TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-11-15, n. 202317072

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-11-15, n. 202317072
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202317072
Data del deposito : 15 novembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/11/2023

N. 17072/2023 REG.PROV.COLL.

N. 04287/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4287 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A C, C R, M G M, R P, M P, Lucia D'Alterio, M S C, M G, D B, M G D S, E S, D C, C F, A D, V M, M D M, R N, V B, I D M, F D M, V C, G R, D R, P G, R P, A N, V F, A A, T T, A M, A M, Vincenzo D'Angelo, M C, E C, N A E, S G, R A, Alessandra Sorrentino, Assunta Zinno, Gennaro Cirillo, Giancarlo Carotenuto, Salvatore Piro, Alberto Cosenza, Annarosaria D'Avino, Annunziata Del Sorbo, Alfredo, Primavera, Giuseppina Cirillo, Benedetta, Capuano, Maria, Cavallaccio, Marisa, Toraldo, Teresa, Capasso, Maria Rosaria, Setola, Francesco, Padricelli, Lusia Forte, Francesca, Tanzillo, Luisa Montella, Cinzia Della Vecchia, Filomena Garzillo, Domenico, Vivenzio, Concetta Saviano, Florinda Del Prete, Tiziana Ignarra, Maria Maddalena, Mariano, Francesco Zara, Gaetano Chianese, Nicoletta Chianese, Nicola Sorvillo, Teresa Del Prete, Amalia Saviano, Alessio Vergara, Filomena Loredana, Ciampa, Antonia Pascarella, Mariano Matteoni, Marco, Mondo, Raffaele, Mondo, Maria Del Prete, Antonio Errichiello, Renato Lorini, Costantino Di Laura, Diego Colonna, Daniela Sodano, Rosaria Mottola, Nunzia Iaccarino, Maria Di Lorenzo, Giovanna Auletta, Monica Amodio, Maria Cangiano, Dario De Rosa, Cinzia Del Giudice, Annamaria Evangelista, Paola Palmiero, Carmela Matteo, Antonio Mercurio, rappresentati e difesi dagli avvocati Raffaello Capunzo, Guglielmo Conca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alfredo Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Ufficio Scolastico Regionale Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo, Ufficio Scolastico Regionale Molise, Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

a) del Decreto del Direttore Generale per il Personale Scolastico del MIUR - dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale n.14 del 16.2.18, recante: indizione del concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado in uno con il bando di concorso nella parte in cui: 1) tra i soggetti legittimati a partecipare alla procedura concorsuale in discorso (cfr. art 3, n. 2) vi ammette esclusivamente – a mente dell'art.17, comma 3 Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 59 - <<…Gli insegnanti tecnico-pratici […] purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto alla data del 31 maggio 2017…>>, inibendosi la partecipazione a coloro – tra i quali gli odierni istanti – che, nella qualità di Insegnanti Tecnico Pratici per la classe di concorso A-66 – trattamento testi, dati ed applicazioni, informatica – non hanno avuto la possibilità (a cagione delle illegittime prescrizioni di cui al D.M. n. 374/2017) di inserirsi nelle Graduatorie di istituto atteso che, nell'allegato al D.M. citato, tra le classi di concorso indicate non era ricompresa quella di afferenza degli odierni istanti (A66);
né si è consentita la loro confluenza nella classe di concorso B-16 - laboratori di scienza e tecnologie informatiche - omogenea alla A-66). I quali ultimi sono da considerarsi ex sé già abilitati all'insegnamento e, dunque, legittimati alla partecipazione al concorso ovvero avrebbero dovuto essere inseriti nella detta seconda fascia delle graduatorie di istituto ex officio in ragione della efficacia erga omnes della sentenza n. 9234/2017 resa dal T.A.R. Lazio-Sez. III^ bis, gravata innanzi il Consiglio di Stato dall'Amministrazione scolastica ma da questo non sospesa;

2) nell'indicare le modalità di inoltro della domanda di partecipazione <<impone a pena di esclusione>>
a mente dell'art. 4, nn. 1 e 3, come unica ed esclusiva opzione ammessa, quella della <<istanza Polis ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii.>>
ammonendosi che <<le istanze presentate con modalità diverse non sono in alcun caso prese in considerazione>>. Ciò in quanto la prescritta unica ed esclusiva modalità comporta, non soltanto il blocco informatico delle istanze di partecipazione al concorso dei candidati ritenuti aprioristicamente privi dei requisiti idoneativi ma anche la reiezione delle domande presentate dagli interessati in versione cartacea;

b) di ogni altro atto preordinato, connesso e consequenziale con quelli che precedono, tra cui in particolare, per quanto di ragione: 1) il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante "Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b) della legge 13 luglio 2015, n. 107 nella parte in cui (cfr. art. 17, comma 3) subordina alla data del 31 maggio 2017 l'iscrizione nelle Graduatorie ad esaurimento ovvero nella 2^ fascia delle Graduatorie di Istituto quale condicio sine qua non per la partecipazione al concorso de quo;
2) il D.M. n. 374/2017 del 01/06/2014, peraltro annullato con sentenza T.A.R. Lazio – III^ bis n. 9234/2017 (la cui efficacia erga omnes verrà rivendicata nella presente sede) nella parte in cui all'art.2 esclude dalla possibilità di inserimento nella II fascia delle Graduatorie di circolo e di istituto i docenti ITP, previa valutazione caso per caso dell'amministrazione circa l'effettiva corrispondenza delle “nuove” classi di insegnamento per cui il docente abbia presentato domanda di inserimento ai sensi dell'All.B del D.P.R. n. 19/2016 con quelle per cui l'insegnamento era consentito dallo specifico titolo di studio posseduto ai sensi dell' Allegato C al D.M. n. 39/1998;

e, per l'effetto, per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti, previa declaratoria di conferma del valore abilitante dei diplomi I.T.P., a partecipare per la classe di concorso A-66 ovvero per la classe di concorso alla prima immediatamente compatibile e di necessaria confluenza (B-16) alle prove concorsuali come regolamentate dal bando impugnato sub a) cui allo stato risultano inopinatamente pretermessi.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da CAPORASO ANDREA il 3\4\2019 :

ammissione procedura semplificata accesso ruoli pubblica docenza in qualita' di ITP – A066


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Ufficio Scolastico Regionale Lombardia e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Abruzzo e di Ufficio Scolastico Regionale Molise e di Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 novembre 2023 la dott.ssa S P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Considerato che il legale parte ricorrente con note del 2 ottobre 2023 ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito del ricorso e dei motivi aggiunti chiedendo la compensazione delle spese di giudizio;

Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5113);

Ritenuto che la peculiarità della vicenda giustifichi la compensazione tra le parti delle spese processuali.

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