TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-07-28, n. 202200550

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2022-07-28, n. 202200550
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202200550
Data del deposito : 28 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/07/2022

N. 00550/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00413/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 413 del 2016, proposto da
M S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato F M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Alessio Atzeni in Cagliari, Piazza Deffenu 9;

contro

Comune di Sassari, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M R, S P, M I R e A M A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso lo studio dell’avv. Raffaele Di Tucci in Cagliari, via Tuveri n. 47;

per l'annullamento:

- del provvedimento prot. N/2015/41 dell’11/9/2015, con cui il Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Sassari ha respinto l'istanza di accertamento di conformità ex art. 16 della L.R. n. 23/1985, pratica edilizia 2015/184 prot. n. GE/2015/0051234 del 24/4/2015, per la realizzazione di un ampliamento volumetrico (veranda chiusa), realizzazione di verande coperte e locali tecnici annessi al punto ristoro in s.v. Monte Oro, notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. (Corte Cost. 3/2010) in data 3 ottobre 2015;

- dell'ordinanza di demolizione n. 19 del 30/9/2015 del Dirigente del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di Sassari, “allo stato non notificata”;

- di ogni altro atto presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale, “ancorché allo stato incognito”, ed in particolare della comunicazione ex art. 10 bis della L. n. 241/1990 del 26/6/2015, prot. 81551, del responsabile del procedimento, con cui venivano comunicati alla società ricorrente i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sassari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 giugno 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 17, commi 6 e 7, del d.l. 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, il dott. O M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente, proprietaria di un complesso aziendale sito in Sassari, loc. Monte Oro, strada vicinale 24, all’interno del quale è presente un punto di ristoro insistente sull’area censita al Catasto Terreni del Comune di Sassari, Sez. A, foglio 65, mappale 92, della superficie complessiva di mq. 29.800, inquadrata urbanisticamente nella sottozona E3a del vigente Piano urbanistico comunale di Sassari nonché, nel precedente PRG, nella maglia 211 sottozona E, presentava in data 24.6.2015 istanza di accertamento di conformità ex art. 16 della l.r. n. 23/1985 per la realizzazione di un ampliamento volumetrico (veranda chiusa) e la realizzazione di verande coperte e locali tecnici annessi al punto di ristoro.



1.1. Il Comune di Sassari comunicava i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza ai sensi dell’art. 10- bis della l. n. 241/1990 e successivamente, in assenza di riscontro da parte dell’interessata, adottava dapprima il provvedimento di diniego dell’accertamento di conformità e poi l’ordinanza di demolizione.



1.2. Il rigetto dell’istanza di accertamento di conformità si fonda sul fatto che il progetto di ampliamento volumetrico presentato dall’interessata supera l’indice fondiario (IF) massimo consentito, pari allo 0,07 mc./mq., in violazione sia dell’art. 397 (come derogato dalla delibera di C.C. n. 31 del 18.3.2004) delle NTA del PRG vigente al momento della realizzazione delle opere (avvenuta tra il mese di novembre del 2011 e il mese di aprile del 2012), sia dell’art. 43 delle NTA del PUC vigente, il quale, nel richiamare l’art. 4 del D.A. n. 2266/U/1983 (c.d. “decreto Floris”), fissa un indice di fabbricabilità di 0,03 mc./mq.

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