TAR Venezia, sez. III, sentenza 2009-11-10, n. 200902755

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2009-11-10, n. 200902755
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 200902755
Data del deposito : 10 novembre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02046/2007 REG.RIC.

N. 02755/2009 REG.SEN.

N. 02046/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2046 del 2007, proposto da:
Edilferrarese Spa, rappresentato e difeso dagli avv.ti L V e S B, con domicilio presso la Segreteria del T.A.R., ai sensi dell'art. 35 R.D. 26 giugno 1924, n. 1054;

contro

l’A.N.A.S. di Roma, rappresentata e difesa dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliata per legge in Venezia, San Marco, 63;
A.N.A.S. - Compartimento Viabilita' Veneto – Venezia, non costituitasi in giudizio;

per l'annullamento

dell’avviso di inizio procedimento prot. CVE-0027900-P del 17 luglio 2007 notificato da ANAS s.p.a. sede compartimentale di Mestre (Ve) con raccomandata ricevuta il 23 luglio 2007;
del provvedimento definitivo prot. CVE-0041383-P del 17 ottobre 2007 notificato da ANAS s.p.a. con sede compartimentale di Mestre (Ve) con raccomandata ricevuta il 26 ottobre 2007 con il quale l’amministrazione ha disposto la revoca dell’autorizzazione n. 23396 del 6 dicembre 1982;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.N.A.S.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2009 il dott. Stefano Mielli e uditi per le parti i difensori S B per la parte ricorrente e l’avvocato dello Stato Greco per l’Amministrazione resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

La Società ricorrente nelle pertinenze della propria azienda che svolge attività commerciale di vendita di pavimenti e rivestimenti ed è sita nel Comune di Albignasego, ha un'insegna di esercizio, non parallela alla strada, autorizzata con provvedimento n. 23396 del 6 dicembre 1982.

L'Anas con i provvedimenti impugnati ha disposto la revoca dell'autorizzazione in quanto detta insegna non rispetterebbe la distanza di 250 metri da un'intersezione in violazione del divieto previsto dall'art. 51, comma 2, lett. h), del regolamento di attuazione del codice della strada approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 285.

Con il ricorso in epigrafe il provvedimento di revoca dell’autorizzazione è impugnato per le seguenti censure:

I) la non corretta instaurazione del contraddittorio procedimentale per l'omessa esatta indicazione, nella comunicazione di avvio del procedimento, delle norme violate, dell'oggetto del procedimento e della data della sua definizione;

II) l'omessa espressa considerazione delle osservazioni presentate dall'interessata;

III) la violazione dell'art. 51, comma 5, del DPR 16 dicembre 1992, n. 285, il quale ammette una deroga alle distanze invocate dall'Anas di cui ricorrerebbero i presupposti.

Con ordinanza istruttoria n. 124 del 21 novembre 2007, è stata disposta l’acquisizione di una relazione di chiarimenti da parte dell’Anas, la quale si è costituita in giudizio concludendo per la reiezione del ricorso.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per l'assorbente censura di cui al terzo motivo.

L'art. 51, comma 5, del DPR 16 dicembre 1992, n. 285, prescrive che il limite della distanza di 250 metri dalle intersezioni non si applica "per le insegne di esercizio, a condizione che le stesse siano collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o, fuori dai centri abitati, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a 3 m".

Secondo l'Anas detta norma subordinerebbe sempre l'operatività della deroga alla circostanza che l'insegna sia parallela al senso di marcia.

La tesi non è condivisibile in quanto, come risulta dalla lettera della norma, i requisiti previsti per la deroga sulle distanze hanno carattere disgiuntivo e non cumulativo (per un caso analogo cfr. Tar Lombardia, Milano, ord. caut. 15 maggio 2003, n. 775) e pertanto, fuori dai centri abitati, la deroga opera, anche se l’insegna di esercizio non è parallela al senso di marcia, a condizione che sia assicurata una distanza dalla carreggiata di 3 m.

Nel caso di specie ricorrono i requisiti per la deroga in quanto l'esercizio commerciale non ricade nel centro abitato del Comune di Albignasego (cfr. la dichiarazione rilasciata dal Comune di cui al doc. 11 allegato al ricorso) ed è posizionata nel giardino pertinenziale ad una distanza di m 8,25 dalla carreggiata (cfr. la planimetria di cui al doc. 10 allegato al ricorso).

Ne consegue l'illegittimità del provvedimento con il quale è stata disposta la revoca dell'autorizzazione per contrasto con al disposizione di cui all'art. 51, comma 2, lett. h), del DPR 16 dicembre 1992, n. 285.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

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