TAR Palermo, sez. I, sentenza 2022-12-15, n. 202203623
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Testo completo
Pubblicato il 15/12/2022
N. 03623/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01341/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1341 del 2017, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto in Palermo, Via Libertà, n. 171;
contro
- l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS) in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G M e T G N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso gli uffici dell’Ente, in Palermo, via M. Toselli, n. 5;
- il Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n.6;
per l'annullamento
- della nota del 27 febbraio 2017 con cui l'INPS – Direzione Provinciale di Messina ha rigettato il reclamo proposto in pari data avverso la riliquidazione del Trattamento di Fine Servizio operata dalla stessa Direzione Provinciale di Messina come da prospetto del 26 gennaio 2017;
- del provvedimento di riliquidazione del TFS n. 1476, del 23 gennaio 2017, richiamato nel citato prospetto INPS – Direzione Provinciale di Messina del 26 gennaio 2017;
- ove occorra e per quanto di ragione, del precedente provvedimento di liquidazione del TFS del ricorrente n. 6171, del 12 aprile 2016, richiamato nel prospetto INPS – Direzione Provinciale di Palermo del 18 aprile 2016;
- degli atti presupposti, connessi e consequenziali;
per l'accertamento
- del diritto alla riliquidazione del TFS in relazione al servizio effettivamente prestato per anni 57 e con ultima retribuzione utile pari ad euro 58.744,65, così come indicato dall'Amministrazione di appartenenza;
- del diritto a non corrispondere gli interessi sulle somme a lui erogate in acconto sulle maggiori somme dovute;
per la condanna
- dell'INPS al pagamento delle maggiori somme dovute a titolo di TFS, aumentate di interessi e rivalutazione monetaria.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Vista la memoria di costituzione in giudizio dell’Inps;
Viste le memorie difensive e di replica,
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa A P;
Udito, nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2022, il difensore di parte ricorrente, presente così come specificato nel verbale;
FATTO
Con atto notificato il 28 aprile 2017 e depositato il 26 maggio 2017, il ricorrente, militare andato in congedo con il grado di Maggiore dell'Arma dei Carabinieri ha impugnato la nota del 27 febbraio 2017 con cui l'INPS – Direzione Provinciale di Messina ha rigettato il reclamo proposto avverso la riliquidazione del trattamento di fine servizio come da prospetto del 26 gennaio 2017, oltre agli atti presupposti.
In particolare, è contestata la decisione dell’INPS circa la non applicabilità del beneficio dei 6 scatti previsto dall'art. 6 bis del D.L. n. 387/1987, come sostituito dall'art. 21 della legge n. 232/1990, nonché la trattenuta della somma di euro 30.501,99 in applicazione dell'art. 13 della legge n.1139/1957, a titolo di recupero sulle precedenti liquidazioni ed erogazioni avvenute in occasione della prima cessazione dal servizio avvenuta nel 2009: in altri termini, l'INPS avrebbe tenuto conto, nella liquidazione, dei dati stipendiali effettivi comunicati dal Comando dei Carabinieri, aggiungendovi soltanto i 6 scatti come valorizzati al tempo della prima liquidazione avvenuta nel 2009, omettendo così l'applicazione del beneficio dei 6 scatti sui residui anni di servizio effettuati e, soprattutto, sulla retribuzione effettiva maturata per effetto della ricostruzione economica e giuridica della carriera.
L’INPS, pertanto, in sede di definitiva liquidazione del TFS avrebbe fatto erroneamente riferimento allo stipendio complessivo pari alla minore somma di euro 51.967,40, invece di quella totale di € 58.744.65, di cui € 6.255,92 a titolo dei sei scatti spettanti per legge.
È dedotta l’illegittimità dell’atto impugnato per i motivi specifici di:
1) “ violazione e falsa applicazione dell'art. 21, commi 1° e 2°, della legge 7 agosto 1990 n. 232 ”.
Il trattamento di fine servizio deve essere quantificato applicando il beneficio dei 6 scatti sull'ultima retribuzione spettante in base all'intero servizio effettuato e al grado rivestito al momento del congedo, così come spiegato attraverso la circolare INPDAP n.16, del 29 dicembre 2004, secondo la quale “ in caso di cessazione del servizio e successivo ripristino, il nuovo periodo di lavoro darà diritto ad una riliquidazione delle citate prestazioni - tra le quali, appunto, il TFS – con la valutazione dell'intero periodo di servizio ”;
2) “ violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge 25 novembre 1957 n. 1139, nonché dell’art. 3, comma 57, della legge 350/2003 ”.
Erroneamente l’INPS avrebbe decurtato dall'importo spettante la somma di euro 30.501,99, a titolo di recupero degli interessi sulla somma già corrisposta in occasione della prima cessazione dal servizio avvenuta nel 2009, poiché l'art. 13 della Legge n. 1139/1957 sarebbe applicabile solo nel caso di riassunzione del dipendente: nel caso di specie, invece, si tratterebbe della diversa ipotesi di cui all'art. 3, comma 57, della Legge n. 350/2003, che consente al lavoratore che sia stato sospeso dal servizio in conseguenza di un procedimento penale di prolungare o ripristinare il rapporto d'impiego, anche oltre i limiti dell'età pensionabile.
Si sostiene che dal punto di vista giuridico ed economico, il rapporto di servizio si sarebbe svolto senza soluzione di continuità, dalla data di arruolamento fino alla data del congedo definitivo (17 novembre 2015) per effetto di provvedimenti che ne hanno determinato la permanenza in servizio e l’integrale ricostruzione della carriera.
In sede di riliquidazione del TFS, quindi, l'INPS erroneamente avrebbe considerato gli ultimi sette anni di servizio come una frazione da aggiungere a quella precedente, con la conseguente applicazione, a fini della liquidazione del TFS, del citato art. 13 della Legge n. 1139/1957 o, se più favorevole, del regime di cui al precedente R.D. 395/1946: avrebbe invece dovuto provvedere alla complessiva riliquidazione dell'indennità come se il servizio non si fosse mai interrotto prima della definitiva collocazione in congedo; in ogni caso, il tasso del 4,25 % applicato per gli interessi sarebbe abnorme;
3) “ in via subordinata: eccezione di prescrizione.