TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-01-20, n. 202301049

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-01-20, n. 202301049
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202301049
Data del deposito : 20 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/01/2023

N. 01049/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08507/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8507 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato A G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza della Repubblica, non costituita in giudizio;
Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati F e S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. F Cardarelli in Roma, via G. P. da Palestrina 47;

per l'annullamento,

previa misura cautelare, della delibera del Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura assunta in data 23 giugno 2021, relativa alla nomina della dott.ssa -OMISSIS-;
della delibera della Quinta Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura, con la quale è stata proposta a detta nomina la dott.ssa -OMISSIS-;
di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, di -OMISSIS- e del Consiglio Superiore della Magistratura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 novembre 2022 la dott.ssa F P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe è stata impugnata la delibera con la quale il Consiglio Superiore della Magistratura, in data 23 giugno 2021, ha nominato la dott.ssa -OMISSIS- Procuratore della Repubblica Aggiunto presso il Tribunale di Catanzaro.

Quest’ultima, Procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Cosenza, ha esposto di avere presentato domanda per il conferimento di tale incarico, allegando la documentazione richiesta, relativa al proprio percorso professionale, dalla immissione in ruolo disposta con D.M. del 3.12.1991, con funzioni requirenti di Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Lamezia Terme, al trasferimento alla Procura della Repubblica di Catanzaro, dove era stata inserita nella Direzione distrettuale antimafia (DDA), all’incarico di Sostituto Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Catanzaro, fino alla nomina nel ruolo attuale, a decorrere dal 2015.

All’esito delle valutazioni delle domande presentate, la V Commissione del C.S.M. aveva ritenuto prevalente sulla dott.ssa -OMISSIS-, nonostante la maggiore anzianità di ruolo di 12 anni circa e la maturata esperienza di procuratore aggiunto per oltre 6 anni, la controinteressata dott.ssa -OMISSIS-, in considerazione sia dell’esperienza di quest’ultima nelle funzioni requirenti, anche nella Direzione distrettuale antimafia, congiunta ad una elevata competenza ordinamentale acquisita come componente del Consiglio Giudiziario, sia per la sussistenza nel profilo della dott.sa -OMISSIS- di alcune criticità attinenti all’esercizio delle funzioni semidirettive oggetto di conferimento;
il CSM aveva evidenziato, al riguardo, che la dott.ssa -OMISSIS-, nelle condotte di autoassegnazione o di coassegnazione di procedimenti poste in essere al di fuori di puntuali previsioni del piano organizzativo, aveva dimostrato una competenza ordinamentale non adeguata alle funzioni oggetto di conferimento.

Il parere della V Commissione era stato recepito dal Plenum del Consiglio Superiore nella seduta del 23 giugno 2021.

A sostegno del ricorso sono state formulate, in unico motivo, le censure di violazione degli artt. 10, 11, 12 e13 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, violazione dell’art. 97 della Costituzione, violazione ed errata applicazione del Testo unico sulla dirigenza giudiziaria (circolare n. p-14858 del 28 luglio 2015 –delibera del 28 luglio 2015 e ss.mm.ii., artt. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15, 16 e 27) ed eccesso di potere.

Nell’arco della sua carriera la ricorrente aveva sempre ottenuto valutazioni di professionalità positive, così come i pareri espressi dal Consiglio Giudiziario, nei quali era dato rilievo alle “doti di impegno e diligenza nonché alla capacità organizzative della dott.ssa -OMISSIS-”;
nell’intero percorso professionale era emersa unicamente una “criticità”, scaturente da alcuni esposti di un collega sostituto procuratore di Cosenza, nei confronti del quale la dott.ssa -OMISSIS- aveva sporto denuncia alla competente Procura di Salerno;
la ricorrente, inoltre, aveva presentato le proprie controdeduzioni per iscritto e in audizione personale innanzi alla Quinta Commissione del C.S.M., senza però che quest’ultima ne tenesse conto.

Inoltre, le “accuse” rivolte alla ricorrente dal sostituto procuratore dott. -OMISSIS-, oggetto di esposto, non trovavano in alcun modo riscontro nei rapporti e pareri rilasciati dal capo dell’ufficio e dal Consiglio Giudiziario in occasione della conferma alle funzioni semidirettive, ottenuta con delibera in data 11 settembre 2019.

La prima segnalazione era intervenuta in data 15 marzo 2018, quando il Procuratore della Repubblica aveva revocato l’assegnazione al dottor -OMISSIS- del procedimento n. 1152/17 mod. 21, coassegnato alla odierna ricorrente, con la nota prot. n. 761/18 Ris., in cui il dott. -OMISSIS- aveva rilevato che il provvedimento di coassegnazione doveva ritenersi adottato in violazione delle disposizioni del progetto organizzativo dell’ufficio all’epoca vigente.

La segnalazione, avvenuta ad un anno di distanza dal provvedimento di coassegnazione, aveva dato successivamente avvio a tutta una serie di critiche che, qualora fossero risultate fondate, avrebbero dovuto imporre al dirigente dell’ufficio la comunicazione delle violazioni agli organi competenti.

Il dirigente dell’ufficio, viceversa, aveva redatto rapporti sull’attività svolta dalla ricorrente negli anni di esercizio della funzione semidirettiva assolutamente positivi.

La delibera aveva poi, nella valutazione comparativa degli indicatori specifici di cui all’art. 15 lett. a), relativamente alle esperienze maturate nel lavoro giudiziario e ai risultati conseguiti in termini qualitativi e quantitativi, svalutato la più ampia esperienza (27 anni, a fronte dei soli 16 anni di magistrato requirente in primo grado della dott.ssa -OMISSIS-) maturata dalla dott.ssa -OMISSIS-, non solo quale requirente in primo grado, ma anche quale magistrato requirente di 2^ grado, per la durata di 5 anni e mezzo, comprensiva della trattazione di complessi procedimenti della DDA del circondario di Vibo Valentia.

Nel periodo di permanenza presso la Procura Generale, la dottoressa -OMISSIS- era stata, inoltre, designata Corrispondente Nazionale per Eurojust e punto di contatto per la Rete Giudiziaria Europea, oltre che referente per l’ABI, tutte funzioni di particolare rilievo anche in termini strettamente investigativi, di modo che doveva ritenersi illegittimo il giudizio di equivalenza in ordine a tale indicatore.

Anche sotto il profilo dell’indicatore specifico di cui all’art. 15 lett. b) del T.U. la determinazione di prevalenza della controinteressata doveva ritenersi illogica, tenuto conto del fatto che la stessa delibera dava atto della maggiore rilevanza delle esperienze della dott.ssa -OMISSIS- come procuratore aggiunto presso il Tribunale di Cosenza e per le funzioni direttive svolte di fatto, sia presso la Procura di Lamezia Terme, in due distinti periodi, durati rispettivamente 9 mesi e 5 mesi e mezzo, sia presso la Procura di Cosenza, per circa un mese e mezzo.

Nell’operare la comparazione era stato poi completamente omessa la considerazione del ruolo di responsabile del piano per la digitalizzazione per la Procura Generale di Catanzaro e dell’attività di Referente per la formazione nel settore penale svolta nel biennio 2011-2013, successivamente confermata per il biennio 2014-2015;
ugualmente omessa la nomina, da parte del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello, in data 20 aprile 2016, di Magistrato collaboratore per il settore penale in occasione del tirocinio penale relativo ai MOT nominati con D.M. 16 gennaio 2016.

Nessuna rilevanza era stata data alle deleghe conferite dal Procuratore Generale e, quanto alla esperienza semidirettiva maturata dalla dott.ssa -OMISSIS-, la stessa era stata svalutata facendo riferimento ai citati esposti presentati presso la procura di Salerno, che dovevano ritenersi infondati, non essendo emersa alcuna segnalazione di intromissioni o interessamenti della ricorrente nelle indagini assegnate ai sostituti.

Si sono costituiti il Consiglio Superiore della Magistratura, il Ministero della Giustizia e la controinteressata resistendo al ricorso.

Alla pubblica udienza del 9 novembre 2022 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Deve premettersi che il procedimento per il conferimento degli uffici direttivi e semidirettivi ai magistrati ordinari è disciplinato dal d.lgs. n. 160/2006 e dal Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria adottato dal CSM nella seduta del 28 luglio 2015.

Secondo tale disciplina, per il conferimento di incarichi direttivi assumono rilevanza il parametro delle “attitudini” e quello del “merito” che, in una valutazione integrata, confluiscono in un giudizio complessivo ed unitario.

Il parametro delle attitudini viene definito all'art. 12, comma 12, del d.lgs. 160/2006, ai sensi del quale l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale;
è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

Il profilo del merito investe, invece, la verifica dell'attività, anche giudiziaria, svolta ed ha lo scopo di ricostruire in maniera completa il profilo professionale del magistrato, del quale vanno valutati capacità, laboriosità, diligenza ed impegno, come definiti dall’art. 11 del d.lgs. 160/2006.

Integrativa della normativa primaria è, come detto, quella secondaria posta dal Consiglio Superiore della Magistratura contenuta nella Circolare n. P-14858-2015 del 28 luglio 2015, “Testo Unico sulla Dirigenza giudiziaria”, che ha stabilito, quanto alla valutazione del merito, che la stessa debba avvenire sulla base del positivo superamento della più recente valutazione di professionalità quadriennale e ha disciplinato in maniera estremamente puntuale l’apprezzamento del requisito dell’attitudine.

In particolare, con riferimento alle attitudini, il nuovo Testo Unico ha previsto accanto agli indicatori generali - disciplinati dagli artt.

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