TAR Salerno, sez. II, sentenza 2017-08-29, n. 201701357

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. II, sentenza 2017-08-29, n. 201701357
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 201701357
Data del deposito : 29 agosto 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/08/2017

N. 01357/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00438/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 438 del 2015, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G G e O M, entrambi rappresentati e difesi dagli avvocati M G D B e D C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G C in Salerno, alla via Manzo, 53;

contro

Provincia di Avellino, in persona del Presidente in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio eletto in Salerno, al corso Garibaldi, n. 103;

per l'annullamento

del provvedimento del Presidente della Provincia di Avellino n. 21/14 avente ad oggetto riassetto struttura organizzativa della Provincia di Avellino;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Avellino;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2017 il dott. G G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1.- Con ricorso notificato nei tempi e nelle forme di rito, G G ed O M, come in atti rappresentati e difesi, premettevano di essere avvocati dipendenti della Provincia di Avellino con contratto a tempo indeterminato, incardinati presso l'Avvocatura di tale Ente ed iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 247/2012, presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Avellino.

Precisavano che loro attività esclusive erano l'assistenza, la rappresentanza e la difesa della Provincia di Avellino nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali.

Chiarivano che l'Avvocatura della Provincia di Avellino, già da tempo presente in amministrazione, era stata formalmente istituita con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 57 del 23.2.2007, la quale aveva sempre garantito piena autonomia ed indipendenza professionale ai professionisti avvocati ivi collocati, prevedendo l’inquadramento nel “Settore Avvocatura e Contenzioso”, con a capo un “Dirigente Avvocato” iscritto all'albo speciale presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, con funzioni esclusive di rappresentanza e difesa dell'Ente in giudizio innanzi a tutte le autorità giurisdizionali.

Lamentavano, tuttavia, che da ultimo, del tutto inaspettatamente, la Provincia di Avellino avesse adottato una serie di provvedimenti asseritamente finalizzati alla compressione ed all'annientamento dell'autonomia professionale degli avvocati appartenenti all'Avvocatura dell’Ente.

Ed invero, con provvedimento del Presidente della Provincia di Avellino n. 21 del 29.12.2014, avente ad oggetto “ Riassetto struttura organizzativa della Provincia di Avellino ”, in asserita violazione del principio di autonomia ed indipendenza professionale degli avvocati, la stessa era stata collocata quale “ Unità Organizzativa di Staff ”, nell'ambito della Direzione Generale.

Inoltre, con provvedimento prot. n. 2308 del 15.1.2014, attuativo dell'organizzazione di cui al ridetto provvedimento presidenziale, il Direttore Generale dell'Ente, nella sua qualità di Dirigente dell'Avvocatura e Contenzioso, ancora in ventilata violazione del principio di autonomia ed indipendenza professionali, aveva inopinatamente ordinato agli avvocati interni che “ per il futuro […] tutta la corrispondenza del predetto Servizio Avvocatura, sia interna che esterna, [fosse portata] all'attenzione [propria] in decente [ sic!! ] orario di ufficio ”.

Ancora, con provvedimento prot. n. 2320 del 15.1.2014, anch'esso attuativo dell'organizzazione di cui al ridetto provvedimento presidenziale n. 21/2014, lo stesso Direttore Generale aveva negato l'attribuzione di idoneo supporto di personale amministrativo all'Avvocatura ed ordinato agli avvocati interni di “ non interloquire con altri Dirigenti dell'Ente se non attraverso il proprio Dirigente di riferimento (Direttore Generale e Segretario Generale dell'Ente) ”.

Ancora, con Decreto del Presidente della Provincia di Avellino n. 5 del 16.2 2015, ad oggetto: “ Assetto organizzativo dell'Ente Incarico coordinamento Aree e Responsabile dei Settori' ” era stato ulteriormente confermato l'incarico di Responsabile del Servizio “Avvocatura e Contenzioso” al Direttore Generale e Segretario Generale dell'Ente.

Inoltre, sempre con il provvedimento presidenziale n. 21/2014, ancora e sempre in denunziata violazione di legge e dei principi di autonomia ed indipendenza dell'Avvocatura, era stato illegittimamente istituito un “ servizio sinistri ” nell'ambito del Settore Affari Generali e Personale, in luogo di collocarlo nell'ambito dell'Avvocatura (posto che tale “servizio sinistri”, competente alla gestione di sinistri nella fase precontenziosa, veniva, di fatto, illegittimamente a sottrarre una competenza che la legge - e, segnatamente, il D.L. n. 132 del 12.9.2014, alla cui stregua la fase precontenziosa dei sinistri e delle liti non poteva essere gestita invia amministrativa, dovendo attuarsi attraverso la cd. “procedura dl negoziazione assistita da uno o più avvocati” – imponeva di conferire espressamente all'Avvocatura interna).

Ancora, con lo stesso provvedimento, era stato bensì deciso di “effettuare la sistemazione dei Servizi e delle posizioni organizzative”, omettendo, tuttavia, di prevedere l'istituzione dell'Area delle " Alte Professionalità ", di cui all'art. 10 del

CCNL

22.1.2004, da attribuire agli avvocati interni, come già in precedenza espressamente riconosciuto dall'Ente con le disposizioni di cui all'art. 3 comma 3 del Regolamento dell'Avvocatura, approvato con Deliberazione Commissariale n. 118 del 31.5.2013: e ciò senza tenere in considerazione la circostanza che, con istanze del 3.10.2014 prot. n. 62496 e prot. n. 62494, gli attuali ricorrenti avevano espressamente e vanamente sollecitato l'Amministrazione a determinarsi in ordine alla esecuzione della ridetta previsione contrattuale nazionale e regolamentare interna. Amministrazione che, per contro, non aveva neppure ritenuto di dover motivare espressamente le ragioni del diniego ( rectius , in realtà, della omissione) né tantomeno aveva previamente comunicato le ragioni ostative all'accoglimento delle richieste prodotte dai ricorrenti.

L'autonomia ed indipendenza della funzione togata venivano, altresì, fatte oggetto di attacco, a dire dei ricorrenti, anche in relazione alle spettanze professionali dovute per legge. Infatti, con provvedimento presidenziale n. 8 del 28.11.2014, avente ad oggetto: “ Legge n. 114/2014 - modifiche al Regolamento dell'Avvocatura Provinciale, della rappresentanza e difesa in giudizio della Provincia di Avellino e per la disciplina della pratica forense presso la Provincia di Avellino - atto di indirizzo ”, si imponeva un tetto alla corresponsione del compensi professionali, individuandolo nel “limite massimo del trattamento economico tabellare annuo (comprensivo dell'indennità di comparto e dell'indennità di vacanza contrattuale corrispondente alla Categoria giuridica ed economica D3 del CCNL- Comparto Regioni-EE.LL.”, in luogo del “trattamento economico complessivo” così come testualmente previsto dalla legge (art. 9 comma 8 del D.L. n. 90 del 24.6.2014, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n. 114).

2.- Sulle esposte premesse, ritenendo che il complesso degli indicati provvedimenti, asseritamente emanati in violazione della normativa concernente l'esercizio della professione forense, fossero palesemente illegittimi e gravemente lesivi della posizione dei ricorrenti, ne invocavano il consequenziale annullamento, all’uopo prospettando ed argomentato plurime violazioni di legge ed eccesso di potere.

3.- Instauratosi il contraddittorio, con motivi aggiunti ritualmente notificati, i ricorrenti impugnavano altresì, sulla base delle medesime, argomentate ragioni di doglianza:

a ) il sopravvenuto Provvedimento del Presidente della Provincia di Avellino n. 28 del 2.4.2015, avente ad oggetto: " Modifica riassetto struttura organizzativa della Provincia di Avellino ", nella parte in cui era stata confermata la collocazione del settore Avvocatura quale “Unità Organizzativa di Staff”, nell'ambito della Direzione Generale;

b ) il Decreto Presidenziale n. 12 del 20.3.2015 ad oggetto “ Decreto Presidenziale n. 5 del 16.2.2015. Integrazioni e chiarimenti ”;

c ) il provvedimento del Direttore Generale della Provincia di Avellino prot. n. 24116 del 7.4.2015, con il quale si confermava il diniego di assegnazione all'Avvocatura di idoneo personale amministrativo di supporto alle attività legali;

d ) il provvedimento del Presidente della Provincia di Avellino n. 28 del 2.4.2015, nella parte in cui trasferiva il “Servizio Sinistri”, ivi compreso il personale ivi addetto, dal “Settore Affari Generali e Personale” al “Settore Viabilità e Trasporti”;

e ) lo stesso provvedimento, nella distinta parte in cui ometteva di istituire, ancora una volta, l'area delle Alte Professionalità di cui all'art. 10

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