TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2015-11-24, n. 201513283
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Testo completo
N. 13283/2015 REG.PROV.COLL.
N. 11902/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11902 del 2013, proposto da:
S.r.l. Albatros, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti L A e T C, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via Federico Cesi, 72;
contro
Comune di Campagnano di Roma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso il medesimo in Roma, Via P. Leonardi Cattolica, 3;
per l'annullamento
del diniego di accertamento di conformità datato 12 settembre 2013 prot. n. 15451 del Comune di Campagnano di Roma, con riferimento all’edificio sito in loc. Borgo Fornari Foglio 18 Mappali 869, 870, 871, 979, 984, 985 e 987;
dell' ordinanza di demolizione delle opere edilizie n. 85 del 16 settembre 2013 del Comune di Campagnano di Roma con preannunciata sanzione di acquisizione in una alla conferente area di sedime;
di ogni altro atto e/o provvedimento antecedente, conseguente e comunque connesso ed in particolare: della comunicazione del 9 agosto 2013 recante i motivi ostativi all’accoglimento dell’accertamento di conformità e dell’ordinanza di demolizione n. 70 del 22 luglio 2013, ove non sia ritenuta caducata dalla (ovvero assorbita nella) successiva;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Campagnano di Roma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2015 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Viene all’esame il ricorso proposto dalla Società istante avverso il diniego di accertamento di conformità ed il conseguente provvedimento di demolizione con riferimento all’edificio realizzato a seguito di permesso di costruzione n. 1 del 2010 ed oggetto di variante essenziale in assenza di titolo, accertata in data 15 gennaio 2013. A seguito dell’avvio del procedimento sanzionatorio, dunque, la proprietà presentava il progetto ex art. 22 co. 1 e 2 lett. b), l. reg. n. 15 del 2008 (art. 36, d.P.R. n. 380 del 2001) per chiedere l’accertamento di conformità dello stato attuale dell’edificio e dichiarare l’avvenuta esecuzione spontanea di opere di parziale ripristino degli abusi contestati.
Avverso il diniego, la Società opponeva le seguenti censure:
1 – omessa considerazione dell’accoglibilità per effetto dell’asservimento della volumetria del lotto 1 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e di diritto;
2 – conseguentemente, inconferente richiamo al principio della doppia conformità;
3 – in via subordinata, legittimazione ex post del realizzato intervento alla stregua del combinato disposto degli artt. 3 e 5, l. reg. n. 21 del 2009 (c.d. Piano casa).
Si costituiva il Comune per resistere contestando gli argomenti ex adverso dedotti.
Con ordinanza cautelare n. 342 del 2014 era accolta l’istanza di sospensione dell’ordine di demolizione.
Con ordinanza n. 6242 de 2015, il Collegio disponeva, peraltro, l’acquisizione del progetto e della allegata relazione.
II – Osserva il Collegio che si confrontano sull’utilizzabilità della volumetria (superiore a quella assentita nel permesso originario) le diverse prospettazioni di parte ricorrente e dell’Amministrazione:
secondo la prima, infatti, essa sarebbe resa possibile dal mancato utilizzo del titolo edificatorio relativo al lotto 1, che sarebbe peraltro decaduto; secondo l’Amministrazione,