TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-01-15, n. 202400041

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-01-15, n. 202400041
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria
Numero : 202400041
Data del deposito : 15 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/01/2024

N. 00041/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00393/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Staccata di Reggio Calabria

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 393 del 2021, proposto da
SE NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Ascrizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

il Ministero della Giustizia, la Casa Circondariale di Palmi, il Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale Calabria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, domiciliata in Reggio Calabria, via del Plebiscito, n. 15;



per l’accertamento

della illegittimità della mancata corresponsione da parte dell'Amministrazione resistente del compenso sostitutivo per il periodo di congedo ordinario maturato e non fruito per l'anno 2016 e per la condanna al pagamento del medesimo compenso

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Casa Circondariale di Palmi e del Ministero della Giustizia - Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale Calabria;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 la dott.ssa Agata Gabriella Caudullo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 6 luglio 2021 il ricorrente, attualmente in servizio con la qualifica di Assistente Capo Coordinatore presso la Casa Circondariale “F. Salsone” di Palmi, ha agito in giudizio per far accertare l’illegittimità della mancata corresponsione da parte dell’Amministrazione intimata del compenso sostitutivo per il periodo di congedo ordinario (18 giorni) maturato e non fruito per l’anno 2016 e per la condanna della medesima al pagamento del corrispondente importo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.

Espone in punto di fatto parte ricorrente che le istanze preordinate alla fruizione del predetto congedo presentate nel corso del 2016 hanno avuto esito negativo per le asserite esigenze di servizio opposte dall’amministrazione.

L’istanza è stata reiterata in data 26 settembre 2019 e di nuovo respinta dall’amministrazione che ha, in questo caso, opposto l’avvenuta perenzione del relativo diritto.

È rimasta, invece, sostanzialmente priva di riscontro la diffida, presentata in data 27 maggio 2019, al pagamento del compenso sostitutivo per i giorni di congedo ordinario maturati e non fruiti.

Premette, altresì, parte ricorrente di aver richiesto, con istanza di accesso del 16 marzo 2020, il rilascio di apposita attestazione afferente al periodo di congedo maturato e non fruito per gli anni 2014, 2015 e 2016. Anche tale istanza sarebbe, tuttavia, rimasta inevasa.

2. Ciò premesso in fatto, il ricorrente osserva che:

- il diritto alla monetizzazione del congedo non fruito sarebbe sorto nel momento in cui l’Amministrazione ha precluso al lavoratore qualunque possibilità di fruizione del congedo stesso e che tale diritto, inerendo ad un’indennità connessa all’inadempimento contrattuale della pubblica amministrazione, non si sarebbe prescritto per mancato decorso del termine decennale, peraltro interrotto con la diffida inviata il 27 maggio 2019;

- il caso di specie sarebbe riconducibile alle tassative ipotesi di deroga al principio di irrinunciabilità e non monetizzabilità del diritto al congedo, previste dalle norme speciali di cui agli artt. 14, comma 14, d.P.R. n. 395/95 e 18 d.P.R. n. 254/99, che legittimano la monetizzazione del congedo ordinario nel caso in cui la fruizione sia stata impedita da documentate esigenze di servizio;

- in base alla normativa indicata, la fruizione deve avvenire entro l’anno di spettanza, salve motivate esigenze di servizio e/o comprovate esigenze di carattere personale, nel qual caso la parte residua dovrà essere corrisposta nel termine perentorio del 31 dicembre dell’anno successivo. Detto termine (31 dicembre 2017) non sarebbe stato rispettato dall’amministrazione con conseguente violazione dell’art. 9 dell’Accordo Quadro Nazionale, pubblicato in G.U. n. 100 del 02.05.2018 e dei principi sanciti, in materia, dalla giurisprudenza europea;

- quanto alla monetizzazione dell’indennità spettante, il ricorrente richiama la normativa vigente (art. 3 del d.P.R. n. 3/1957 e s.m.i, L. n. 395/90 e s.m.i, d.P.R. n. 395/95), introduttiva del parametro della normale

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