conoscenza del sito e dei manufatti, valutazione della vulnerabilità sismica, diagnosi energetica e indagine ambientale, da eseguirsi sull’immobile NAB0644 “EX CASERMA A. CAVALLERI” sito in San Giorgio a Cremano (NA) al Corso San Giovanni a Teduccio 1062/bis” (CUP: G64E21004760005 - CIG: 90303955B2 - CPV: 71250000-5), funzionali all’intervento di “realizzazione di un Polo operativo ed alloggiativo della Guardia di Finanza della Città Metropolitana di Napoli”.

L’importo stimato per l’affidamento è pari ad € 1.232.943,61, di cui € 29.137,40 per costi di manodopera ed € 11.183,90 per oneri della sicurezza non ribassabili.

Alla procedura in discussione prendeva parte anche il RTP controinteressato, con mandataria la Benedetti &
Partners Studio Associato di Ingegneria.

La procedura si è conclusa col provvedimento di aggiudicazione prot. n. “0007175.0605-2022.U” in favore del RTP Benedetti &
Partners, al quale veniva assentito una valutazione pari a 94,11 punti complessivi su 100, seguito dall’odierno ricorrente, secondo graduato, con 92,79 punti su 100.

Dopo alcuni solleciti, in data 25 maggio 2022, l’Agenzia del Demanio consentiva l’accesso alla documentazione di gara ed all’offerta del controinteressato RTP Benedetti &
Partners.

2.- Ad avviso della ricorrente, dall’esame della documentazione relativa all’offerta del RTP aggiudicatario e dai verbali di gara emergerebbe una evidente illegittimità del provvedimento di aggiudicazione;
di qui il presente ricorso, notificato il 24 giugno 2022 e depositato il successivo 8 luglio, col quale STCV ha proposto le seguenti censure:

1) violazione degli artt. 48, 83, 85, 86, 216 e 217 d.lgs. 50/2016 per invalidità del modulo partecipativo scelto dal RTI aggiudicatario e, in particolare, per mancato possesso dei requisiti di partecipazione in misura maggioritaria e mancata esecuzione per intero dei lavori da parte della mandataria capogruppo, Benedetti &
Partners.

Il disciplinare di gara al paragrafo 7.4), nell’enucleare le regole per la composizione dei raggruppamenti temporanei, afferma che: “Nell’ipotesi di raggruppamento misto (raggruppamento di tipo verticale con la presenza di un'associazione di tipo orizzontale ai soli fini della realizzazione congiunta del servizio della categoria secondaria) è sottoposto all'applicazione delle regole proprie tanto dei raggruppamenti verticali quanto di quelli orizzontali. Per l’esecuzione delle categorie scorporabili o prevalenti possono essere previsti sub-raggruppamenti orizzontali. La mandataria deve eseguire le prestazioni principali e deve essere in possesso dei requisiti in misura maggioritaria.”

Ai fini della partecipazione dei raggruppamenti, dunque, ed in ragione della complessità e della

peculiarità delle prestazioni richieste, la lex specialis pone le seguenti regole:

• la mandataria deve eseguire le prestazioni oggetto d’appalto in misura maggioritaria;

• le sub-associazioni di tipo orizzontale (negli ambiti di RTP misti) sono ammesse per la realizzazione congiunta delle sole categorie secondarie.

Entrambe le descritte regole sono state disattese dalla controinteressata, con conseguente necessità di doverla escludere dalla procedura di gara.

Nel caso in esame, infatti, la mandataria si limita ad eseguire prestazioni in misura non maggioritaria cui corrisponde un importo in lavori (commisurato al valore dell’opera) pari ad € 2.736.864,00 sensibilmente inferiore agli importi delle prestazioni eseguite dalle mandanti.

Dall’esame della composizione del RTI controinteressato emerge infatti che lo stesso ha natura di RTI misto con la presenza di sub-raggruppamenti di tipo orizzontale, anche nella categoria prevalente S.04.

Da ciò una chiara violazione del disciplinare di gara laddove (§ 7.4), legittima “...la presenza di un'associazione di tipo orizzontale ai soli fini della realizzazione congiunta del servizio della categoria secondaria” e non già per la categoria prevalente.

Per la partecipazione di raggruppamenti di imprese, l’art. 3 del disciplinare stabilisce per di più che “la prestazione principale è afferente alla categoria S.04 [categoria di progettazione per strutture, verifiche strutturali] mentre “le prestazioni secondarie sono afferenti alle categorie E.17 [categoria di progettazione per verde e opere di arredo urbano] ed E.20 [categoria di progettazione per manutenzione straordinaria, ristrutturazione e riqualificazione di edifici esistenti]″.

Pertanto, correttamente operando, il RTI aggiudicatario avrebbe potuto ricorrere ad un’associazione orizzontale nelle sole categorie secondarie E.20 e E.17 e non per quella prevalente S.04 come è invece erroneamente accaduto.

b) Violazione degli artt. 83 e 95 del D.lgs. 50/2016. Violazione dei principi generali su par condicio, buon andamento ed imparzialità in tema di appalti pubblici. Violazione dei paragrafi 16, 18, 18.1, 18.3 del disciplinare di gara in punto di documentazione e valutazione dell’offerta tecnica nonché di attribuzione dei punteggi. Violazione delle Linee Guida ANAC n.

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