TAR Perugia, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-11, n. 202400055
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Pubblicato il 11/09/2024
N. 00055/2024 REG.PROV.CAU.
N. 00315/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 315 del 2024, proposto dai signori -OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati G S e D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Perugia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati L Z, R M e S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia,
dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS-, prot. -OMISSIS-, notificata il -OMISSIS-;
- nonché di ogni altro provvedimento, connesso, conseguenziale e/o presupposto, ad oggi non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Perugia;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2024 il dott. D D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, in ragione del carattere ripristinatorio del provvedimento impugnato, nel bilanciamento dei contrapposti interessi e tenuto conto della particolare situazione familiare dei ricorrenti, può ritenersi prevalente l’esigenza di mantenere la res adhuc integra fino alla definizione del merito del ricorso;
Ritenuto che, a tale ultimo fine, possa essere fissata la seconda udienza pubblica del mese di -OMISSIS-;
Ritenuto equo, infine, disporre la compensazione tra le parti delle spese della presente fase;