TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-01-21, n. 201900773

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2019-01-21, n. 201900773
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201900773
Data del deposito : 21 gennaio 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/01/2019

N. 00773/2019 REG.PROV.COLL.

N. 11076/2004 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11076 del 2004, proposto da
MPS Media Promotion Service s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato S M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Gregorio VII, 186;

contro

Roma Capitale (già Comune di Roma), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato D R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura capitolina in Roma, Via Tempio di Giove, 21;

per l’annullamento

degli atti di rimozione di impianti pubblicitari eseguiti dal Comune di Roma come specificati nella nota prot. 20745 del 14 luglio 20104, ricevuta in data 17 luglio 2004, e nella nota prot. 23098 del 5 agosto 2004, ricevuta in data 9 settembre 2004, entrambe a firma del dirigente del Comune di Roma – Servizio affissioni e pubblicità, con le quali si comunicava l’avvenuta rimozione degli impianti, nonché delle determinazioni dirigenziali nn. 5211, 5213 e 5222 del 23 dicembre 2003 e nn. 737, 738 e 739 del 19 aprile 2004, aventi tutte ad oggetto: “ Rimozione impianto pubblicitario ”, atti dei quali la ricorrente è venuta a conoscenza in quanto allegati alle note comunali sopra descritte, ed ogni altro atto ad esse collegato, connesso, presupposto e/o consequenziale, nonché per il risarcimento dei danni.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma e la successiva costituzione di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2018 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. MPS Media Promotion Service s.r.l. ha impugnato le note del Servizio affissioni e pubblicità del Comune di Roma specificate in epigrafe, recanti la comunicazione dell’avvenuta rimozione di impianti pubblicitari, unitamente alle determinazioni dirigenziali emesse dallo stesso Servizio, con le quali è stata disposta la predetta rimozione.

Contro i suddetti atti la società ha allegato plurime censure di violazione di legge – deducendo, in particolare, la violazione: della legge n. 241 del 1990;
dell’articolo 28 del Regolamento affissioni pubbliche;
dell’articolo 23, comma 13- quater , del Codice della strada;
dell’articolo 24 del decreto legislativo n. 507 del 1993 – nonché svariati profili di eccesso di potere. La parte ha, quindi, domandato l’annullamento degli atti impugnati e il risarcimento del danno.

2. Roma Capitale, costituita in giudizio, ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito, nonché per assenza della procura speciale ai sensi dell’articolo 40 cod. proc. amm., e ha comunque allegato l’infondatezza del ricorso nel merito.

3. Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.

4. Il Collegio deve esaminare, in via preliminare, l’eccezione di inammissibilità del ricorso per assenza della procura speciale, sollevata da Roma Capitale.

4.1. L’eccezione è fondata e va accolta, per le ragioni che la Sezione ha già avuto modo di illustrare in numerosi precedenti relativi alla medesima questione (cfr. ex multis , tra le più recenti, TAR Lazio, Roma, Sez. II, 29 gennaio 2018, n. 1023;
Id., 19 gennaio 2015, n. 930;
Id., 8 gennaio 2015, n. 145;
Id. 23 settembre 2014, n. 9923;
Id. 9 settembre 2014, nn. 9539, 9540 e 9542;
Id. 22 agosto 2014, n. 9247;
Id., 17 luglio 2014, nn. 7648 e 7661;
Id., 7 luglio 2014, nn. 7146, 7148, 7149 e 7152;
Id., 26 giugno 2014, n. 6787).

4.2. Come chiarito nelle predette sentenze, la rituale introduzione del giudizio deve essere vagliata avendo riguardo alla normativa applicabile alla data di proposizione del ricorso, costituita dal combinato disposto degli articoli 6, n. 4, del R.D. 17 agosto 1907, n. 642, e 35, primo comma, del R.D. 26 giugno 1924, n. 1054, richiamati dall’articolo 19 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

In base a tale disciplina, nel processo che si svolge innanzi ai Tribunali amministrativi regionali la procura generale alle liti è insufficiente per l’attribuzione della rappresentanza tecnica, dovendo il mandato al difensore essere conferito con procura speciale rilasciata in data antecedente alla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore. Conseguentemente, se il ricorso è stato sottoscritto soltanto dal difensore al quale la rappresentanza sia stata conferita con una procura generale alle liti e non con mandato speciale, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di valida rappresentanza tecnica, rilevabile in ogni stato e grado del giudizio. A questa conclusione è pervenuto, del resto, il consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi prima dell’entrata in vigore del codice del processo amministrativo (cfr., ex multis : TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 10 dicembre 2009, n. 5299;
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 3 febbraio 2009, n. 93).

La disciplina sopra richiamata risulta oggi sostanzialmente riprodotta nell’articolo 40, comma 1, lett. g) , cod. proc. amm., il quale – nel prevedere che, se il ricorrente non sta in giudizio personalmente, il ricorso deve essere sottoscritto dal difensore “ con indicazione, in questo caso, della procura speciale ” – conferma che: (i) la procura generale alle liti è insufficiente per l’attribuzione della rappresentanza tecnica;
(ii) la procura speciale deve essere conferita in data antecedente alla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore.

4.3. Con riferimento alla necessità della procura speciale del difensore ai fini dell’ammissibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo deve, inoltre, rilevarsi che la Corte Costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità dell’articolo 19 della legge n. 1034 del 1971, nella parte in cui non consente, nel processo amministrativo, l’assistenza a mezzo di procura generale alle liti. La Corte ha evidenziato, tra l’altro, che “ non esiste affatto un principio (costituzionalmente rilevante) di necessaria uniformità di regole processuali tra i diversi tipi di processo, rispettivamente davanti alla giurisdizione civile e alla giurisdizione amministrativa o alle giurisdizioni speciali sopravvissute, potendo i rispettivi ordinamenti processuali differenziarsi sulla base di una scelta razionale del legislatore, derivante dal tipo di configurazione del processo e dalle situazioni sostanziali dedotte in giudizio (sentenza n. 191 del 1985), anche in relazione all’epoca della disciplina e alle tradizioni storiche di ciascun procedimento, avuto riguardo, nella specie, al fatto che il processo amministrativo è strutturato come processo prevalentemente di impugnazione ” (così Corte Cost. n. 82 del 1996).

4.4 Tenuto conto di quanto precede, il Collegio osserva che il ricorso introduttivo del presente giudizio non è corredato a margine, in calce o in allegato di un mandato speciale conferito all’avvocato S M, che ha sottoscritto il ricorso, ma risulta proposto dall’avvocato in forza di una procura generale alle liti conferita con procura notarile.

4.5. Ciò posto, la Sezione ha già avuto modo di affermare, nei precedenti sopra richiamati, che non può essere condiviso l’orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. V, 8 gennaio 1998, n. 60) secondo il quale, in caso di ricorso sottoscritto soltanto dal difensore munito esclusivamente di procura generale alle liti e privo del prescritto mandato speciale, la nullità del ricorso giurisdizionale è sanata dalla costituzione della parte intimata, in applicazione dell’articolo 17, comma 3, del R.D. n. 642 del 1907 (in base al quale “ La comparizione dell’intimato sana la nullità e la irregolarità dell’atto, salvo i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione ”). Tale orientamento non tiene conto, infatti, della circostanza che il dovere del ricorrente di conferire il mandato speciale in data antecedente alla sottoscrizione del ricorso da parte del difensore (dovere sancito dal combinato disposto dell’articolo 35, primo comma, del R.D. n. 1054 del 1924 con l’articolo 6, n. 4, del R.D. n. 642 del 1907), è ben distinto dal dovere del difensore di indicare nel ricorso la data del mandato speciale (dovere sancito dall’articolo 6, n. 4, del R.D. n. 642 del 1907 per il caso di ricorso sottoscritto soltanto dal difensore). In altri termini, l’articolo 17, ultimo comma, del R.D. n. 642 del 1907 attiene ai vizi del contenuto del ricorso e, quindi, appare applicabile nel caso dell’omessa indicazione nel ricorso della data del mandato speciale, ma non laddove manchi il mandato speciale, perché il mandato speciale non si configura come un mero elemento costitutivo del ricorso, bensì come un negozio autonomo, attraverso il quale viene indefettibilmente conferita la rappresentanza tecnica nel processo amministrativo.

4.6. Come inoltre ritenuto nei precedenti richiamati, nel caso in esame non appare applicabile neanche la disposizione dell’articolo 182, secondo comma, cod. proc. civ. (nel testo risultante dalla modifica apportatavi dalla legge n. 69 del 2009), secondo il quale “ Quando rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, il giudice assegna alle parti un termine perentorio per la costituzione della persona alla quale spetta la rappresentanza o l’assistenza, per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, ovvero per il rilascio della procura alle liti o per la rinnovazione della stessa. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione ”. Benché infatti parte della giurisprudenza (cfr. TAR Campania, Napoli, Sez. I, 8 luglio 2011, n. 3675) abbia affermato l’applicabilità di tale disposizione nel processo amministrativo in forza dell’articolo 39 cod. proc. amm. (secondo il quale, per quanto non disciplinato dal codice del processo amministrativo “ si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili o espressione di principi generali ”), il Collegio ritiene che una corretta interpretazione di quest’ultima disposizione debba condurre a conclusioni opposte. E ciò in quanto l’articolo 182, secondo comma, cod. proc. civ.: (i) non appare espressione di principi generali, perché la Corte costituzionale, nella già richiamata sentenza n. 82 del 1996, ha evidenziato che la regola – tipica del processo amministrativo – che impone il conferimento del mandato speciale prima della sottoscrizione del ricorso da parte del difensore è connessa “ al fatto che il processo amministrativo è strutturato come processo prevalentemente di impugnazione ”;
(ii) non risulta, inoltre, compatibile con le regole proprie del processo amministrativo e, in primis , con la regola generale (tipica del processo di impugnazione) oggi posta dall’articolo 41, comma 2, cod. proc. amm. (che recepisce l’articolo 21, primo comma, della legge n. 1034 del 1971), che prevede un termine decadenziale per la notifica del ricorso, la quale a sua volta presuppone – come sopra evidenziato – che il mandato speciale sia già stato conferito al difensore.

5. In definitiva, alla luce di quanto sin qui esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per mancanza di procura speciale in capo al difensore.

6. Le spese di lite possono essere compensate in considerazione della peculiarità della vicenda.

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