TAR Bolzano, sez. I, ordinanza collegiale 2022-11-14, n. 202200285
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Pubblicato il 14/11/2022
N. 00285/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00025/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 25 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M M, rappresentato e difeso dagli avvocati F F e L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via di Sebastianello, n. 9;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A R, F C, P G, J S e L P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso l’Avvocatura della Provincia, piazza Silvius Magnago, n. 1;
CREA - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, domiciliata ex lege in Trento, Largo Porta Nuova, n. 9;
per l'annullamento
1) del decreto del Direttore di Ripartizione Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige in data 1° febbraio 2021, comunicato a mezzo PEC in data 24 novembre 2021, con il quale l'Amministrazione resistente ha disposto la “Riduzione del premio della misura n. 10, 11 e n. 13 del PSR 2014 - 2020, campagna 2020, per il mancato rispetto del limite prescritto del carico di bestiame massimo - annullamento del decreto n. 1268/2021 del 27.1.2021 e riapprovazione”
e, ove occorra,
2) del decreto del Direttore di Ripartizione Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige in data 25 novembre 2020, relativo alla domanda n. 299927, comunicato a mezzo PEC in data 24 novembre 2021, con il quale l’Amministrazione resistente ha proceduto alla riduzione del premio del sig. Messner Martin con riferimento alla campagna per l’anno 2020 e alla misura 13;
3) del decreto del Direttore di Ripartizione Ufficio fondi strutturali UE in agricoltura della Provincia Autonoma di Bolzano in data 2 dicembre 2020, comunicato a mezzo PEC in data 24 novembre 2021, con il quale l’Amministrazione resistente ha rettificato il proprio Decreto in data 25 novembre 2020;
ove occorra,
4) della delibera della Giunta Provinciale di Bolzano in data 11 dicembre 2019, n. 1071, nella parte in cui ha stabilito che “dalla campagna 2020 il premio della misura 13 può essere concesso alle sole aziende che sono state classificate come estensive. Secondo il PSR 2014 - 2020 nella Provincia autonoma di Bolzano un’azienda con un carico bestiame massimo di 2,5 UBA/ettaro di superficie foraggera è definita azienda estensiva. Non si applica alcuna tolleranza per il calcolo del carico bestiame massimo per determinare la classe d’intensività delle aziende”;
e di tutti gli altri atti comunque preordinati, presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché ignoti, ivi inclusi quelli lesivi menzionati nel prosieguo del ricorso.
Visti il ricorso, l’atto recante motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e di CREA - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria;
Visto il decreto presidenziale n. 46/2022;
Vista l’ordinanza collegiale n. 231/2022;
Visto l’art. 116 c.p.a.;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 8 novembre 2022 la consigliere L P L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con il ricorso introduttivo, notificato alla Provincia autonoma di Bolzano (di seguito solo Provincia) il 24 gennaio 2022, sono impugnati gli atti in epigrafe indicati, con i quali l’Amministrazione provinciale ha disposto la riduzione del premio del ricorrente con riferimento alla campagna per l’anno 2020 e alla misura 13, per il mancato rispetto del prescritto limite del carico di bestiame massimo, deducendo articolate censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
La Provincia si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, siccome infondato.
Nelle more del giudizio il ricorrente, con una prima istanza di accesso, ha chiesto al CREA - Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria (di seguito solo CREA) copia della “Relazione tecnico-economica comprovante l’adeguatezza dei calcoli per la determinazione dei pagamenti previsti per le misure a capo e/o superficie della programmazione di sviluppo rurale 2014-2020 nella Provincia autonoma di Bolzano” redatta da CREA nel 2019 e posta alla base dei provvedimenti impugnati, di cui ha poi ottenuto copia il 22 febbraio 2022.
In data 14 giugno 2022 il ricorrente ha presentato a CREA una seconda istanza di accesso, volta a ottenere copia in formato digitale:
“1. dei documenti, degli atti e comunque di tutte le rappresentazioni, anche grafiche, contenenti i dati estratti da RICA (n.d.r: Rete di Informazione Contabile Agricola) e/o ricevuti da altre fonti (tra cui la Provincia di Bolzano) utilizzati da codesto CREA - PB per la redazione e l’elaborazione della Relazione resa in data 26 febbraio 2019 in favore della Provincia di Bolzano (tra cui i dati grezzi e le informazioni menzionati nel Paragrafo ‘Metodologia e fonte dei dati’ di detta Relazione, nonché quelli sottostanti le elaborazioni di cui alle successive Tabelle 1, 2, 3 e 4 e Figura 1 di detta Relazione);
2. note, comunicazioni, istanze, anche di natura interna, con le quali codesto CREA - PB ha richiesto, ottenuto o ricevuto dati ed elementi in forza dei quali è stata redatta la Relazione in data 26 febbraio 2019;
3. qualsiasi documento e/o informazioni ambientali che attesti lo stato di avanzamento della relazione, quali elaborazioni intermedie, richieste di integrazione di documenti e di dati, istanze per ottenere ulteriori informazioni dalle Amministrazioni a vario titolo coinvolte, ivi compresa la Provincia di Bolzano” (cfr. doc. 10 del ricorrente).
Nell’istanza il ricorrente ha affermato di avere interesse a prendere visione di tutta la documentazione utilizzata dal CREA per giungere alla redazione della citata Relazione “al fine di tutelare la propria posizione giuridica in sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 24, comma 7, legge 241/1990”, in modo da avere contezza della metodologia adottata per la redazione della Relazione.
Il ricorrente ha fatto presente di essere “soggetto interessato” ai sensi dell’art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, vantando un interesse concreto ed attuale rispetto agli atti di cui chiede l’ostensione, essendo destinatario di due provvedimenti di riduzione dei premi per le campagne 2020 e 2021, in relazione alla misura 13, sottolineando che “la conoscenza degli atti del procedimento è essenziale anche ai fini del compiuto esercizio della tutela giurisdizionale” e che “per costante insegnamento giurisprudenziale, allorquando il diritto di accesso venga fatto valere in funzione dell’esercizio di prerogative difensive costituzionalmente garantite, diventa recessivo il diritto di riservatezza eventualmente accampato da soggetti terzi”.
Infine, il ricorrente ha avvertito che, in difetto di adempimento, avrebbe provveduto ad esperire tutti i rimedi giurisdizionali previsti, ivi compreso quello di cui all’art. 25 della legge n. 241 del 1990 e che si riservava “di far valere le disposizioni anche più favorevoli, dell’art. 6 d.l. 111/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 141/2019, del d.lgs. 195/2005 e del d.lgs. 33/2013, su cui la presente istanza è anche fondata”.
Con nota del 5 luglio 2022 CREA ha comunicato al legale di fiducia del ricorrente che “il CREA PB, facendo parte del Sistema statistico nazionale (SISTAN) è tenuto per legge a rispettare il segreto statistico (art. 9 d.lgs. n. 322/1989 istitutivo del SISTAN) sui dati raccolti in occasione delle rilevazioni RICA, che sono il fondamento delle elaborazioni tecnico-economiche prodotte dall’Ente” e che tali dati “sono utilizzati solo a fini statistici e non possono essere comunicati ad alcun soggetto - pubblico o privato - estraneo al SISTAN, né possono essere diffusi, se non in forma aggregata e in modo tale che non sia possibile identificare la persona a cui le informazioni si riferiscono”. Un tanto premesso, il CREA così concludeva: “La SV potrà quindi visionare tutta la documentazione che ha portato alla redazione della Relazione in oggetto, ad eccezione dei dati elementari contenuti nella Banca Dati RICA” (cfr. doc. 12 del ricorrente).
Con atto notificato alla Provincia e al CREA il 28 luglio 2022, il ricorrente, dopo aver preso visione parziale dei dati e documenti richiesti, ha proposto motivi aggiunti avverso gli atti già impugnati con il ricorso introduttivo, formulando contestualmente istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a..
Per quanto di interesse, il ricorrente ha chiesto che “in accoglimento dell’istanza formulata ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.a., codesto Ill.mo TRGA, previa declaratoria di illegittimità/annullamento del provvedimento di parziale diniego di accesso, ordini, nelle forme ritenute più opportune per salvaguardare gli eventuali aspetti di riservatezza, il deposito in giudizio dei documenti, dei dati e/o delle informazioni necessari a ricostruire puntualmente l’iter motivazionale seguito da CREA - PB per il suo studio